Con il Decreto 0077412 del 19 febbraio scorso, il MASAF ha disposto un intervento finanziario di 10 milioni di Euro a sostegno delle aziende suinicole che hanno subito danni indiretti dall’applicazione delle misure sanitarie adottate per contenere la diffusione della Peste Suina Africana a partire dal 1° dicembre 2023 fino al 31 ottobre 2024.
La Circolare di AGEA Coordinamento prot. n. 15593 del 25/02/2025 allegata alla seguente, definisce le modalità di attuazione del Decreto Ministeriale n. 77412 del 19 febbraio 2025, i termini di presentazione delle domande e di pagamento, l’indicazione dei documenti da allegare alla domanda atti a comprovare il danno per il quale viene richiesto l’indennizzo, le tempistiche di invio dei dati delle domande per le verifiche dei doppi finanziamenti e del rispetto del plafond sopra stabilito.
AGEA Coordinamento, al fine di standardizzare le procedure di controllo, ha predisposto un apposito documento tecnico in cui si definiscono le regole comuni per la verifica dei requisiti di ammissibilità prevedendo che le domande, recanti l’indicazione di tutti gli elementi previsti dal Decreto Ministeriale in trattazione, dovranno essere presentate, presso l’Organismo pagatore competente territorialmente, in base alla sede legale dell’impresa, entro e non oltre il 28 marzo 2025, con modalità stabilite da ciascun Organismo pagatore.
Oggetto del sostegno sono le piccole e medie imprese (PMI) situate sia all’interno che all’esterno delle zone di restrizione sanitaria, colpite dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, ricompresi nelle seguenti fattispecie: allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo aperto e a ciclo chiuso e allevamenti da ingrasso (comprensivi di allevamenti da svezzamento e magronaggio).
Il sostegno copre fino ad un massimo del 100% dei danni subiti, calcolati in base agli importi riportati nella tabella A del Decreto ed è finalizzato a compensare le perdite dovute a:
Deprezzamento dei riproduttori, dei suinetti, dei suini da allevamento e da macello per vendita degli animali o per svalutazione del prodotto a causa della provenienza da allevamenti ricadenti in zone di restrizione sanitaria; Mancata produzione per l’interruzione della riproduzione delle scrofe; Prolungamento vuoto sanitario; Costi di produzione per prolungamento allevamento (blocco movimentazione)
La circolare AGEA Prot. 0015593 del 25 febbraio 2025 dispone che le domande devono essere presentate a partire dal 11 marzo 2025 entro e non oltre il 28 marzo 2025.
I produttori che presentano la domanda devono essere in grado di dimostrare mediante documentazione costituita dai registri ufficiali delle Aziende o da altra documentazione contabile, sanitaria e commerciale, i danni indiretti subiti in conseguenza dell’attuazione dei provvedimenti sanitari attivati per l’adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento della PSA nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2023 e il 31 ottobre 2024.
L’Organismo Pagatore Agea ha emanato le Istruzioni Operative n. 25 , che trovate in allegato unitamente al Decreto Ministeriale 19 febbraio 2025, la circolare AGEA Coordinamento del 25 febbraio 2025 ed un Vademecum predisposto dai nostri Uffici.
In allegato il decreto del Masaf, la circolare di Agea e le istruzioni operative