E’ stata pubblicata la seconda ordinanza emanata dal Commissario straordinario per la Peste Suina Africana (PSA) che ricalca quanto già previsto dai precedenti ordinamenti. Questo provvedimento mette però in risalto al Piano di eradicazione predisposto dalla Struttura Commissariale stessa e nella gestione della fauna selvatica, rispetto alle precedenti ordinanze, viene maggiormente definito ed incentivato il depopolamento dei suini selvatici delle aree in restrizione e definendo la modulazione delle attività di controllo della specie cinghiale in zona di restrizione II che viene suddivisa in due fasce:
– fascia A: dal confine esterno fino ad un limite non inferiore a 15 km, salvo barriere naturali o artificiali, verso il cuore dell’area infetta (area a maggior rischio di diffusione della PSA verso territori indenni);
– fascia B: nella restante porzione residuale di territorio, ossia dal limite non inferiore dei 15 km sopraindicato sino al cuore dell’area infetta (area a rischio di diffusione locale della PSA).
Nell’ordinanza vengono indicate le modalità con cui attuare il depopolamento con lo scopo di evitare l’espansione dei cinghiali verso le zone indenni e la sensibile riduzione del numero dei cinghiali nell’area infetta. Viene precisato che nei Comuni, i cui territori rientrano per più della metà della loro estensione in zona A, si applicheranno le misure previste al medesimo punto. Gli elenchi dei comuni sono resi disponibili dalle Regioni tramite gli Osservatori epidemiologici degli II.ZZ.SS. territorialmente competenti.
Si evidenzia che nelle modifiche previste all’art. 3 inerente le zone in restrizione II, in merito ai “suini detenuti” al punto “iii” il divieto di riproduzione e ripopolamento non prevede più un termine di applicazione, a differenza della Ordinanza 4/2022 che prevedeva l’applicazione per 6 mesi poi prorogata con successive ordinanze fino al 18 aprile 2023. La disposizione, quindi, vige fino al termine dell’applicazione dell’Ordinanza indicato al 31 agosto 2023.
Confagricoltura continua a sollecitare il Ministero affinché vengano stanziati i dovuti ristori agli operatori interessati dalle misure in applicazione.
In ultima analisi, per quanto concerne le attività all’aperto svolte nelle aree agricole e naturali, esse potranno essere svolte previa autorizzazione dalle autorità comunali e rispetto alle misure di biosicurezza.
In allegato l’ordinanza
Ordinanza del Commissario Straordinario PSA n. 2 del 20.04.23