Le Istruzioni Operative n. 103 dispongono le modalità attuative per la richiesta e l’erogazione dell’aiuto limitatamente agli interventi relativi alla filiera carni bovine collegate alla linea “vacca-vitello” e alle carni bovine SQNZ di cui all’art. 3 comma 2 lett. e) del DM 9 agosto 2023 n. 417171 (GU n.221 del 21-9-2023).

Possono accedere all’aiuto le imprese agricole che:

a. risultino iscritte al registro delle imprese e all’anagrafe delle aziende agricole, attraverso il Fascicolo Aziendale, entro la data di decorrenza del termine di presentazione della domanda di aiuto;

b. risultino essere “operatori” (detentori) in Banca Dati Nazionale zootecnica del Sistema Informativo Veterinario (BDN) di allevamenti di bovini di razze da carne o a duplice attitudine (orientamento produttivo da carne o misto) con tipologia produttiva “linea vacca.-vitello” di età compresa tra gli 8 ed i 24 mesi nati, allevati in Italia e presenti in stalla entro la data di decorrenza del termine di presentazione della domanda di aiuto con ovvero carni di bovini nati e allevati secondo i Disciplinari del Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia (SQNZ) e presenti in allevamento di età compresa tra i 6 ed i 24 mesi alla data di decorrenza del termine di presentazione della domanda di aiuto;

c. abbiano sottoscritto, entro la data di decorrenza del termine di presentazione della domanda di aiuto, contratti di filiera di durata almeno triennale, ai sensi del DM 9 agosto 2023 n. 417171, direttamente o attraverso cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute di cui sono socie, o che sottoscrivano contratti di filiera di durata almeno triennale con imprese di trasformazione/ ingrasso/ macellazione/ commercializzazione.

Il Contratto di filiera ovvero l’impegno di conferimento dei capi – nel caso di cui alla prima frase del successivo paragrafo 3 – deve essere sottoscritto dal Soggetto beneficiario e deve essere allegato alla Domanda di aiuto. Le imprese richiedenti devono aderire ad un impegno di conferimento dei capi di durata annuale che deve essere desumibile dal contratto di filiera. Fanno eccezione i casi di cui al successivo paragrafo 3 primo capoverso.
Nel caso in cui il contratto di filiera sia sottoscritto da una cooperativa, un consorzio agrario o un’organizzazione di produttori riconosciuta, il contratto stesso deve essere integrato da copia dell’impegno/contratto di conferimento dei capi tra la cooperativa, il consorzio agrario e l’organizzazione di produttori e l’impresa agricola socia, richiedente l’aiuto. Tale impegno/contratto di conferimento capi deve fare riferimento allo specifico contratto di filiera e può avere durata annuale.

In particolare, il contratto di filiera può essere sottoscritto tra:

a) imprenditore agricolo e impresa di trasformazione/ ingrasso/ macellazione/ commercializzazione;

b) cooperativa, consorzio agrario o organizzazione di produttori riconosciuta e impresa di trasformazione/ ingrasso/ macellazione/ commercializzazione. In questo caso poiché l’imprenditore agricolo non sottoscrive il contratto di filiera direttamente con l’impresa controparte nel contratto, i soggetti intermedi devono rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante la relazione causale tra l’impegno di conferimento dei capi sottoscritto con il produttore agricolo, singolo o associato, e il/i contratto/i con l’impresa di trasformazione e/o commercializzazione (allegato A). L’impegno di conferimento dei capi, sottoscritto dall’imprenditore agricolo con la cooperativa, consorzio agrario o organizzazione di produttori riconosciuta, diventa l’elemento di controllo e di collegamento tra il consorzio/cooperativa nel/i contratto/i di filiera con il/i soggetto/i della trasformazione/ ingrasso/ macellazione/ commercializzazione.

