Decreto del 12 dicembre 2024
Il decreto del Masaf, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 303 del 28 dicembre 2024 individua i requisiti per l’assunzione da parte dei comuni della denominazione di “città di identità” e definisce requisiti e modalità per l’iscrizione nel Registro delle associazioni nazionali delle città di identità (art. 1 “Oggetto”) istituito presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai sensi dell’art. 40 (commi 3 e 4) della legge Made in Italy (legge 27 dicembre 2023, n. 206) per “assicurare la più ampia partecipazione degli operatori dei settori agricoli nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e di promozione delle produzioni di pregio e di alta rinomanza” (legge Made in Italy, art. 40, comma 1).
Possono assumere la denominazione di “città di identità” le città e gli altri comuni (art 3):
a) che si caratterizzano per le produzioni agricole di pregio, in virtù del fatto che:
⁃ il territorio amministrativo dell’ente è ricompreso, anche parzialmente, all’interno della zona geografica delimitata di un determinato prodotto agricolo designato da una DOP o da una IGP, così come definita nel relativo disciplinare;
⁃ oppure, almeno il trenta per cento (30%) della produzione di un determinato prodotto agricolo all’interno del territorio amministrativo dell’ente sia ottenuto secondo il metodo della produzione biologica e/o in base ad uno dei sistemi di qualità nazionali (SQNPI, SQNZ, SQNBA);
⁃ oppure, vi sia una consolidata tradizione, per un periodo di almeno cinquanta anni, legata ad un determinato prodotto agricolo e connessa a valori di carattere ambientale, storico e culturale;
b) in cui operano organismi associativi a carattere comunale aventi lo specifico scopo di promuovere e valorizzare le identità colturali del loro territorio nei mercati nazionali e internazionali.
I requisiti sopra indicati sono cumulativi.
Le associazioni nazionali delle città di identità devono possedere i seguenti requisiti (art.4):
a) essere costituite in forma di associazione riconosciuta ai sensi del codice civile (art 14 e seguenti) ed essere iscritte nel registro delle persone giuridiche presso la competente prefettura;
b) essere senza scopo di lucro ed avere come finalità il sostegno e lo sviluppo della qualità delle produzioni agricole e dei territori delle città di identità associate, tramite iniziative e servizi nel campo della tutela, del sostegno alla promozione e dell’informazione;
c) avere tra i propri associati almeno venticinque città di identità, situate in almeno tre diverse regioni o province autonome, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 per il medesimo prodotto agricolo, previamente accertati dall’associazione nazionale al momento dell’adesione;
d) prevedere tra gli organi dell’associazione il collegio sindacale o il sindaco unico;
e) prevedere nel proprio statuto le seguenti finalità:
– valorizzare le produzioni agricole di qualità, evitando il ricorso agli OGM;
– valorizzare le pratiche di coltivazione tradizionali, il paesaggio rurale e i prodotti tipici locali;
– sensibilizzare i cittadini e coinvolgerli direttamente nella cura, tutela e valorizzazione del territorio come patrimonio immateriale e bene culturale identitario;
– favorire la sostenibilità dello sviluppo economico locale, incentivando la permanenza degli agricoltori nelle zone rurali e la creazione di nuove imprese e servizi, con particolare riferimento alle giovani generazioni;
– favorire l’offerta turistica integrata basata sulla qualità del territorio, delle produzioni locali, sulle bellezze del paesaggio e le iniziative culturali e la tutela dei beni artistici e storici;
– promuovere la collaborazione tra enti locali e imprese per favorire lo sviluppo sostenibile;
– promuovere l’adozione di strumenti urbanistici appropriati alle caratteristiche dei territori utili alla salvaguardia del paesaggio rurale e all’utilizzo del patrimonio edilizio esistente;
– favorire servizi e reti di informazione, la ricerca e le attività di studio, la progettazione a forte connotazione etica, rafforzando la coesione sociale e la promozione di iniziative culturali e di valorizzazione delle identità locali;
– sostenere la crescita del turismo rurale e del turismo enogastronomico secondo criteri di sostenibilità e di ricerca di equilibrio nel rapporto tra turisti e popolazione residente;
Le attività dirette a perseguire tali finalità devono essere state svolte nei tre anni antecedenti la data della richiesta di iscrizione nel registro.
Nell’art. 5 sono definite le modalità di iscrizione nel registro. La richiesta di iscrizione nel registro viene presentata dalle associazioni nazionali delle città di identità alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio si trova la sede legale dell’associazione stessa. Nella richiesta è indicato il prodotto agricolo rispetto al quale si richiede l’iscrizione nel registro. E’ possibile indicare un solo prodotto agricolo per ciascuna associazione nazionale delle città di identità.
La regione o la provincia autonoma attesta il possesso dei requisiti e, in caso di esito positivo, trasmette l’attestazione unitamente alla richiesta al Ministero che iscrive l’associazione nel registro, specificando a quali prodotti agricoli si riferisce l’iscrizione. Il Ministero pubblica sul proprio sito internet e mantiene aggiornato il registro.