È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea di oggi, 24 maggio, il Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni.
Il provvedimento riprende quanto già previsto dalla proposta della Commissione dello scorso 15 marzo, già anticipata dalla scrivente Direzione con la nota del 20 marzo scorso, prot. n. 319.
Di seguito le principali semplificazioni introdotte dal Regolamento:
In tema di condizionalità, gli Stati membri saranno autorizzati a prevedere esenzioni specifiche dai requisiti delle norme BCAA 5 (lavorazione minima del suolo per prevenire erosioni), BCAA 6 (copertura minima del suolo nei periodi “sensibili”) e BCAA 7 (rotazione annuale dei seminativi) e BCAA 9 (divieto di conversione o aratura dei PP nei siti Natura 2000).
Le esenzioni specifiche si basano su criteri oggettivi e non discriminatori, quali le colture, i tipi di suolo e i metodi colturali o i danni subiti da parti permanenti e sono limitate in termini di zona di copertura. Sono stabilite esenzioni specifiche solo se e nella misura in cui sono necessarie per porre rimedio a problemi specifici nell’applicazione di tali norme e non ostacolano in modo significativo il contributo di ciascuna di tali norme agli obiettivi principali.
Gli Stati membri possono, inoltre, autorizzare deroghe temporanee a requisiti quali limiti di tempo e periodi stabiliti nelle norme di condizionalità, in caso di condizioni meteorologiche che impediscano agli agricoltori e ad altri beneficiari di conformarsi a tali requisiti in un determinato anno. Tali deroghe temporanee sono limitate, nel loro campo di applicazione, ad agricoltori e altri beneficiari o zone colpiti dalle condizioni meteorologiche e sono applicate dagli Stati membri solo per il periodo strettamente necessario.
In merito alla BCAA 6 (copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili), avendo causato notevoli rigidità amministrative e incertezza per gli agricoltori, che spesso fanno riferimento a un “calendario agricolo” che non riconosce la (crescente) variabilità delle condizioni meteorologiche; il titolo attuale della norma sarà cambiato in “Protezione dei suoli nei periodi più sensibili” e gli Stati membri nella sua definizione terranno conto di una serie di elementi quali le condizioni pedoclimatiche.
Per quanto riguarda la BCAA 7 (rotazione dei seminativi), il Regolamento propone di mantenere la rotazione, ma autorizza gli Stati membri ad aggiungere la possibilità di soddisfare tale requisito mediante la diversificazione delle colture. Anche la diversificazione delle colture contribuisce a preservare il potenziale del suolo, infatti il titolo della norma non sarà più “Rotazione delle colture sui seminativi” bensì “Preservare il potenziale del suolo”. Nel definire i requisiti in materia di diversificazione delle colture, gli Stati membri rispettano i requisiti minimi seguenti:
1) se la superficie di seminativi di un’azienda è compresa tra 10 e 30 ettari, la diversificazione delle colture consiste nella coltivazione di seminativi di un’azienda con almeno due colture diverse. La coltura principale non supera il 75% di detti seminativi;
2) se la superficie di seminativi di un’azienda è superiore a 30 ettari, la diversificazione delle colture consiste nella coltivazione di seminativi di un’azienda con almeno tre colture diverse su tale superficie. La coltura principale non occupa più del 75% e le due colture principali non occupano insieme più del 95% di tali seminativi.
In merito alla BCAA 8 e al suo primo requisito (4% dei seminativi aziendali da destinare a superfici e/o elementi non produttivi), per gli Stati membri è possibile eliminare dalla norma l’obbligo di destinare una percentuale minima dei seminativi a superfici
(terreni lasciati a riposo) o elementi non produttivi (siepi, alberi, etc.), mantenendo al contempo la protezione degli elementi caratteristici del paesaggio esistenti. Gli Stati membri possono adottare una siffatta decisione soltanto nel caso in cui richiedano, in relazione all’anno di domanda 2024, di attuare regimi comprendenti, per i seminativi, pratiche per il mantenimento di superfici non produttive, quali terreni lasciati a riposo, o per la creazione di nuovi elementi caratteristici del paesaggio. Sarebbe in tal modo garantita agli agricoltori una ricompensa specifica per tali superfici ed elementi non produttivi che sono importanti per la biodiversità nei terreni agricoli e, più in generale, per le zone rurali. Il titolo della norma diventerà, quindi, “Mantenimento di elementi non produttivi per migliorare la biodiversità nelle aziende agricole”.
Il presente provvedimento modifica il regolamento (UE) 2021/2116 per esentare i piccoli agricoltori con non più di 10 ettari di superfici agricole dai controlli di condizionalità e dalle sanzioni. Gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 10 ettari di superficie agricola dovrebbero pertanto essere esentati dai controlli di condizionalità per quanto riguarda i requisiti di gestione obbligatori previsti dal diritto dell’Unione e le buone condizioni agronomiche e ambientali. Ad avviso di Confagricoltura, tale norma crea una notevole disparità di trattamento – più volte evidenziata da Confagricoltura – tra soggetti, mascherata da una esigenza di semplificazione a favore degli organismi di controllo degli Stati membri visto che i “piccoli agricoltori” costituiscono il 65% dei beneficiari della PAC
La proposta propone inoltre di aumentare a due (dall’attuale una prevista attualmente) il numero di richieste di modifica del piano strategico della PAC che uno Stato membro può presentare ogni anno. Ciò è necessario per affrontare più rapidamente l’evoluzione delle situazioni degli agricoltori, comprese quelle causate da eventi meteorologici avversi.
Per quanto riguarda la tempistica si fa notare che, il Regolamento al “considerando 25 e 26” indica che è opportuno già a partire dall’anno di domanda 2024 che le modifiche delle norme BCAA 6, 7 e 8 e l’esenzione dalle sanzioni per i piccoli agricoltori (con non più di 10 ettari di superficie agricola) si applichino retroattivamente (quindi a partire dal 1° gennaio 2024). Sono pertanto proposte disposizioni transitorie per l’anno di domanda 2024 al fine di garantire che gli Stati membri possano applicare le modifiche ai piani strategici della PAC relative alle norme BCAA 6, 7 e 8 prima che la Commissione approvi tali modifiche in conformità con l’articolo 119 del regolamento (UE) 2021/2115. Per quanto riguarda la norma BCAA 8, tale possibilità è collegata alla richiesta dello Stato membro di attuare regimi ecologici che riguardano le pratiche per il mantenimento di superfici non produttive, come i terreni lasciati a riposo o i regimi ecologici per la creazione di nuovi elementi caratteristici del paesaggio sui seminativi.
Confagricoltura, pur apprezzando le semplificazioni introdotte dal Regolamento, continua a ritenere la portata di questo provvedimento limitata; motivo per cui prosegue la sua attività in ambito europeo e nazionale per una modifica più profonda e concreta della PAC.
La Confederazione in più occasioni ha richiesto al Masaf di attuare sin da subito, a valere della domanda unica 2024, tutte le semplificazioni previste da codesto Regolamento e di comuicare quanto prima le scelte che saranno adottate
In allegato il regolamento europeo