Il Decreto Legislativo 27 settembre 2010, n.181 “Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 novembre 2010 Il Decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181 introduce all’art. 4 (formazione e orientamento per il personale che si occupa di polli) la necessità di formare il personale addetto .
Confagricoltura organizza sul territorio corsi per la formazione degli addetti agli allevamenti avicoli (imprenditori e lavoratori dipendenti). Queste le materie del corso, della durata di 8 ore:

  • normativa comunitaria relativa alla protezione dei polli;
  • fisiologia dei polli, il fabbisogno di acqua e cibo, basi sul comportamento degli animali (etologia);
  • istinto;
  • apprendimento;
  • comportamenti sessuali;
  • comportamenti riproduttivi;
  • organizzazione sociale;
  • aggressività;
  • sistemi di comunicazione;
  • stress e comportamento patologico;
  • filogenesi dei comportamenti umani.
  • concetto di stress;
  • aspetti pratici per una adeguata manipolazione del pollame, compresi la cattura, il carico e il
    trasporto;
  • cure d’emergenza per i polli, uccisione e abbattimento d’emergenza; e) misure di biosicurezza preventiva e sua gestione aziendale.

Al termine del corso (durata 8 ore) ci sarà una prova finale di esame – consistente nella compilazione di un modulo a risposte multiple. I partecipanti che avranno superato la prova finale riceveranno dalla ASL il Certificato di formazione valido su tutto il territorio nazionale.
Le imprese interessate sono invitate a segnalare entro il 19 marzo 2021 alle Unioni Agricoltori – Ufficio Tecnico – i nominativi degli imprenditori e lavoratori interessati, con i relativi dati alla anagrafici e fiscali.
La quota di partecipazione – spese vive dei docenti – verrà definito sulla base del numero dei corsisti.

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato le nuove disposizioni in merito alla certificazione SQNPI (testo completo su www.reterurale.it). La novità di maggior rilievo riguarda le nuove disposizioni in merito alla procedura e alla presentazione delle domande di adesione, che riguardano l’ottenimento marchio SQNPI, la conformità agro climatico ambientale (ACA) e la richiesta di entrambi gli scopi. A partire dall’anno 2021 i termini di adesione sono stabiliti come segue:

– adesione al SQNPI con finalità certificazione: dal 1 gennaio al 15 maggio;
– adesione al SQNPI con finalità conformità ACA: dal 1 gennaio al 15 maggio o data stabilita dalla Regione giurisdizionalmente competente per la misura PSR.
– adesione al SQNPI e conformità ACA: dal 1 gennaio al 15 maggio

Negli anni successivi alla prima adesione è ora prevista la presentazione, entro il 15 di maggio di ogni anno, di una domanda di aggiornamento per fornire le seguenti informazioni:

– la coltura che si intende certificare
– il piano colturale
– le eventuali UEC
– l’ODC scelto

Con le nuove disposizioni l’assoggettamento al sistema di certificazione è divenuto continuativo, sulla base dell’ultima domanda di adesione/aggiornamento. L’uscita dal SQNPI avverrà pertanto solo a fronte di recesso volontario da parte dell’operatore, o di sospensione e/o esclusione da parte dell’ODC. Ogni anno tuttavia è necessario compilare e presentare una “nuova domanda” sul Portale ministeriale, sia in caso di modifica che di conferma dei dati aziendali.
Il mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di prima adesione per l’ottenimento del marchio SQNPI comporta la mancata adesione al regime di qualità per l’anno di riferimento. Il mancato rispetto del termine annuale per la trasmissione delle informazioni richieste determina la sospensione della certificazione per l’anno di riferimento.
Il termine di adesione per l’ottenimento del marchio SQNPI è perentorio e, pertanto, la possibilità di presentare la domanda oltre tale termine può essere accolta solo nei casi in cui si ravvisassero problemi tecnici indipendenti dalla volontà del richiedente o nel caso in cui venisse prorogato il termine di presentazione.
In caso di conformità ACA il mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di prima adesione o di quello per la trasmissione delle informazioni richieste comporta l’attribuzione di NC stabilita dalla Regione o PA competente.
Anche per il 2021 le disposizioni ministeriali impongono all’Organismo di Controllo di eseguire le attività di verifica presso le aziende agricole entro il 31 ottobre e il caricamento del relativo esito sul portale della Produzione Integrata entro il 15 novembre.
Con riferimento invece ai trasformatori e confezionatori l’ODC ha l’obbligo di eseguire le attività di verifica entro il 15 dicembre e il caricamento del relativo esito sul portale della Produzione Integrata entro il 31 dicembre.

