L’8 dicembre 2023 entrerà in vigore il regolamento (UE) 2021/2117 per quanto concerne i nuovi obblighi di etichettatura dell’elenco degli ingredienti e della dichiarazione nutrizionale dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. Le modalità di attuazione di queste norme sono state definite nel Regolamento delegato (UE) n. 2023/1606 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’8 agosto 2023. Si ricorda che con il Regolamento (UE) 2021/2117 sono state aggiunte ulteriori tre indicazioni obbligatorie da riportare in etichetta per i vini: la dichiarazione nutrizionale, l’elenco degli ingredienti ed il termine minimo di conservazione nel caso di prodotti vitivinicoli dealcolizzati e aventi un titolo alc. inferiore al 10 %.
• In deroga è stato previsto che la dichiarazione nutrizionale sull’etichetta possa essere limitata al valore energetico espresso mediante il simbolo (E) per l’energia. In tali casi, la dichiarazione nutrizionale completa sarà fornita per via elettronica con riferimento sull’etichetta o sull’imballaggio del supporto digitale dove trovarla. Tale dichiarazione nutrizionale non dovrà figurare insieme alle altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing e non vengono raccolti o tracciati dati degli utenti.
In deroga l’elenco degli ingredienti potrà essere fornito attraverso strumenti elettronici identificati mediante indicazione sull’etichetta o sull’imballaggio. In tali casi: a) non sono raccolti o tracciati dati degli utenti; b) l’elenco degli ingredienti non figura insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing; e c) l’indicazione delle informazioni sugli allergeni figura direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta a esso apposta con la parola «contiene» seguita dal nome della sostanza allergenica. Sarà consentita la continuazione della commercializzazione, senza le nuove indicazioni obbligatorie in etichetta, dei vini prodotti prima dell’8 dicembre 2023 fino a esaurimento delle scorte. Quindi anche i vini della vendemmia 2023 se prodotti prima dell’8 dicembre 2023 saranno esentati dai nuovi obblighi. Con il Regolamento delegato (UE) n. 2023/1606 (allegato 1) sono introdotte ulteriori specifiche per l’elenco degli ingredienti. Di seguito si evidenziano alcuni passaggi più delicati rimandando al testo per ulteriori dettagli:
• Il termine “uve” potrà essere utilizzato per sostituire l’indicazione delle uve e/o dei mosti di uve utilizzati come materie prime per la produzione di prodotti vitivinicoli. Poiché i prodotti vitivinicoli sono sempre ottenuti da uve, la Commissione ha ritenuto opportuno consentire l’uso di un unico termine per indicare la materia prima di base nell’elenco degli ingredienti, indipendentemente dal fatto che il vinificatore utilizzi uve fresche o mosto di uve.
• Il termine “mosto di uve concentrato” potrà essere utilizzato per sostituire l’indicazione “mosto di uve concentrato” e/o “mosto di uve concentrato rettificato” utilizzati per la produzione di prodotti vitivinicoli. Al fine di facilitare la comprensione dei consumatori e la gestione dei vinificatori dell’elenco delle sostanze a base di mosto di uve, la Commissione ha ritenuto opportuno consentire l’uso del termine «mosto di uve concentrato» per designare sia il mosto di uve concentrato che il mosto di uve concentrato rettificato
• L’elenco degli ingredienti deve essere completato con l’indicazione degli additivi utilizzati nella produzione dei prodotti vitivinicoli e dei coadiuvanti tecnologici che possono causare allergie o intolleranze. Le categorie di composti enologici, i nomi e i numeri E (usati in alternativa per indicarli come ingredienti) che devono essere utilizzati nell’elenco degli ingredienti sono quelli indicati nell’allegato I, parte A, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2019/934.
• Gli additivi appartenenti alle categorie “regolatori dell’acidità” e “agenti stabilizzanti” che sono simili o reciprocamente sostituibili possono essere indicati nell’elenco degli ingredienti utilizzando l’espressione “contiene… e/o” seguita da un massimo di tre additivi, se almeno uno di essi è presente nel prodotto finale. Tale previsione consente la flessibilità necessaria per scopi enologici, di etichettatura e commerciali, garantendo nel contempo un’informazione adeguata dei consumatori.
