“Il nuovo metodo di identificazione e cattura dei cinghiali nei territori colpiti dalla PSA illustrato nella riunione al Ministero della Salute appare efficace. Confidiamo che con il coinvolgimento dei neo nominati sub commissari la situazione possa presto migliorare, valutando attentamente le aree interessate e la tempistica di intervento, a vantaggio di tutta la filiera suinicola, a partire dagli allevamenti”.
Lo ha affermato Giovanna Parmigiani, componente della Giunta di Confagricoltura, nell’incontro in cui sono stati anche presentati i tre sub commissari Mario Chiari, Giovanni Filippini e Simone Siena, appena nominati dai ministri Schillaci e Lollobrigida di concerto con il ministro Calderoli.
Parmigiani, ringraziando i sottosegretari La Pietra e Gemmato per la convocazione della riunione, ha auspicato che venga sempre garantita uniformità da parte delle autorità sanitarie locali nella gestione dell’epidemia negli allevamenti e nei macelli, nonché nelle misure di contenimento dei cinghiali, al momento assoluta priorità.
Confagricoltura ha chiesto particolare attenzione verso i suinicoltori che stanno subendo pesanti penalizzazioni di mercato nelle zone di restrizione. “Occorre trovare soluzioni a riguardo – ha affermato Parmigiani – se non si vuole correre il rischio di depotenziare una parte essenziale della filiera”.
La strategia di contenimento presentata si basa sul partenariato pubblico-privato, la collaborazione con le associazioni della filiera e con le Regioni che stanno fornendo i dati necessari. Il nuovo metodo di azione è già stato sperimentato a Piacenza e si avvale della ricognizione, con i droni, in maglie del territorio della dimensione di 2×2 kmq che possono validamente essere esaminate con sistemi di rilevazione, anche notturni, per poi procedere alla cattura dei capi.
Il sistema – ricorda Confagricoltura – fa seguito alla prima riunione tra i ministri Lollobrigida e Crosetto di fine agosto scorso ed è in pratica la concretizzazione della collaborazione con le forze armate. Saranno 176 le unità che saranno messe a disposizione, oltre ai mezzi tecnici.
E’ stata prorogato al ulteriormente il termine di presentazione delle domande relative al fondo della sovranità alimentare del settore zootecnico. La nuova scadenza è il 18 marzo 2024.
Tale ulteriore dilazione del termine, è stata richiesta ed ottenuta per consentire all’Amministrazione la risoluzione di alcuni problemi tecnici, da noi segnalati, riferiti in particolar modo all’estrazione di alcune tipologie di capi, dalla BDN.
Possono accedere all’aiuto le imprese agricole che:
a. risultino iscritte al registro delle imprese e all’anagrafe delle aziende agricole, attraverso il Fascicolo Aziendale, entro la
data di decorrenza del termine di presentazione della domanda di aiuto;
b. risultino essere “operatori” (detentori) in Banca Dati Nazionale zootecnica del Sistema Informativo Veterinario (BDN) di allevamenti di bovini di razze da carne o a duplice attitudine (orientamento produttivo da carne o misto) con tipologia produttiva “linea vacca.-vitello” di età compresa tra gli 8 ed i 24 mesi nati, allevati in Italia e presenti in stalla entro la data di decorrenza del termine di presentazione della domanda di aiuto con ovvero carni di bovini nati e allevati secondo i Disciplinari del Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia (SQNZ) e presenti in allevamento di età compresa tra i 6 ed i 24 mesi alla data di decorrenza del termine di presentazione della domanda di aiuto;
c. abbiano sottoscritto, entro la data di decorrenza del termine di presentazione della domanda di aiuto, contratti di filiera di durata almeno triennale, ai sensi del DM 9 agosto 2023 n. 417171, direttamente o attraverso cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute di cui sono socie, o che sottoscrivano contratti di filiera di durata almeno triennale con imprese di trasformazione/ ingrasso/ macellazione/ commercializzazione.