Potrebbero continuare ad essere necessarie misure che limitano i viaggi non essenziali, per contenere la diffusione del virus. Ciononostante, il flusso di beni e servizi nel mercato unico e il ruolo svolto dai corridoi verdi restano essenziali”. Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, nella lettera che ha inviato ai capi di Stato e di Governo della UE per la sessione odierna. “Quella del presidente del Consiglio Europeo è una presa di posizione di assoluta rilevanza nel quadro del lavoro di coordinamento tra gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione sulla gestione della pandemia”, evidenzia il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti.
Nei giorni scorsi – prosegue – abbiamo segnalato le pesanti difficoltà determinate dalle code chilometriche che si sono formate al Brennero a causa delle iniziative assunte da alcuni Stati membri. La garanzia dei rifornimenti e il funzionamento delle catene del valore dipendono dalla piena funzionalità del sistema dei trasporti”. Confagricoltura ricorda che quasi la metà delle esportazioni italiane destinate al mercato unico europeo viaggiano lungo l’asse ‘Scandinavo-Mediterraneo’. E il valico del Brennero risulta essenziale per l’export agroalimentare – oltre 7 miliardi di euro l’anno – verso la Germania.
Ci auguriamo che i piani di vaccinazione consentano di migliorare decisamente la situazione sanitaria nei prossimi mesi. Tuttavia il lavoro di coordinamento in ambito europeo dovrà riguardare in tempi brevi anche la mobilità della manodopera stagionale in agricoltura”, segnala il presidente di Confagricoltura. “Occorre evitare le pesanti difficoltà che gli imprenditori agricoli hanno dovuto affrontare lo scorso anno, per scongiurare la perdita dei raccolti e delle produzioni”. Su oltre un milione di operai agricoli – segnala Confagricoltura – circa il 35% arriva dall’estero.

La Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio pubblica il decreto del MEF del 5/02/2021, emesso di concerto con il MIPAAF, che, in attuazione dell’art. 1, comma 622 della L. n. 145/2018, ha innalzato le percentuali di compensazione relative alle cessioni di legno, e di legna da ardere, al 6,4%, a far data dal 1° gennaio 2020. Il decreto ha stabilito la nuova misura della percentuale di compensazione, ex art. 34 del DPR. n. 633/72, per le cessioni riguardanti:

– legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura (v.d. 44.01), di cui al numero 43 della tabella A – Parte I- allegata al DPR n. 633/72): 6,4%;
– legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d. 44.04), di cui al numero 45) della tabella A – Parte I- allegata al DPR n. 633/72): 6,4%.

La percentuale di compensazione rappresenta l’IVA che il produttore agricolo può far valere a titolo d’imposta assolta sugli acquisti, in costanza di applicazione del regime speciale agricolo. Per la vendita di legno e legna da ardere, l’aliquota ordinaria è stabilita al 10% per le cessioni della legna da ardere e al 22% per le cessioni del legno semplicemente squadrato. I produttori di legname, potranno recuperare la maggiore imposta detraibile, per le liquidazioni periodiche IVA già effettuate, in sede di dichiarazione annuale IVA.

Il prossimo 31 marzo 2021 la Commissione Europea adotterà il Piano d’azione 2021-2027 per l’agricoltura biologica, secondo quanto appreso da fonti della DGAGRI durante la fiera virtuale del cibo biologico BIOFACH. La Commissione si propone di coinvolgere tutti gli attori della catena alimentare per garantire migliori risultati ambientali, economici e sociali/sanitari, estendendo i finanziamenti a tutta la filiera e non solo alle imprese e cooperative agricole, pur rimanendo prioritario garantire a queste la giusta remunerazione.
La DG AGRI prevede di creare migliori condizioni e più opportunità per gli agricoltori biologici europei, ma vorrebbe anche fornire il massimo sostegno agli agricoltori convenzionali interessati a passare a pratiche più sostenibili quali il biologico. Tale obiettivo verrebbe attuato sostenendo l’agricoltura biologica in entrambi i pilastri della PAC, motivo per cui la Commissione ha intenzione di rafforzare l’azione verso gli Stati membri per garantire che i loro piani strategici nazionali riflettano l’ambizione degli obiettivi del Green Deal per il biologico. Alla crescente domanda di prodotti biologici dovrebbe corrispondere una crescente produzione. Un maggiore legame tra aumento della produzione, mercato e giusta remunerazione degli agricoltori è la linea portata avanti da Confagricoltura, anche nei documenti prodotti dal COPA COGECA, evitando quindi di concentrarsi sullo sviluppo del biologico riferendosi solo all’aumento delle superfici. Alla fine di gennaio si è tenuta una riunione tecnica tra gli Stati Membri e la Commissione per il settore del biologico.
Alcune posizioni italiane, sostenute anche da Confagricoltura sono state prese in considerazione. In particolare, la Commissione sta valutando la possibilità di adottare a livello europeo alcune misure già attive in Italia, ovvero:

  • il divieto per un ispettore di controllare la stessa azienda per più di 3 anni consecutivi (come avviene già in Italia) per garantire un maggiore livello dell’indipendenza dell’ispettore;
  • il ricorso alla deroga per i semi non biologici da parte dei vivaisti per la produzione di piantine biologiche;
  • l’abolizione della possibilità di ricorrere alla deroga per le piantine non biologiche.