Il Contratto di filiera o l’impegno/contratto di conferimento dei capi sottoscritto dal richiedente l’aiuto deve essere stipulato entro la data di decorrenza del termine di presentazione della domanda di aiuto, e deve indicare il numero dei capi della filiera zootecnica oggetto dello stesso. Il numero dei capi ammissibili è determinato dal minore tra il numero di capi contrattualizzati e la consistenza risultante dalla BDN. Gli aiuti relativi alla linea “vacca-vitello” non sono cumulabili con quelli richiesti “secondo un Disciplinare riconosciuto nell’ambito del Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia” (cfr. quadro B del modello di domanda riportata in Allegato B), pertanto i capi relativi ad un codice allevamento ASLL potranno essere richiesti per una sola linea di aiuto. Per le domande riferite a fascicoli di competenza di altri Organismi pagatori, la comunicazione dei dati viene effettuata mediante servizi di sincronizzazione/ interscambio.
Per quanto riguarda il caso del trasferimento d’azienda, è confermata la possibilità per il cessionario di subentrare nel 2023 a un contratto di filiera stipulato dal cedente nel 2022. L’art. 2558 c.c., infatti, stabilisce che “se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale”.
Pertanto, nel caso in cui, in corso di esecuzione di un contratto di filiera, si verifichino modifiche dell’assetto contrattuale di natura soggettiva e, cioè, dal punto di vista delle parti contraenti per subentro, il contratto, ferma restando la pertinenza degli obiettivi sottesi ai contratti filiera come stabiliti dall’art. 1, comma 1, lett. F), del DM 9 agosto 2023, n. 417171, continua ad avere efficacia, unitamente al connesso impegno di conferimento dei capi.
Ulteriori e differenti modifiche all’assetto contrattuale, invece, quali il cambio della destinazione del prodotto ovvero la cessazione dell’attività di trasformazione/ ingrasso/ macellazione/ commercializzazione che incidono sul mantenimento dell’impegno di conferimento dei capi, determinano il venir meno di uno dei presupposti per l’accesso al regime di sostegno oggetto delle allegate istruzioni operative.
È fatto obbligo ai richiedenti di comunicare tempestivamente via PEC ad AGEA ogni modifica di qualsiasi tipo dei contratti di filiera sottoscritti ed allegati alle domande di aiuto: nella comunicazione dovrà essere indicato tassativamente il numero di domanda connesso al contratto oggetto della stessa.
Per la campagna 2023 è concesso alle imprese agricole che si impegnano, attraverso il Contratto di filiera, al conferimento di capi, “operatori” di allevamento, entro la data di decorrenza del termine di presentazione della domanda di aiuto, un aiuto pari a:

a) 100 €/capo bovino di razze da carne o a duplice attitudine (orientamento produttivo in BDN “carne” o “misto”) che sia:

i. Nato ed allevato in Italia nel rispetto della linea “vacca-vitello” (tipologia produttiva in BDN “linea vacca-vitello);

ii. presente in allevamento dalla nascita;

iii. che abbia un’età di almeno 8 mesi, ma non abbia superato i 24 mesi di vita alla data di decorrenza del termine iniziale del periodo di presentazione della domanda di aiuto;

b) 40 €/capo bovino di razze da carne o a duplice attitudine (orientamento produttivo in BDN “carne” o “misto”) secondo un Disciplinare riconosciuto nell’ambito del Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia che sia:

i. nato ed allevato in Italia (tipologia produttiva in BDN “diverse tipologie produttive”, “ingrasso”, “vitello a carne bianca”);

ii. presente in allevamento presso un unico operatore;

iii. che abbia un’età di almeno 6 mesi, ma non abbia superato i 24 mesi di vita alla data di decorrenza del termine iniziale del periodo di presentazione della domanda di aiuto.

