Bonus Vacanze: come districarsi all’interno di questo provvedimento

Con la recente circolare 18/E del 3 luglio u.s. l’Agenzia Entrate ho fornito chiarimenti sul cosiddetto “bonus vacanze” introdotto dal decreto Rilancio.

Vediamo schematicamente gli adempimenti necessari per il contribuente e per la struttura ricettiva che riceverà in parziale pagamento il “bonus”.

 

A chi spetta:

Possono beneficiare dell’agevolazione le famiglie con ISEE in corso di validità fino a 40.000 euro, composte da:

–              1 sola persona, per cui spetta un credito di 150 euro;

–              2 persone, per cui spetta un credito di 300 euro;

–              Più di due persone, per cui spetta un credito di 500 euro.

 

Il Credito d’imposta Vacanze è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, indipendentemente dal numero dei componenti del nucleo stesso che fruiscono dei servizi turistici: non è necessario, infatti, che la vacanza sia effettuata dall’intero nucleo.

Il credito spetta per le spese sostenute dal 01.07.2020 al 31.12.2020 per il pagamento di servizi offerti sul territorio italiano dalle imprese turistico-ricettive (alberghi, agriturismi, bed and breakfast).

 

Condizioni per il riconoscimento del credito

Per poter accedere al credito di imposta, è necessario che:

  • le spese siano sostenute in un’unica soluzione: ciò implica che nel caso in cui siano effettuati due diversi pagamenti, in acconto e saldo, con emissione di due distinte fatture, il credito d’imposta potrà essere utilizzato solo in relazione ad uno dei due pagamenti;
  • i servizi siano resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast; in sostanza, si potrà soggiornare presso alberghi, villaggi, camping, agriturismo, b&b, ma il bonus non può essere “speso” per pagare l’abbonamento agli stabilimenti balneari, né per acquistare i biglietti di treni, aerei o traghetti verso la località prescelta per le vacanze;
  • il totale del corrispettivo sia documentato da fattura elettronica o documento commerciale o ricevuta fiscale, in cui è indicato il codice fiscale dell’utilizzatore;
  • il pagamento del servizio sia corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator. Non sarà possibile quindi effettuare pagamenti tramite Booking, Air B&B, Tripadvisor, ecc.

 

Modalità di utilizzo da parte delle famiglie

Dal lato dell’utilizzatore dei servizi, il credito è riconosciuto secondo due diverse modalità, che seguono tempistiche differenti.

– uno sconto sul corrispettivo dovuto pari all’80% del credito spettante;

– una detrazione d’imposta pari al 20% del credito spettante, da utilizzare in sede di dichiarazione dei redditi.

 

Ad esempio, in presenza di un nucleo familiare composto da 4 persone, che avrebbe diritto ad uno bonus teorico pari a 500,00 euro, ipotizzando che la spesa da sostenere per il soggiorno sia pari a 1.500,00 euro, il credito spetterà:

  • sotto forma di sconto, per un importo di 400,00 euro (80% di 500,00 euro);
  • sotto forma di detrazione di imposta, per un importo di 100,00 euro (20% di 500,00 euro).

 

Seguendo il medesimo esempio, ossia di un nucleo familiare composto da 4 persone, che avrebbe diritto ad uno bonus teorico pari a 500,00 euro, se la spesa per il soggiorno è pari ad € 350,00 il credito spetterà:

– sotto forma di sconto, per un importo di 280,00 euro (80% di 350,00 euro);

– sotto forma di detrazione di imposta, per un importo di 70,00 euro (20% di 350,00 euro).

In questo specifico caso la differenza fra il bonus teorico (500 euro) e quello effettivamente utilizzato (350,00 euro) non potrà essere utilizzata.

 

Adempimenti per i fruitori del bonus

Il soggetto del nucleo familiare che intenderà sfruttare il bonus dovrà preventivamente procurarsi un’identità digitale, cioè uno SPID.

Lo SPID è il sistema di autenticazione che permette a cittadini ed imprese di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione con un’identità digitale unica.

Per ottenere lo SPID è possibile rivolgersi ad appositi provider autorizzati (es. ArubaID, Infocert ID, Poste ID ecc.)

 

L’ISEE

Come detto sopra, il bonus si rivolge alle famiglie con un ISEE inferiore a 40.000 euro.

L’ISEE è l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente utile per valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie.

