Un’intesa positiva perché assicura un quadro di riferimento stabile per le scelte d’impresa. Mai come in questo momento, gli agricoltori hanno bisogno di chiarezza”. Il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, commenta così l’intesa raggiunta tra le delegazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla proposta di regolamento, il cosiddetto “regolamento transitorio”, relativa alla proroga di due anni dell’entrata in vigore della nuova PAC. L’intesa sarà ora sottoposta al via libera definitivo da parte dell’assemblea plenaria dell’Europarlamento e del Consiglio UE.
E’ stato concordato che il nuovo sistema sarà operativo non prima del 1° gennaio 2023 – aggiunge Giansanti – e soprattutto viene garantita la base legale per l’erogazione dei pagamenti diretti agli agricoltori nel prossimo biennio”.
Avremo anche il tempo per discutere sull’efficacia della proposta di riforma presentata dalla Commissione nel giugno 2018 rispetto alle prospettive nuove determinate dall’emergenza coronavirus, a partire dalla salvaguardia della sovranità alimentare dell’Unione” – conclude il presidente di Confagricoltura.

Sono ufficialmente aperte le domande di indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno (Regione Piemonte D.D. 23/12/2019, n. 4455). Il contributo è rivolto ai proprietari o possessori di terreni, siti in Regione Piemonte, sui quali sono presenti piante produttrici di tartufo bianco.
Si tratta di una misura prevista all’interno della legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 e s.m.i. (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale) che concede questa indennità per la conservazione di ciascun soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena secondo uno specifico piano di coltura e conservazione, permettendo nel contempo la libera raccolta dei tartufi su detti terreni (articolo 4).
La D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 5-13189 ha approvato, inoltre, le disposizioni attuative dell’articolo 4 della l.r. 16/2008 (artt. 1, 2 e 3).
La D.G.R. 14 dicembre 2018, n. 66-8120 ha approvato il piano di attività per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale, comprendente l’erogazione delle indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 31 luglio 2020. Il bando, l’informativa e i moduli per la presentazione della domanda sono visualizzabili e scaricabili in allegato.

 

Bando

Informativa

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La giunta regionale nei prossimi giorni dovrebbe approvare un nuovo bando dell’Operazione 4.1.1 del PSR con una disponibilità finanziaria di 4 milioni di euro (derivanti da economie). Verranno finanziati una serie di interventi per sostenere i settori agricoli delle produzioni vegetali in crisi a causa del Covid-19 (sarà esclusa la zootecnia).
Verranno, tra l’altro, concessi contributi per l’acquisto e la ristrutturazione di vasi vinari e per l’acquisto di automezzi finalizzati alla consegna a domicilio dei prodotti.
Il bando dovrebbe finanziare esclusivamente gli interventi delle aziende singole. La presentazione delle domande dovrebbe aprirsi intorno al 15 luglio e chiudersi a metà settembre. La graduatoria dovrebbe essere disponibile entro fine settembre, ma i richiedenti potranno avviare gli investimenti a loro rischio subito dopo la presentazione delle domande.

Con la circolare n. 16 del 16 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti in ordine all’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d’imposta 2019.
I soggetti che determinano il reddito con criteri forfettari (società che hanno optato per la determinazione catastale del reddito; agriturismi in regime forfettario e attività connesse tassate forfettariamente art. 56 bis del TUIR), sono comunque esclusi dall’applicazione degli ISA sulla base di quanto previsto dai decreti di approvazione degli stessi (art. 2, comma 1, lett. b) del DM 28 dicembre 2018 e art. 3, comma 1, lett. b) del DM 24 dicembre 2019).
Circa i benefici premiali correlati ai diversi livelli di affidabilità fiscale, si fa presente che gli stessi sono stati individuati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2020. In particolare, si tratta:
· dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’IVA e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;
· dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
· dell’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative;
· dell’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
· dell’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
· dell’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda i 2/3 del reddito dichiarato.
Si evidenzia, poi, che l’art. 148 del Decreto Rilancio (D.L. n.34/2020) è intervenuto in materia di ISA, stabilendo una disciplina eccezionale, limitata a specifici periodi di imposta, in cui viene disposto che, con riferimento alle attività di analisi del rischio sulla base dell’indice di affidabilità, esse siano effettuate:
· limitatamente al periodo 2018, tenendo conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall’applicazione degli ISA relativo al periodo di imposta 2019;
· limitatamente al periodo 2020, tenendo conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2018 e 2019.
Come traspare dalla stessa formulazione della disposizione, le motivazioni che hanno portato all’individuazione di modalità specifiche per l’attività di analisi del rischio relativa ai periodi d’imposta 2018 e 2020, sono da ricercare, rispettivamente, nelle “difficoltà correlate al primo periodo d’imposta di applicazione degli ISA” e negli “effetti sull’economia e sui mercati conseguenti all’emergenza sanitaria”.
Pertanto, qualora il contribuente avesse ottenuto un basso punteggio ISA per il periodo di imposta 2018, occorrerà valutare la posizione del contribuente, anche sulla base del punteggio di affidabilità ottenuto per il periodo d’imposta 2019.
Il legislatore, infatti, non ha voluto basare l’analisi del rischio di evasione fiscale soltanto sul giudizio di affidabilità del contribuente relativo solo ad un’annualità in cui l’emergenza Covid-19 comporterà ricadute economiche sulle imprese, ma ha ritenuto di dover ampliare i termini di confronto in quanto se i risultati degli ISA per i periodi d’imposta 2018 e 2019 facessero emergere un punteggio indicativo di una sostanziale affidabilità del contribuente, si potrà ritenere di scarso interesse la posizione del contribuente ai fini dell’analisi del rischio di evasione fiscale.
Analoghe considerazioni anche per gli ISA relativi all’anno d’imposta 2020.

Il saldo annuale IVA per il 2019 può essere versato entro i termini previsti per i pagamenti dei Redditi 2020, per il 2019, applicando la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2020.
Sul punto, si fa presente che i contribuenti che non hanno pagato il saldo Iva del 2019 alla scadenza naturale del 16/03/2020 devono prima verificare se hanno diritto all’eventuale proroga per evitare la maggiorazione dello 0,40%. Infatti, tra i contribuenti che beneficiano della proroga del saldo IVA 2019 rientrano, per esempio, gli esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, per i quali sono stati sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020, relativi, tra l’altro, all’IVA, e, quindi, anche al saldo Iva 2019, in scadenza il 16 marzo 2020.
I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o a rate fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con prima rata da pagare entro il 16 settembre 2020 e le successive entro il 16 di ciascun mese, ai sensi dell’art. 127, c.1, lett. b) del D.L. n. 34/2020 (articolo 127, comma 1, lettera b, decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto Decreto Rilancio).