L’importo unitario dell’aiuto è determinato in base al rapporto tra l’ammontare dei fondi stanziati ed il numero totale di capi per la quale è stata presentata domanda di aiuto. La dotazione finanziaria massima complessiva per entrambe le filiere oggetto di sostegno è di 5 milioni di euro: in caso di superamento delle disponibilità complessive, l’OP AGEA procederà ad applicare una riduzione dell’aiuto previsto mediante l’adozione del taglio lineare.
Le disponibilità potranno essere integrate da eventuali economie sugli stanziamenti destinati a una delle altre filiere di cui all’articolo 3, comma 3 del DM 9 agosto 2023 n. 41717. L’Organismo Pagatore AGEA rende disponibile al richiedente, esclusivamente tramite il CAA mandatario, un modulo precompilato contenente le informazioni anagrafiche del richiedente, acquisite dal Fascicolo Aziendale e dalla BDN per quanto concerne gli allevamenti, necessarie per consentire di presentare una domanda di aiuto e, per ciascuna filiera, riportando nei quadri del modello di domanda “quadro B” per la filiera delle carni bovine – vacca-vitello e “quadro C” per la filiera delle carni bovine – SQNZ le seguenti informazioni:

1) numero totale degli allevamenti presenti in BDN e dei relativi capi per i quali è possibile richiedere l’aiuto in quanto, nati allevati in Italia, presenti in allevamento nella fascia di età compresa tra 8 e 24 mesi (per il quadro B), presenti in allevamento nella fascia di età compresa tra 6 e 24 (per il quadro C), entro la data di decorrenza del termine di presentazione della domanda di aiuto;

2) tabella riportante per ciascun allevamento i singoli capi presenti in BDN per i quali può essere richiesto l’aiuto. Per il quadro C è necessario indicare il sistema SQNZ cui aderisce. I valori ammessi sono: 1. A.R.A. Basilicata, 2. Consorzio Sigillo Italiano, 3. COALVI, consorzio di tutela della razza piemontese e fassone di razza piemontese 4. Altro specificando l’ente SQNZ

3) numero dei capi per i quali è stato stipulato il contratto di filiera. Il richiedente deve completare la compilazione dei suddetti quadri inserendo le seguenti informazioni relative al contratto di filiera quali:

1. il CUAA dell’impresa di trasformazione/ ingrasso/ macellazione/ commercializzazione;

2. l’eventuale presenza del CUAA della cooperativa ovvero consorzio agrario ovvero organizzazione di produttori riconosciuta, nel caso in cui il contratto di filiera sia stipulato indirettamente dal richiedente;

3. la data di sottoscrizione del contratto di filiera nel formato GG/MM/AAAA;

4. la “data di decorrenza” del contratto di filiera nel formato GG/MM/AAAA;

5. la “data di scadenza” del contratto di filiera nel formato GG/MM/AAAA;

6. gli estremi del contratto: identificativo assegnato dal sistema al momento del caricamento del contratto di filiera nella presentazione dell’atto;

7. il numero di capi contrattualizzati nel contratto di filiera/impegno di conferimento.

Alla Domanda di aiuto, in funzione del tipo di Contratto di filiera, sono allegati i seguenti documenti che vengono conservati in copia nel fascicolo cartaceo della domanda presso il CAA di appartenenza:

– copia del Contratto di filiera sottoscritto dall’imprenditore agricolo con l’industria nel caso della fattispecie a);

– copia dell’impegno/contratto di conferimento dei capi tra la cooperativa, il consorzio agrario o l’Organizzazione di Produttori e l’impresa agricola socia contenente i riferimenti al Contratto di filiera, sottoscritto dall’imprenditore agricolo associato (cooperativa, consorzio agrario o Organizzazione di Produttori), nel caso della fattispecie b.

Il produttore effettua la presentazione della domanda sul portale con l’assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola che utilizza le procedure e la modulistica rilasciata dal SIAN, necessarie alla compilazione della domanda, rese disponibili presso lo stesso CAA.

