Si comunica che, anche a seguito di confronto per le vie brevi con la Struttura Commissariale, all’art. 9 comma 4 dell’Ordinanza in oggetto, il riferimento alla nota DGSA prot. 25539 del 21/08/2024 è da intendersi come mero errore materiale e pertanto quanto in esso contenuto non deve essere considerato cogente.
Per quanto attiene alle movimentazioni in deroga da zone di restrizione ci si deve attenere pertanto a quanto riportato dalle note DGSA prot. 36371 del 11/12/2024 e prot. 36635 del 13/12/2024, da cui consegue che le movimentazioni da stabilimenti situati in zona di restrizione verso zona indenne intra ed extra regionale è consentita, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente e dalle disposizioni nazionali.
Si ritiene comunque utile in questa sede, a seguito del recente inserimento di territori della provincia di Cuneo nelle zone di restrizione di tipo I, richiamare brevemente i principali requisiti richiesti dalla normativa affinché le autorità sanitarie possano procedere alla concessione delle deroghe al divieto di movimentazione.
• rispetto requisiti biosicurezza (DM 28 giugno 2022) attraverso l’aggiornamento delle check list Classyfarm (valide quelle fatte entro 90 gg dalla data dell’ordinanza);
• visita clinica nelle 24 ore precedenti la movimentazione;
• prelievo nelle 72 ore precedenti l’invio di milze da tre soggetti morti di recente (non oltre 5 gg). Se nelle 72 ore precedenti non sono presenti morti è sufficiente visita clinica. Registrazione della mortalità entro 48 ore dall’evento.
• in caso di riscontro di suini morti la movimentazione è subordinata all’esito favorevole degli esami di laboratorio;
• automezzo disinfettato prima di lasciare l’azienda;
• non sono ammessi carichi multipli, il mezzo deve raggiungere direttamente lo stabilimento di destinazione senza soste intermedie;
• l’azienda di destinazione è sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente all’arrivo dei suini che devono rimanere in azienda per almeno 15 gg.
Si precisa inoltre che per le movimentazioni verso macello da zona I non è necessario l’invio verso stabilimenti designati e che le carni prodotte dai suini ivi allevati possono essere destinate senza vincoli in Italia e nella UE.
L’autorizzazione alla movimentazione da zona I è comunque vincolata al nullaosta della Regione Piemonte, richiesto dall’operatore attraverso l’ASL competente per lo stabilimento, e dell’eventuale Regione di destinazione, previo accordo tra le ASL di partenza e destinazione.
Per quanto riguarda la movimentazione dei liquami in zone di restrizione II e III, la stessa dovrà avvenire secondo le disposizioni della nota DGSA del MDS prot. 36371 dell’11/12/2024 ALLEGATO C.
In particolare , si evidenzia che lo spandimento agronomico può avvenire:
• esclusivamente nei terreni il più vicino possibile all’allevamento di origine, meglio se di proprietà, e comunque nei territori posti in Zona di Restrizione (ZR) di propria competenza;
• attraverso spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato;
• a una distanza superiore a 500 metri da altri allevamenti di suini.
In caso di indisponibilità di terreni situati in ZR di propria competenza, a seguito di confronto con il Centro di Referenza Nazionale per le Pesti Suine (CEREP), si è valutata positivamente la possibilità di poter spandere il letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera, e di liquami in diversa ZR (per es. da ZRII a ZRI) o in Zona Libera da PSA, dopo necessario stoccaggio di 60 giorni; tale periodo potrà essere ridotto, in caso di necessità, previa analisi del rischio da parte dell’ACL competente per territorio.
Si precisa comunque che quanto sopra riportato è da intendersi nel rispetto di quanto disposto dalla normativa di settore sull’utilizzo agronomico degli efluenti di origine zootecnica (Regolamento regionale n. 10 del 29 ottobre 2007).
Sempre a seguito di confronto e in accordo con il CEREP, la certificazione prevista dall’art. 22 comma 5 del Reg. UE 2020/687 (certificato sanitario) per la movimentazioni di carcasse di suini da ZRII e ZRIII, risulta assolta dalla comunicazione degli esiti favorevoli dei controlli effettuati da parte del Servizio Veterinario dell’ASL competente per territorio. Resta tuttavia inteso che, previa analisi del rischio da parte dell’Autorità competente locale, in situazioni ritenute di maggior rischio o in presenza di non conformità segnalate dal Servizio Veterinario responsabile per l’impianto di destinazione, rimane in capo ai Servizi Veterinari competenti per materia la discrezionalità di effettuare sopralluoghi, anche a campione, al fine di garantire la vigilanza al momento del carico delle carcasse suine.