In allegato la circolare di Agea
Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione del 23 febbraio 2024, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400760
La modifica scaturisce dall’avanzamento del fronte epidemico e il nuovo Regolamento inserisce nelle zone soggette a restrizione per PSA nuovi Comuni anche nella provincia di Asti. Per maggiore chiarezza nei sistemi informativi veterinari e nella storymap sono visualizzabili le effettive zone in restrizione. Si segnala altresì che la Commissione Europea è
stata immediatamente informata e provvederà quanto prima alla pubblicazione dell’allegato corretto.
In allegato il Regolamento di esecuzione e la circolare del Ministero della Salute
Peste suina_Regolamento di esecuzione UE
Peste suina_circolare Ministero della Salute
La Regione Piemonte ha pubblicato le indicazioni operative inerenti le movimentazioni di suini da vita da zone di restrizione per PSA verso altri stabilimenti siti sul territorio regionale, fatti salvi eventuali diversi sviluppi della situazione epidemiologica.
Si precisa inoltre che la deroga al divieto di tali movimentazioni è vincolata al nullaosta del Settore Prevenzione, Sanità pubblica, Veterinaria e Sicurezza alimentare della Regione Piemonte e che per quanto concerne gli invii di partite verso altre regioni sarà necessario acquisire, oltre al suddetto nullaosta, anche il parere favorevole dell’ASL del territorio di destinazione e della regione competente.
Condizioni generali da rispettare nello stabilimento di partenza e di destinazione
La deroga allo spostamento di suini da uno stabilimento sito in zona di restrizione verso uno stabilimento sito in un’altra zona di restrizione o zone libere può essere concessa se nello stabilimento di partenza e di destinazione l’ATS competente effettua almeno le seguenti attività:
• controlli documentali, compresa l’analisi della documentazione relativa a produzione, salute e tracciabilità;
• verifica dell’attuazione delle misure di biosicurezza previste dal DM 28-06-2022 “Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini” e i requisiti previsti dall’allegato III del reg. 2023/594;
• un esame clinico dei suini detenuti e se necessario, il prelievo di campioni da animali per esami di laboratorio al fine di confermare o escludere la presenza di PSA;
• blocco delle movimentazioni, quando il carico giunge a destinazione, e attuazione della sorveglianza clinica con campionamento a cadenza settimanale di almeno due suini morti recentemente, ove presenti, sino a che siano trascorsi 15 giorni dalla data di ingresso (data di revoca del blocco delle movimentazioni).
Condizioni specifiche per la movimentazione di suini da zone di restrizione:
Al fine di assicurare che la movimentazione oggetto di richiesta di deroga non comporti un rischio di diffusione della Peste Suina Africana, deve essere garantita dall’ASL competente per territorio presso lo stabilimento di invio:
• Una visita clinica, nelle 24 ore precedenti la movimentazione degli animali detenuti nello stabilimento di spedizione, compresi quelli a essere spostati, conforme all’art. 26 del Reg (UE) 2020/687;
• Il prelievo, nelle 72 ore precedenti l’invio della partita in oggetto, di milze, in condizioni di biosicurezza (in cella) per il conferimento ad IZSPLVdA, da tre soggetti morti di recente (non oltre 5 giorni). In caso di presenza di soggetti disvitali deve essere eseguito il prelievo di sangue in EDTA da tali soggetti.
Se nelle 72 ore prima della movimentazione oggetto di deroga non è possibile eseguire il campionamento delle milze in quanto non presenti suini morti, la movimentazione può essere autorizzata a condizione che la visita clinica e la valutazione dei parametri di mortalità nelle 24 ore preceden+ dia esito favorevole.
In caso di riscontro di suini morti durante la visita clinica (suini morti nelle 48 ore precedenti), la movimentazione è subordinata all’esito favorevole delle analisi di laboratorio eseguita sui soggetti morti e una nuova clinica nelle 24 ore precedenti, ivi inclusa la valutazione dei parametri di mortalità.
In caso di insorgenza di sintomi sospetti o di un aumento di mortalità la programmazione del carico deve essere sospesa fino alla conclusione dei necessari accertamenti diagnostici tesi ad escludere la presenza di PSA.