I soggetti che intendono beneficiare del bonus dovranno richiedere ed ottenere il predetto documento aggiornato presso un CAF.

I dati contenuti sono in parte autodichiarati (come i dati anagrafici e i beni patrimoniali posseduti) e in parte acquisiti dall’Agenzia delle Entrate (reddito complessivo ai fini IRPEF) e dall’INPS.

 

L’App IO

Per la richiesta e l’utilizzo del credito le famiglie beneficiarie dovranno dotarsi dell’apposita App IO (elaborata dal Ministero dei Beni culturali e del Turismo) da scaricare sui propri smartphone, tablet ed altri dispositivi mobili.

Attraverso tale App l’interessato dovrà inserire le proprie credenziali SPID ed inserire i codici ISEE.

Dopo una serie di controlli incrociati con INPS ed Agenzia Entrate, quest’ultima comunicherà sempre attraverso l’App, il codice univoco e il QR code da utilizzare al momento di utilizzo del bonus.

 

La detrazione

La detrazione del bonus spetta esclusivamente al soggetto intestatario della fattura/documento e potrà essere utilizzata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2020 senza possibilità di riporto in successivi esercizi.

 

Gli adempimenti per le strutture ricettive

E’ necessario premettere che in capo alle strutture ricettive non sorge alcun obbligo di adottare la misura in commento, trattandosi di mera facoltà da concordare “d’intesa” con il cliente.

Alle strutture ricettive che abbiano riconosciuto lo sconto sul corrispettivo, l’importo dell’80% verrà “rimborsato” sotto forma di credito d’imposta:

  • da utilizzare in compensazione nelle deleghe F24 per il versamento degli importi a debito dovuti, oppure
  • cedibile a terzi, anche a banche o istituti finanziari.

 

Dopo aver letto il codice univoco o QR, la struttura ricettiva dovrà inserirlo, assieme al codice fiscale dell’intestatario della fattura/documento commerciale, in un’apposita procedura web resa disponibile nella propria Area Riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, dichiarando altresì di essere un’impresa turistico ricettiva, un agriturismo o un bed & breakfast in possesso dei titoli previsti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.

Anche in questo caso, l’Agenzia delle Entrate effettuerà un controllo sulla correttezza dei dati inseriti e, in caso di esito positivo, l’agevolazione si intenderà fruita e non potrà essere annullata.

 

Lo sconto potrà essere poi recuperato dalla struttura, a partire dal giorno successivo alla conferma dell’agevolazione attraverso utilizzo in compensazione in delega F24

Nel caso in cui la struttura intendesse invece cedere il credito di imposta a terzi, dovrà avvalersi dell’apposita procedura web disponibile nella propria Area Riservata dell’Agenzia delle Entrate.

 

Modalità di emissione della fattura

La struttura ricettiva al momento del pagamento del corrispettivo dovrà certificare l’incasso attraverso fattura elettronica o documento commerciale (ex ricevuta fiscale).

A tal fine va evidenziato che la fattura o il documento commerciale:

– va intestata al componente del nucleo familiare che risulta richiedente e fruitore del “Bonus vacanze” e deve riportare il codice fiscale dello stesso;

– deve riportare il totale del corrispettivo.

Pertanto, al momento del pagamento, il fornitore del servizio dovrà indicare nella fattura /

documento commerciale l’ammontare complessivo al lordo dello “sconto” e solo successivamente lo sconto applicato.

In altre parole, lo sconto riconosciuto con il “Bonus vacanze” deve ridurre soltanto l’importo totale (netto a pagare) che deve essere corrisposto dal cliente e non la base imponibile IVA.

Esempio: ipotizziamo una famiglia composta da 4 persone che dispone di un “Bonus vacanze” pari a € 500,00 e spende un totale di € 1.650,00 (€ 1.500,00 più IVA 10%) per il soggiorno.

Al momento dell’emissione della fattura da parte dell’agriturismo/albergo presso la quale la famiglia ha soggiornato, la stessa, avendo richiesto di utilizzare il “Bonus vacanze”, può usufruire di:

– € 400,00 (500 x 80%) di sconto immediato sul corrispettivo dovuto, pagando alla struttura turistica € 1.250,00 anzichè € 1.650,00;

– € 100,00 (500 x 20%) di detrazione nel mod. 730 relativo ai redditi dell’anno 2020.

La struttura ricettiva emetterà una fattura come di seguito esposto: