Il ddl “Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” è stato incardinato in Senato.
Il ddl è stato assegnato alla Commissione Affari Costituzionali, dove è iniziato l’esame con l’illustrazione del provvedimento
l testo si compone di 11 articoli tra cui si segnalano, in particolare, l’articolo 3 “Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato” e l’articolo 5 “Durata delle certificazioni verdi COVID-19.
Di seguito una breve sintesi degli articoli di maggior interesse.
L’articolo 3 inserisce un ulteriore articolo aggiuntivo (9-septies) nel decreto-legge n. 52 del 2021. In particolare, l’articolo 9-septies (in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato) al comma 1 prevede l’obbligo temporaneo – dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 – di possedere ed esibire, a richiesta, la certificazione verde COVID-19 per tutti coloro che svolgono un’attività lavorativa nel settore privato, al fine di poter accedere ai luoghi in cui la già menzionata attività si svolge.
Viene estesa la stessa prescrizione a tutti coloro che accedono ai medesimi luoghi per svolgere attività lavorativa o formativa o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni. Si escludono dall’obbligo di certificazione verde COVID-19 i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
Si rimette ai datori di lavoro del settore privato la verifica in ordine all’osservanza dell’obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19, specificando che per i lavoratori esterni detto accertamento è posto in capo anche ai rispettivi datori di lavoro.
Viene inoltre demandata ai medesimi datori del settore privato la definizione, entro il 15 ottobre 2021, delle modalità operative per l’organizzazione delle suddette verifiche, da eseguire anche a campione e, preferibilmente, al momento dell’accesso nei luoghi di lavoro, nonché l’individuazione dei soggetti incaricati di accertare le violazioni degli obblighi di certificazione suindicati.
I lavoratori del settore privato, sia nel caso in cui comunichino il mancato possesso sia nel caso in cui risultino privi della certificazione verde al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione di detta certificazione (e comunque non oltre il 31 dicembre 2021), senza corresponsione della retribuzione o di altro emolumento, con diritto alla conservazione del posto di lavoro e senza conseguenze disciplinari.
Per le imprese con organico inferiore a quindici dipendenti si dispone una specifica disciplina: dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata per le ipotesi di cui al comma 6, è prevista la facoltà per il datore di sospendere e sostituire temporaneamente il lavoratore per un periodo massimo di dieci giorni, rinnovabile una sola volta, fermo restando il termine ultimo del 31 dicembre 2021.
Si prevede, infine, la somministrazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di certificazione verde COVID-19, fatti salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari.
L’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 è aumentata da 600 a 1.500 euro nei casi di accesso ai luoghi di lavoro in mancanza della certificazione verde.
L’articolo 5 apporta modifiche all’articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, in ordine alla durata delle certificazioni verdi COVID-19, introducendo al contempo nuove ipotesi di attestazione e di rilascio delle già menzionate certificazioni.
In particolare, la disposizione integra il comma 1 dell’articolo 9 includendo nell’ambito delle vaccinazioni anche quelle riconosciute quali equivalenti con circolare del Ministero della salute; introduce tra le condizioni attestate dalle certificazioni verdi anche quella dell’avvenuta guarigione dopo la prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale, al comma 2 del medesimo articolo 9; prevede poi, al comma 3 dell’articolo 9, l’immediata decorrenza della validità della certificazione verde rilasciata a seguito dell’avvenuta somministrazione di una sola dose di vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2; inserisce, infine, un comma aggiuntivo (4-bis), dopo il comma 4 dell’articolo 9, che prevede il rilascio della certificazione verde COVID-19 a coloro che, risultati positivi al virus SARS-CoV-2 dopo che siano trascorsi quattordici giorni dalla prima dose di vaccino nonché a seguito del prescritto ciclo vaccinale, siano successivamente guariti, stabilendo la validità di detta certificazione in dodici mesi dall’avvenuta guarigione.