L’esito delle prove di laboratorio e della visita clinica devono essere registrati sul Mod. 4. A seguito di visita clinica e test di laboratorio favorevoli, gli animali potranno essere spostati presso uno stabilimento sito in ZR, garantendo le seguenti misure:
• tutti gli automezzi destinati al trasporto degli animali devono essere accuratamente lavati e disinfettati prima del carico e dopo lo scarico;
• tutti gli automezzi devono esporre il cartello di colore giallo riportante la dicitura “Automezzo disinfettato”;
• gli addetti al trasporto devono essere informati sull’applicazione delle misure di biosicurezza e a impedire la diffusione della malattia;
• le attrezzature per il carico degli animali devono essere accuratamente lavate e disinfettate;
• l’automezzo deve essere esternamente disinfettato prima di lasciare l’azienda;
• il percorso, per raggiungere l’allevamento, avverrà u+lizzando i principali assi stradali di comunicazione, evitando strade in prossimità di allevamenti avicoli.
• non si effettueranno soste tecniche salvo casi di emergenza e secondo quanto previsto dalle normative vigenti;
• l’azienda di destinazione è sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente all’arrivo dei suini che devono rimanere nell’azienda per almeno 15 giorni. A cadenza settimanale dovranno essere raccolti i morti (almeno 2 se presenti) da inoltrare al laboratorio dell’IZSPLVdA per la ricerca del virus. Particolare attenzione dovrà essere rivolta allo stato di salute degli animali introdotti e anche ai morti durante il trasporto. Anche in questo caso i campioni devono essere inviati ad IZSPLVdA per escludere la presenza della PSA
• l’allevatore deve immediatamente comunicare al servizio veterinario, ogni variazione della mortalità.
Si comunica che è entrato in vigore il nuovo Regolamento di esecuzione (UE) 2024/413 che identifica le zone in restrizione in merito all’epidemia di Peste Suina Africana. Il nuovo Regolamento, oltre all’allegato I che indica le zone in restrizione I, II e III, come era previsto nel Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, prevede un ulteriore allegato II relativo al riscontro di animali selvatici o domestici positivi in zone indenni. In tale allegato saranno indicati nella parte A le “zone infette” per il rilevamento di un caso positivo in un cinghiale e nella parte B le “zone in restrizione” con delimitazione di un’area di protezione e una di sorveglianza per il rilevamento di un caso positivo in un suino domestico.
In Piemonte si sta ampliando verso ovest la zona di restrizione per il ritrovamento di nuovi cinghiali infetti che quindi fanno ampliare la zona in provincia di Alessandria, Asti e Cuneo prevedendo:
1) Alessandria – i nuovi comuni in restrizione I: Felizzano, Quattordio e Fubine, ed il passaggio in zona di restrizione II dei comuni di: Gamalero, Bergamasco, Borgoratto Alessandrino, Carentino, Frascaro, Masio, Oviglio;
2) Asti – i nuovi comuni in restrizione I: Belveglio, Calosso, Castelnuovo Calcea, Cerro Tanaro, Coazzolo, Moasca, Rocchetta Tanaro, Vinchio, Castello Di Annone, Montaldo Scarampi, Costigliole D’asti, Agliano Terme, Castagnole delle Lanze, Refrancore, Mombercelli, Montegrosso D’asti e Vinchio, ed il passaggio in zona di restrizione II dei comuni di: Calamandrana, Castelletto Molina, Belbo, Incisa Scapaccino, Nizza Monferrato e San Marzano Oliveto. Vengono inoltre inclusi in zona di restrizione II anche Cortiglione e Vaglio Serra.
3) Cuneo – i nuovi comuni in restrizione I: Bosia, Torre Bormida, Castiglione Tinella, Berria, Cerreto Langhe, Neive, Trezzo Tinella, Feisoglio, Ceva, Arguello, Neviglie, Nucetto e Sale San Giovanni, ed il passaggio in zona di restrizione II dei comuni di: Cortemilia, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone e Santo Stefano Belbo.
In allegato il nuovo Regolamento di esecuzione
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