La domanda di aiuto può essere presentata a partire dal 11 gennaio 2024 e fino al 31 gennaio 2024

Bene i bovini, preoccupazione per avicolo e suinicolo

Un accordo migliorativo rispetto alle proposte iniziali della Commissione UE che, se accolte, avrebbero compromesso le prospettive dell’intera zootecnia italiana. E’ il commento del presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, sulla conclusione del trilogo tra le istituzioni della Ue riguardante la proposta di revisione della direttiva Ue in materia di emissioni inquinanti.
E’ stata accolta la richiesta avanzata dalla Confederazione di non estendere in via immediata ai bovini l’applicazione della nuova normativa. Se ne riparlerà nel 2026”, sottolinea Giansanti. “L’intesa finale raggiunta è insoddisfacente per gli allevamenti di suini ed avicoli”. “Il lavoro che abbiamo svolto in stretto contatto con i ministri che hanno trattato il dossier in seno al Consiglio UE e con gli europarlamentari italiani ha consentito quasi di raddoppiare le soglie proposte originariamente dalla Commissione. Ma per gli allevatori di suini ed avicoli si prospettano nuovi e pesanti oneri che sono assolutamente ingiustificati. Gli allevamenti non sono in alcun modo equiparabili alle industrie più inquinanti”.
La zootecnia italiana è in prima fila nel continuo miglioramento della sostenibilità ambientale. I dati dell’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) certificano i risultati già ottenuti in termini di riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas ad effetto serra”.
Va segnalato – conclude il presidente della Confagricolturache l’eventuale futura revisione della nuova normativa dovrà essere accompagnata dal varo di una clausola di reciprocità sulle importazione dai paesi terzi, per assicurare che i prodotti destinati al mercato europeo siano conformi alle regole dell’Unione in materia di sicurezza alimentare e tutela dell’ambiente”.

La modifica del Piano della Qualità dell’Aria, con l’aggiornamento e il potenziamento delle misure già in essere, prevede un impegno a carico del settore agricolo sempre più oneroso, vasto e articolato. Un problema che gli allevatori non possono affrontare senza una collaborazione costruttiva con la Regione

Con il prossimo anno cominceranno a essere applicate le norme e i vincoli previsti dal Piano Stralcio Agricoltura per la qualità dell’aria. Per gli allevamenti questo comporterà la necessità di rispettare prescrizioni molto impattanti dal punto di vista gestionale, come ad esempio le tempistiche di interramento dei reflui, ma soprattutto l’introduzione di adeguamenti strutturali spesso piuttosto complessi, di non facile realizzazione tecnica e generalmente molto onerosi dal punto di vista finanziario.
Gli allevatori piemontesi – afferma Enrico Allasia presidente di Confagricoltura Piemonteche già stanno affrontando una situazione economica e di mercato per molti aspetti critica, si troveranno a breve a dover gestire uno degli interventi tecnici più complessi e articolati degli ultimi decenni: la copertura delle strutture di stoccaggio dei reflui”.
Non possiamo non considerare – prosegue Allasia – che gli allevamenti, si sono sì evoluti nel tempo, ma per imprescindibili esigenze di gestione economica, nella maggior parte dei casi, hanno conservato le strutture aziendali ancora efficienti e utilizzabili, e in primo luogo le platee o le vasche di stoccaggio dei reflui zootecnici. Proprio queste opere, costruite con criteri diversi da quelli attuali, ma ripeto perfettamente a norma, efficienti e utilizzabili, spesso non possono essere dotate di una copertura fissa per impossibilità tecnica o perché la spesa richiesta per la modifica sarebbe tale da mettere a rischio la sostenibilità stessa dell’impresa”.
A questo proposito, Confagricoltura Piemonte non ritiene adeguati i fondi previsti dall’intervento SRD02 del Complemento di sviluppo rurale, che per il primo bando dovrebbe prevedere una dotazione più importante.
Oltre al sostegno economico però, è necessaria un’azione concordata tra mondo agricolo e l’ente pubblico, perché le soluzioni che dovranno essere adottate implicano, in generale, investimenti molto onerosi e spesso non reversibili per macchinari o strutture. “Gli agricoltori sono consapevoli di quanto sia importante tutelare la qualità dell’aria – conclude Allasia – e, ancora una volta, faranno la loro parte con coscienza. Riteniamo tuttavia indispensabile, e lo abbiamo già richiesto alla Regione, istituire un tavolo di lavoro che, analogamente a quanto già avviene per l’utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici con il Comitato nitrati, analizzi le numerose problematiche tecnico-gestionali e concordi indicazioni operative omogenee per tutti i soggetti coinvolti, dalle aziende, ai progettisti, ma soprattutto agli enti che dovranno effettuare i controlli”.

