La Regione Piemonte ha concesso la deroga per l’aumento a 6 trattamnti complessivi tra Folpet, Ditianon e Fluazinam da effettuarsi sui vigneti, per la difesa antiperonosporica della vite. Il provvedimento non stabilisce ulteriori limitazioni alle singole sostanze attive, ma impone il rispetto delle indicazioni di imopiego indivate in etichetta.
Questa misura è stata adottata a causa delle eccezionali, frequenti ed abbondanti piogge di questo periodo che hanno favorito lo sviluppo epidemico di “Plasmopara viticola”, agente della peronospera della vite. Infatti a causa delle condizioni atmosferiche avverse, in moltissimi areali di coltivazione del Piemonte sono infatti osservabili diffusi sintomi delle infezioni del patogeno

In allegato il documento di deroga della Regione Piemonte

12992 Deroga difesa antiperosporica della vite

Lunedì 3 giugno, alle ore 15 avrà luogo un webinar durante il quale verranno trattate le ultime novità relative alla PAC (Politica Agricola Comune) 2023/2027.
Si parlerà del nuovo regolamento di semplificazione della PAC di recente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e verranno affrontate le principali criticità ma anche i risultati raggiunti dall’Organizzazione. Verranno inoltre esposte questioni ancora aperte che necessiteranno di azioni sindacali mirate. In allegato il programma del webinar con il link per l’accesso

Webinar PAC 3 giugno 2024

L’unione fa la forza“, dice il proverbio più confermato della storia. Una strategia a prima vista semplice, ma spesso nei fatti complessa per mancanza di dialogo, confronto e collaborazione tra gli attori di uno stesso sistema. Una strategia a prima vista semplice, ma in realtà estremamente complessa, in cui il Made in Italy e il settore agroalimentare sono al centro delle politiche di promozione e valorizzazione del nostro Paese.
Nel 2023, l’export del Made in Italy agroalimentare ha raggiunto 64 miliardi di euro, ossia il 10 per cento del totale delle nostre vendite all’estero. “Un risultato record, ma si potrebbe fare di più“, dichiara il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti. “Le nostre esportazioni possono salire nel medio termine fino a 100 miliardi di euro. Aggiungendo ai punti di forza del settore industriale, la qualità e l’eccellenza delle produzioni agricole italiane, risulta evidente che il settore agroalimentare del Paese ha le potenzialità per diventare il ‘numero uno’ al mondo”.
A questo proposito il presidente Massimiliano Giansanti e il presidente di Unione Italiana Food, Paolo Barilla, hanno costituito un nuovo progetto congiunto: Mediterranea, un’alleanza per la promozione della piramide alimentare nel mondo, volta al consolidamento e alla crescita delle filiere. Alle produzioni italiane vengono infatti riconosciuti requisiti di gusto, qualità e sostenibilità difficilmente eguagliabili; occorre, dunque, puntare sull’apertura di nuovi sbocchi e sul miglioramento della nostra presenza estera. Mediterranea, infatti, opera per individuare e mettere in pratica modelli organizzativi, tecnologici e industriali a supporto di una compagine che vale 106 miliardi di euro, con 650 mila addetti.
L’unione fa davvero la forza, dunque. “Abbiamo siglato questa alleanza per rafforzare le filiere verticali già esistenti e crearne di nuove, obiettivo da raggiungere con progetti di filiera integrata e iniziative di sostegno, promozione e comunicazione delle nostre produzioni per vincere le sfide della sostenibilità”, afferma Anna Maria Barrile, direttore generale di Confagricoltura. I vertici della neonata organizzazione, che è stata presentata ufficialmente durante l’edizione 2024 di Cibus, hanno incontrato anche i ministri Francesco Lollobrigida e Adolfo Urso.
il Presidente Giansanti ha raccontato l’iniziativa a Ursula von der Leyen, in visita a Palazzo Della Valle in veste di leader del PPE alle prossime elezioni europee. I lavori, dunque, sono pienamente avviati e Mediterranea sta già operando come volano di crescita del Made in Italy oltre confine

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea di oggi, 24 maggio, il Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni.
Il provvedimento riprende quanto già previsto dalla proposta della Commissione dello scorso 15 marzo, già anticipata dalla scrivente Direzione con la nota del 20 marzo scorso, prot. n. 319.
Di seguito le principali semplificazioni introdotte dal Regolamento:

In tema di condizionalità, gli Stati membri saranno autorizzati a prevedere esenzioni specifiche dai requisiti delle norme BCAA 5 (lavorazione minima del suolo per prevenire erosioni), BCAA 6 (copertura minima del suolo nei periodi “sensibili”) e BCAA 7 (rotazione annuale dei seminativi) e BCAA 9 (divieto di conversione o aratura dei PP nei siti Natura 2000).
Le esenzioni specifiche si basano su criteri oggettivi e non discriminatori, quali le colture, i tipi di suolo e i metodi colturali o i danni subiti da parti permanenti e sono limitate in termini di zona di copertura. Sono stabilite esenzioni specifiche solo se e nella misura in cui sono necessarie per porre rimedio a problemi specifici nell’applicazione di tali norme e non ostacolano in modo significativo il contributo di ciascuna di tali norme agli obiettivi principali.
Gli Stati membri possono, inoltre, autorizzare deroghe temporanee a requisiti quali limiti di tempo e periodi stabiliti nelle norme di condizionalità, in caso di condizioni meteorologiche che impediscano agli agricoltori e ad altri beneficiari di conformarsi a tali requisiti in un determinato anno. Tali deroghe temporanee sono limitate, nel loro campo di applicazione, ad agricoltori e altri beneficiari o zone colpiti dalle condizioni meteorologiche e sono applicate dagli Stati membri solo per il periodo strettamente necessario.

In merito alla BCAA 6 (copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili), avendo causato notevoli rigidità amministrative e incertezza per gli agricoltori, che spesso fanno riferimento a un “calendario agricolo” che non riconosce la (crescente) variabilità delle condizioni meteorologiche; il titolo attuale della norma sarà cambiato in “Protezione dei suoli nei periodi più sensibili” e gli Stati membri nella sua definizione terranno conto di una serie di elementi quali le condizioni pedoclimatiche.

Per quanto riguarda la BCAA 7 (rotazione dei seminativi), il Regolamento propone di mantenere la rotazione, ma autorizza gli Stati membri ad aggiungere la possibilità di soddisfare tale requisito mediante la diversificazione delle colture. Anche la diversificazione delle colture contribuisce a preservare il potenziale del suolo, infatti il titolo della norma non sarà più “Rotazione delle colture sui seminativi” bensì “Preservare il potenziale del suolo”. Nel definire i requisiti in materia di diversificazione delle colture, gli Stati membri rispettano i requisiti minimi seguenti:

1) se la superficie di seminativi di un’azienda è compresa tra 10 e 30 ettari, la diversificazione delle colture consiste nella coltivazione di seminativi di un’azienda con almeno due colture diverse. La coltura principale non supera il 75% di detti seminativi;

2) se la superficie di seminativi di un’azienda è superiore a 30 ettari, la diversificazione delle colture consiste nella coltivazione di seminativi di un’azienda con almeno tre colture diverse su tale superficie. La coltura principale non occupa più del 75% e le due colture principali non occupano insieme più del 95% di tali seminativi.

In merito alla BCAA 8 e al suo primo requisito (4% dei seminativi aziendali da destinare a superfici e/o elementi non produttivi), per gli Stati membri è possibile eliminare dalla norma l’obbligo di destinare una percentuale minima dei seminativi a superfici
(terreni lasciati a riposo) o elementi non produttivi (siepi, alberi, etc.), mantenendo al contempo la protezione degli elementi caratteristici del paesaggio esistenti. Gli Stati membri possono adottare una siffatta decisione soltanto nel caso in cui richiedano, in relazione all’anno di domanda 2024, di attuare regimi comprendenti, per i seminativi, pratiche per il mantenimento di superfici non produttive, quali terreni lasciati a riposo, o per la creazione di nuovi elementi caratteristici del paesaggio. Sarebbe in tal modo garantita agli agricoltori una ricompensa specifica per tali superfici ed elementi non produttivi che sono importanti per la biodiversità nei terreni agricoli e, più in generale, per le zone rurali. Il titolo della norma diventerà, quindi, “Mantenimento di elementi non produttivi per migliorare la biodiversità nelle aziende agricole”.

Il presente provvedimento modifica il regolamento (UE) 2021/2116 per esentare i piccoli agricoltori con non più di 10 ettari di superfici agricole dai controlli di condizionalità e dalle sanzioni. Gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 10 ettari di superficie agricola dovrebbero pertanto essere esentati dai controlli di condizionalità per quanto riguarda i requisiti di gestione obbligatori previsti dal diritto dell’Unione e le buone condizioni agronomiche e ambientali. Ad avviso di Confagricoltura, tale norma crea una notevole disparità di trattamento – più volte evidenziata da Confagricoltura – tra soggetti, mascherata da una esigenza di semplificazione a favore degli organismi di controllo degli Stati membri visto che i “piccoli agricoltori” costituiscono il 65% dei beneficiari della PAC

