CONSULENZA ECONOMICO-SINDACALE
In qualità di associazione a tutela delle aziende agricole e dei datori di lavoro, il servizio primario che Asti Agricoltura offre è quello della consulenza sindacale, sia nel caso sorgano problemi nei rapporto di lavoro, sia in merito alle leggi e ai contratti, accompagnando e supportando gli imprenditori nel loro lavoro quotidiano.
UFFICIO VERTENZE
La vertenza è di diverse tipologie a seconda della natura del diritto leso. Esiste la vertenza in campo economico (es. mancata retribuzione), normativo (es. anomalie nel contratto di lavoro), licenziamento (es. mancato preavviso e non riconoscimento dell’indennità sostitutiva) o di altro genere. L’attività viene svolta di concerto con l’ufficio legale.
UFFICIO CONTRATTI DI LAVORO
La disciplina che regola i contratti di lavoro è contenuta principalmente nel Codice Civile ed in altre leggi speciali, come il d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 (riforma del lavoro Fornero) e dal decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 – e dal jobs act del governo Renzi nel 2014.
UFFICIO CONTRATTI DI AFFITTO
La legge 203 del 3 maggio 1982 “Norme sui contratti agrari” ha previsto un regime derogatorio alle norme vigenti in materia di contratti agrari contenute nella stessa legge. L’articolo 45 della legge 203/1982 ha sostituito l’ultimo comma dell’art.23 della legge 11 febbraio 1971 n°11, stabilendo che sono validi tra le parti, anche in deroga alle vigenti norme in materia di contratti agrari, gli accordi stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l’assistenza delle rispettive organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, e le transazioni stipulate davanti al giudice competente.
CONSULENZA AI FINI DELL’OTTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE
Fra i requisiti imprescindibili di una società agricola, oltre alle indicazioni relative alla ragione sociale e l’oggetto della società, rientra il possesso della qualifica di IAP (Imprenditore Agricolo Professionale) da parte di uno dei soci o dell’amministratore dell’azienda.
Inoltre, al di là della qualifica attribuita alle singole persone fisiche, il titolo di imprenditore agricolo professionale può spettare anche alla società agricola stessa. La legge di orientamento 5 marzo 2001 e, in particolare, le disposizioni di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 228/2001 hanno infatti esteso il diritto anche alle persone giuridiche.
L’acquisizione della qualifica di imprenditore agricolo professionale mette la società nelle condizioni di poter usufruire di tutte quelle agevolazioni che in passato erano riservate esclusivamente agli imprenditori agricoli individuali.
CONSULENZA PER AVVIO O AGGIORNAMENTO DI ATTIVITÀ AGRITURISTICA
Per avviare l’attività agrituristica, l’imprenditore agricolo è obbligato a chiedere l’iscrizione all’Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici, presso la commissione provinciale per l’agriturismo. Alla domanda seguirà un sopralluogo da parte del funzionario regionale che determinerà la prevalenza dell’attività agricola rispetto a quella ricettiva. Successivamente la normativa regionale prevede che ogni agricoltore che intende intraprendere l’attività debba fare domanda al Comune dove è ubicato il fondo agricolo nel quale si vuole esercitare l’attività stessa.