Anche quest’anno la Regione Piemonte ha aperto il bando che dispone il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori selvatici al patrimonio zootecnico. Il sostegno avviene attraverso il rimborso diretto del 100% del valore commerciale del capo. Vengono inoltre riconosciuti: il risarcimento dei capi dispersi a seguito dell’evento predatorio, se inseriti nel verbale ASL; le spese veterinarie e farmaceutiche per gli animali feriti; il risarcimento delle perdite di produzione. Il bando, che ha una dotazione finanziaria di 270 mila euro, dispone la presentazione delle domande entro il 15 dicembre prossimo sul sistema Piemonte, alla sezione “Danni da avversità atmosferiche e altri aiuti di stato (NEMBO)” che si trova alla seguente pagina:

https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/danni-avversita-atmosferiche-altri-aiuti-stato-nembo

Il risarcimento andrà agli allevatori piemontesi di ovini, caprini, bovini, equidi ed altre specie zootecniche, iscritti all’Anagrafe Agricola regionale e che hanno subito predazioni nel periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2023. Il beneficiario non può aver richiesto e non potrà richiedere successivamente altre agevolazioni pubbliche (secondo altre normative regionali, nazionali, comunitarie o comunque di natura pubblica) per le stesse voci oggetto della domanda di bando. Per saperne di più si può consultare il bando al link:

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/risarcimento-danni-2023-predazione-grandi-carnivori

Nel panorama delle misure adottate per mitigare gli impatti della Peste Suina Africana (PSA) sulla filiera suinicola italiana, il Decreto Ministeriale n.0534026 del 29 settembre 2023, in continuità con altre precedenti misure interviene con un ristoro rivolto alle aziende che hanno subìto danni indiretti tra il 1° luglio 2022 e il 31 luglio 2023. Con un fondo di 19,6 milioni di euro a disposizione, questo decreto si pone l’obiettivo di sostenere il settore suinicolo attraverso una serie di interventi mirati. A questo proposito l’AGEA Coordinamento ha emanato l’allegata circolare concernente gli interventi a sostegno delle aziende stesse.

Precisiamo che il 60% delle risorse economiche sopra richiamate è destinato alle piccole-medio imprese (PMI) e microimprese del settore della produzione agricola primaria, mentre il restante 40% è destinato al settore della macellazione e della trasformazione. In particolare, possono beneficiare del sostegno in questione le piccole e medie imprese della produzione primaria e le imprese dei settori della macellazione, trasformazione di carni suine, colpite dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, ricompresi, a seconda dei casi, nelle seguenti fattispecie:

– allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo aperto, di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso e da ingrasso (comprensivi di allevamenti da svezzamento e magronaggio), ubicati in uno dei comuni assoggettati a restrizioni sanitarie di cui all’elenco allegato 1 bis del 534026 del 29 settembre 2023 e secondo le ulteriori informazioni riportate nella nota n. 559836 del 10 ottobre 2023 del Masaf;

– macelli di suini e aziende di trasformazione della carne suina (prosciuttifici, salumifici, sezionatori) ricadenti in una o più delle seguenti condizioni:

1) ubicati nei territori sottoposti a restrizione sanitaria a partire dal 1° luglio 2022 fino al 31 luglio 2023 come da Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 modificato successivamente dal Regolamento (UE) 2023/1485, riportati nell’Allegato I bis al DM 534026 e secondo le ulteriori indicazioni comunicate con nota n. 559836 del 10 ottobre 2023 del Masaf;