La proposta propone inoltre di aumentare a due (dall’attuale una prevista attualmente) il numero di richieste di modifica del piano strategico della PAC che uno Stato membro può presentare ogni anno. Ciò è necessario per affrontare più rapidamente l’evoluzione delle situazioni degli agricoltori, comprese quelle causate da eventi meteorologici avversi.
Per quanto riguarda la tempistica si fa notare che, il Regolamento al “considerando 25 e 26” indica che è opportuno già a partire dall’anno di domanda 2024 che le modifiche delle norme BCAA 6, 7 e 8 e l’esenzione dalle sanzioni per i piccoli agricoltori (con non più di 10 ettari di superficie agricola) si applichino retroattivamente (quindi a partire dal 1° gennaio 2024). Sono pertanto proposte disposizioni transitorie per l’anno di domanda 2024 al fine di garantire che gli Stati membri possano applicare le modifiche ai piani strategici della PAC relative alle norme BCAA 6, 7 e 8 prima che la Commissione approvi tali modifiche in conformità con l’articolo 119 del regolamento (UE) 2021/2115. Per quanto riguarda la norma BCAA 8, tale possibilità è collegata alla richiesta dello Stato membro di attuare regimi ecologici che riguardano le pratiche per il mantenimento di superfici non produttive, come i terreni lasciati a riposo o i regimi ecologici per la creazione di nuovi elementi caratteristici del paesaggio sui seminativi.

Confagricoltura, pur apprezzando le semplificazioni introdotte dal Regolamento, continua a ritenere la portata di questo provvedimento limitata; motivo per cui prosegue la sua attività in ambito europeo e nazionale per una modifica più profonda e concreta della PAC.
La Confederazione in più occasioni ha richiesto al Masaf di attuare sin da subito, a valere della domanda unica 2024, tutte le semplificazioni previste da codesto Regolamento e di comuicare quanto prima le scelte che saranno adottate

In allegato il regolamento europeo

 

Al fine finalità di tutelare l’attività svolta dagli apicoltori e di prevenire l’insorgere di controversie tra i medesimi e i privati cittadini, si informano i Comuni piemontesi in merito alla corretta natura di tale attività, il cui principio cardine che attesta la primaria importanza e il pregio dell’apicoltura è stabilito dall’art. 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313 che “riconosce l’apicoltura come attività di interesse nazionale utile per la conservazione dell’ambiente naturale, dell’ecosistema e dell’agricoltura in generale ed è finalizzata a garantire l’impollinazione naturale e la biodiversità di specie apistiche, con particolare riferimento alla salvaguardia della razza di ape italiana … e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine”. L’apicoltura è poi classificata e considerata dall’art. 2 della legge n. 313/2004 quale “attività agricola” ai sensi dell’art. 2135 Cod. Civ. sull’imprenditore agricolo. Trova così richiamo il dettato di cui all’art. 41 Cost. che tutela e promuove l’iniziativa economica privata (libertà d’impresa).

Tale tutela normativa prevista per lo svolgimento dell’attività apistica trova un suo bilanciamento nei vincoli introdotti dal legislatore sia nell’articolo 8 (Distanze minime per gli apiari) della legge 24 dicembre 2013 n. 313 (Disciplina dell’apicoltura), sia nell’articolo 96 (Obblighi in materia di apicoltura) della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), i quali stabiliscono che gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private. L’apicoltore non è tenuto a rispettare tali distanze se tra l’apiario e i luoghi indicati esistono dislivelli di almeno due metri, o se sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi od altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere un’altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate.

La Regione Piemonte nel 2021 ha emanato un Regolamento recante: Attuazione dell’articolo 24, comma 6 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale). Ruolo multifunzionale dell’apicoltura, avente – tra le varie finalità in esso descritte – quella di prevenire l’insorgere di controversie tra gli apicoltori stanziali o nomadi che si trovano a produrre in uno stesso territorio. Sempre a tale scopo, all’articolo 6 sono state inserite le linee guida per la disciplina del nomadismo in apicoltura. Il regolamento contiene l’allegato A), il quale prevede una tabella relativa alle distanze minime tra apiari di nuovo insediamento e apiari già presenti, in funzione delle dimensioni degli apiari di nuovo insediamento.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, le amministrazioni comunali dell’intero territorio piemontese dovranno valutare con attenzione l’assunzione di eventuali provvedimenti di limitazione dell’attività apistica, nonché adeguare i propri regolamenti di Polizia Urbana e Rurale alle norme sopra richiamate, qualora vi fossero difformità.