L’indicazione degli additivi che rientrano nella categoria “gas di imballaggio” (anidride carbonica, argo e azoto) nell’elenco degli ingredienti può essere sostituita dall’indicazione specifica “Imbottigliato in atmosfera protettiva” o “Può essere imbottigliato in atmosfera protettiva”. Si ricorda che i gas da imballaggio sono usati per rimuovere l’ossigeno durante l’imbottigliamento dei prodotti vitivinicoli, ma non entrano a far parte del prodotto consumato e talvolta sono decisi ad hoc al momento dell’imbottigliamento, dopo che sono state prodotte le etichette. La Commissione ha voluto così consentire agli operatori di sostituire l’elenco dei gas di imballaggio con un’indicazione più ampia rispetto al nome specifico del gas.
• L’aggiunta dello sciroppo zuccherino e dello sciroppo di dosaggio ai prodotti vitivinicoli può essere indicata dalle indicazioni specifiche “sciroppo zuccherino” e “sciroppo di dosaggio”, da sole o accompagnate tra parentesi da un elenco dei loro componenti di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/934. La Commissione ritiene in merito che la semplice indicazione dei singoli componenti dello sciroppo zuccherino e dello sciroppo di dosaggio insieme agli altri ingredienti potrebbe indurre in errore i consumatori, a meno che non siano raggruppati sotto i termini specifici pertinenti, ed ha pertanto consentito anche solo l’utilizzo dei termini «sciroppo zuccherino» e «sciroppo di dosaggio»
• I produttori di vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico possono decidere di non rivestire il fermaglio con una lamina. Tale opportunità è data per motivi operativi quali risparmi sui costi, la prevenzione dei rifiuti o il miglioramento della commercializzazione, a condizione che sia garantito che l’apertura o la manipolazione involontarie del fermaglio non comportino rischi per la sicurezza del prodotto. La Commissione europea sta lavorando a un documento non ancora ufficializzato di “domande/risposte” che fornisce ulteriori informazioni sulle modalità per indicare le nuove diciture in etichetta (allegato 2). Di questo testo si allega anche una traduzione non ufficiale per agevolarne la lettura (allegato 3). Tuttavia, ci sono ancora alcune questioni aperte su cui Confagricoltura con le altre organizzazioni anche a livello europeo stanno cercando di trovare una soluzione. L’entrata in vigore delle nuove norme grazie anche al chiarimento del corrigendum al Regolamento 1308/2013 così come modificato dal Regolamento (UE) 2021/2117 pubblicato in GU il 31 luglio scorso (allegato 4) ha confermato l’esclusione dalla nuova normativa tutti i vini prodotti prima dell’8 dicembre 2023. Tuttavia, alcune categorie di vini come i vini spumanti, i vini frizzanti, i vini liquorosi e i prodotti vitivinicoli aromatizzati potrebbero terminare la loro elaborazione dopo l’8 dicembre 2023 pur se ottenuti da vini fermi prodotti prima dell’8 dicembre 2023 e ad oggi, in mancanza di chiarimenti specifici da parte della Commissione sarebbero esclusi dalla clausola di esaurimento. A tal fine si sta chiedendo alla Commissione di inserirli al fine di evitare di creare discriminazioni tra le diverse categorie di prodotti.
Altre questioni su cui si sta lavorando per semplificare l’obbligo di riportare in etichetta l’elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale sono una deroga per tutti i prodotti destinati all’esportazione, una facilitazione dell’etichetta digitale tramite l’uso di un simbolo sopra o vicino al Qr code che indichi che il QR code riporta all’elenco degli ingredienti per evitare traduzioni nella lingua del paese di destinazione del vino, l’esclusione dell’obbligo delle nuove diciture nei documenti di accompagnamento. Confagricoltura auspica che la Commissione risponda favorevolmente alle istanze presentate e sarà cura della Direzione Politiche di Sviluppo Economico delle Filiere Agroalimentari fornire le tempestive informazioni non appena disponibili.
E’ stata pubblicata sulla GU del 12 agosto 2023 l’ordinanza n. 4 del MASAF (allegato 1) che definisce le misure fitosanitarie per il contrasto alla Grapevine flavescence dorée phytoplasma, agente della Flavescenza dorata della vite, per evitare la sua diffusione nel territorio nazionale.
Il provvedimento si è reso necessario vista l’intensa recrudescenza dell’organismo agente della Flavescenza dorata della vite, registrata, a partire dal 2020, in particolare nelle aree vitate settentrionali italiane. Alla luce del nuovo regime fitosanitario europeo e delle specifiche disposizioni emanate per la Flavescenza dorata, il MASAF ha ritenuto necessario, ridefinire ed attuare le misure fitosanitarie di emergenza finalizzate al suo contrasto.
L’ordinanza, fra i suoi punti principali, prevede che a seguito della conferma della presenza dell’organismo nocivo, il Servizio fitosanitario regionale istituisca una o più aree delimitate in cui adottare immediatamente tutte le misure fitosanitarie previste. L’area delimitata sarà costituita da una zona infetta, ovvero dalla superficie vitata dove è confermata la presenza di almeno una pianta infetta da Flavescenza e da una zona cuscinetto, circostante la zona infetta, la cui estensione è di almeno 500 m di raggio.
L’ordinanza stabilisce che all’interno delle aree delimitate il proprietario e/o conduttore del fondo provveda all’estirpazione tempestiva delle piante e dei ceppi di vite che presentano sintomi riconducibili alla presenza Flavescenza dorata senza necessità di ulteriori analisi. In alternativa all’estirpazione immediata le piante sintomatiche individuate dovranno essere capitozzate, eliminando eventuali ricacci fino al momento dell’estirpazione del ceppo, che dovrà avvenire entro la successiva ripresa vegetativa e comunque non oltre il 31 marzo. Qualora il numero delle viti sintomatiche per appezzamento di vite superi il 20% delle piante vive presenti, l’intero appezzamento di vite o parte di esso verrà estirpato.
I Servizi fitosanitari regionali dovranno attuare campagne informative al fine di sensibilizzare e informare gli operatori, i cittadini e l’opinione pubblica sulle attività di eradicazione dell’organismo nocivo e sulla necessità di impedirne la diffusione al di fuori dell’area delimitata. A tale campagna informativa sono chiamati a collaborare anche i consorzi di tutela, le cantine sociali, le associazioni dei produttori e le organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli.
In caso di inadempienza alle misure obbligatorie può essere disposta la sospensione dell’erogazione di ogni forma di contributo economico in ambito agricolo e dello sviluppo rurale fino all’adempimento delle prescrizioni.
Da evidenziare che l’ordinanza specifica, in maniera tuttavia generica, che le misure fitosanitarie d’emergenza possono ricevere eventuali contributi finanziari, secondo le disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2021/690 che “istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese (PMI), al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico)”.
Infine, il MASAF con il decreto ministeriale n 292676 del 6 giugno 2023 pubblicato sulla GU n.187 del 11 agosto 2023 (allegato 2) ha abrogato il decreto ministeriale 31 maggio 2000, n. 32442, in quanto il precedente provvedimento del 2000 riportava misure non più idonee al contrasto dell’attuale emergenza fitosanitaria relativa alla Flavescenza dorata della vite né in linea con il nuovo regime fitosanitario europeo e nazionale.
La Regione Piemonte, con la Determina Dirigenziale del 22 agosto 2023, ha modificato le scadenze del bando Ocm Vino Investimenti 2023/2024 riferite alla presentazione delle domande di aiuto a seguito della proroga concessa dal Ministero con DM del 28 luglio 2023, n. 400044.
Di seguito le date modificate:
– Abilitazione SIAN per professionisti (modello A): 21 ottobre 2023
– Consegna mandati di assistenza/delega (modello B): 26 ottobre 2023
– Rilascio telematico della domanda di aiuto: 31 ottobre 2023
– Consegna cartacea della domanda di aiuto: 6 novembre 2023
– Approvazione della graduatoria: 31 gennaio 2024
In allegato la Determina Dirigenziale della Regione Piemonte
Dopo anni di vendemmie anticipate, il 2023 ristabilisce l’equilibrio dei tempi di raccolta, in alcuni casi anche in ritardo, ma lascia il segno sulla quantità, in quasi tutta Italia in diminuzione dal 20 al 50%.
L’andamento climatico ha inciso profondamente sulla maturazione delle uve e sui volumi prodotti, sia per le gelate primaverili e le pesanti grandinate estive principalmente al Nord, sia per la peronospora, che è ricomparsa con virulenza, soprattutto al Centro Sud, a causa dell’umidità persistente.
E’ quanto è emerso nell’ultima riunione della Federazione Nazionale Vino di Confagricoltura, a cui hanno partecipato i presidenti delle Sezioni regionali par fare il punto della situazione prima dell’inizio della vendemmia.
Il calo si evidenzia in molte regioni: parte del Piemonte, Friuli Venezia Giulia, in parte della Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia. In controtendenza Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto, dove oggi si valuta circa il 5% in più dei quantitativi rispetto al 2022.
“In un contesto così complesso – afferma il presidente della Federazione Vino di Confagricoltura, Federico Castellucci – i viticoltori italiani hanno fatto tutto il possibile, ma sono stati messi a dura prova per contrastare le fitopatie acuite dal clima bizzarro. Per chi fa viticoltura biologica, in alcune zone si prospetta addirittura una vendemmia più che dimezzata in termini di quantità. Le prossime settimane saranno decisive per valorizzare al meglio la produzione”.
A favorire la diffusione della peronospora sono stati le abbondanti piogge di tarda primavera e inizio estate. L’Italia non è la sola ad affrontare questo problema: anche i viticoltori francesi sono alle prese con la malattia che attacca in particolare le varietà più sensibili. “Molte lavorazioni – aggiunge Castellucci – non hanno potuto essere effettuate perché le condizioni climatiche hanno impedito l’accesso ai terreni”.
L’emergenza peronospora si inquadra nella problematica sempre più ampia e grave legate alle fitopatie nel settore agricolo, per il quale Confagricoltura chiede la predisposizione di un “Piano straordinario di azione per la lotta alla diffusione delle fitopatie”, che analizzi, sviluppi e sostenga specifiche misure che portino a potenziare e rendere più efficace la strategia nazionale di monitoraggio e contrasto delle malattie.
“Chi è riuscito a trattare i vigneti ha dovuto affrontare ulteriori costi per salvare il raccolto. Costi almeno raddoppiati, in alcuni casi triplicati rispetto ad annate ordinarie, per la lotta fitosanitaria (carburanti, personale, antiparassitari), i trattamenti necessariamente ripetuti e il gasolio, che incidono notevolmente sul conto economico finale e pesano sui bilanci delle aziende, già ridotti per la flessione dei consumi conseguente all’aumento dell’inflazione”.
“La crescita del prezzo delle uve attesa in alcuni areali – aggiunge Castellucci – non sarà mai tale da compensare l’incremento dei costi sostenuto. A queste problematiche si aggiunge la continua presenza dei cinghiali che non risparmia le vigne di tutta Italia“.
In vista della prossima vendemmia permangono infine le difficoltà a reperire manodopera, che, per il settore vitivinicolo, rappresenta il 20% del totale delle assunzioni in agricoltura. Le nuove misure sui flussi non sono fluide nella gestione burocratica e, nonostante le buone intenzioni e l’apertura del governo alle richieste del mondo agricolo, si arenano ancora sulle pratiche amministrative, troppo lente rispetto ai tempi dettati dalla natura e dalle esigenze delle aziende.
Con decreto direttoriale del 21 luglio 2023, il Masaf ha pubblicato l’avviso per la presentazione dei progetti 2023/2024 inerenti l’Ocm Vino – Misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi. La scadenza per le richieste di respiro nazionale è stata fissata alle ore 15,00 del 13 settembre 2023 mentre quella per le attività di carattere regionale e multiregionale sarà indicata nei provvedimenti pubblicati dalle Regioni e Province autonome.
I progetti avranno durata annuale, a partire dal 16 ottobre di quest’anno al 15 ottobre 2024. Le risorse disponibili, previste dal Piano strategico nazionale della PAC, equivalgono a poco più di 98 milioni di euro di cui circa 21,3 milioni riservati alle iniziative nazionali.
La Direzione Masaf delle politiche di sviluppo economico delle filiere agroalimentari fornirà ulteriori informazioni in una apposita circolare.
Il testo dell’avviso è disponibile al seguente link:
Misura Promozione dell’OCM Vino – Decreto direttoriale del 21 luglio 2023 n. 385535
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