2) che a partire dal 1° luglio 2022 e sino al 31 luglio 2023, non hanno potuto utilizzare suini o carni suine provenienti dalle Regioni e territori elencati nell’Allegato 1 bis al DM 534026 e secondo le ulteriori indicazioni riportate nella nota n. 559836 del 10 ottobre 2023 del Masaf;

3) gli stabilimenti aventi l’autorizzazione ad esportare verso Paesi terzi nel 2022, ma che non hanno potuto esportare carni suine o prodotti trasformati di carni suine a causa dei bandi sanitari elevati dalle competenti Autorità estere, recepiti e notificati dal Ministero della Salute italiano.

Le aziende ammissibili al sostegno sono le imprese della filiera suinicola inerenti alla produzione agricola primaria e nella trasformazione delle seguenti categorie merceologiche:

a) Verri

b) Scrofe

c) Scrofette

d) Suini da ingrasso

e) Suinetti

f) Prosciutti

g) Prodotti di salumeria

h) Tagli di carne suina

Nella circolare AGEA allegata alla presente, sono riportati gli interventi ammessi e l’entità degli indennizzi. Per quanto riguarda invece la presentazione delle domande di aiuto, si precisa che le stesse dovranno essere presentate, presso l’Organismo pagatore competente territorialmente, in base alla sede legale dell’impresa, entro il 15 febbraio 2024, con modalità stabilite da ciascun Organismo pagatore.
Gli Organismi pagatori, previa istruttoria, provvederanno ad effettuare il pagamento spettante a ciascun richiedente avente diritto a partire dal 3 giugno 2023, in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 4, del Decreto Ministeriale citato in oggetto, che prevede che i sostegni sono decurtati gli eventuali indennizzi ricevuti a seguito della sottoscrizione di polizze assicurative e quelli percepiti, per i medesimi animali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 652/2014.
A questo fine gli Organismi pagatori sono chiamati a fornire all’AGEA Coordinamento entro il 1° marzo 2023 le informazioni di seguito specificate, ai fini dell’attivazione delle procedure amministrative atte ad evitare il rischio di sovrapposizioni di contributo o di doppio vantaggio da parte dei beneficiari:

– Assicurazioni: rischio rappresentato da una ditta che ha già percepito un indennizzo da assicurazioni e che richiede per lo stesso danno il contributo di cui Decreto Ministeriale n. n. 534026 del 29 settembre 2023. Le domande presentate con l’indicazione dei beneficiari. Sarà effettuato un incrocio con la base dati degli aiuti cofinanziati ex art. 68 reg. CE n. 73/2009 sulle assicurazioni, secondo le intese con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

– Sanità: rischio rappresentato da una ditta che ha già percepito un contributo in base al regolamento (CE) n. 652/2014 dalla salute per danni diretti e che richiede per lo stesso danno il contributo previsto dal Decreto Ministeriale n. 534026 del 29 settembre 2023. Le domande presentate con l’indicazione dei beneficiari. Sarà effettuato un incrocio con la base dati degli aiuti percepiti in base al regolamento (CE) n. 652/2014 per danni diretti, secondo le intese con il Ministero della Salute.

– Aiuti di Stato: rischio rappresentato da una ditta che ha già beneficiato di un indennizzo sotto forma di Aiuti di Stato da Enti Pubblici e che richiede per lo stesso danno e periodo il contributo di cui al Decreto Ministeriale n. 534026 del 29 settembre 2023. Le domande presentate con l’indicazione dei richiedenti. Sarà effettuato un controllo tramite la banca dati SIAN sugli Aiuti di Stato.

Si rammenta che per gli interventi finanziati in regime de minimis sarà cura di ciascun Organismo pagatore procedere alle verifiche presso il Registro Nazionale Aiuti di Stato. Precisiamo, al riguardo, che gli indennizzi riservati alle attività che esulano dal campo di applicazione della produzione agricola primaria sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 (de minimis).