Nell’ambito del processo di riforma della PAC è stata inserita la possibilità di sottoporre il vino al trattamento di dealcolazione totale o parziale. La dealcolizzazione è un processo che permette di rimuovere l’alcol dal vino attraverso tecniche specifiche. L’obiettivo può essere quello di ottenere vini con un moderato contenuto alcolico (10-12% vol.) o di eliminare totalmente o quasi totalmente l’alcol, creando i cosiddetti vini NoLo (“no” e “low” alcol). La dealcolizzazione è complessa, poiché impatta non solo sul contenuto di alcol, ma anche sulle caratteristiche organolettiche, la stabilità e l’identità stessa del vino.
La dealcolazione è possibile per il vino fermo, per tutte le categorie di vino spumante (anche di qualità, di qualità del tipo aromatico e gassificato) e per tutte le categorie di vino frizzante (anche gassificato) ed è vietata per i vini liquorosi, i vini passiti, i mosti e gli aceti. Nei prodotti totalmente dealcolati il titolo alcolometrico effettivo non è superiore a 0,5 % vol., mentre nei prodotti parzialmente dealcolati il titolo alcolometrico effettivo è superiore a 0,5 % vol. ed è inferiore al titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria che precede la dealcolizzazione quindi 8,5% vol.
A questo proposito il MASAF ha emanato un decreto apposito relativo ai vini dealcolati (in allegato). Il testo è attualmente in corso di registrazione presso gli organi di controllo. Il prodotto derivato è etichettato come “vino dealcolato” o “vino parzialmente dealcolato”. Non sono consentite altre diciture come vino senz’alcool o vino alcol free ecc…
A livello europeo per i vini a indicazione geografica protetta IGP o a denominazione d’origine protetta DOP è autorizzata solo la dealcolizzazione parziale.

Attuazione in Italia. Decreto Ministeriale n.672816 del 20 dicembre 2024

Dopo un periodo di stand by per mancanza delle norme attuative, con il DM in oggetto è ora possibile produrre vini dealcolati anche sul territorio nazionale. Nel decreto sono richiamati alcuni elementi della normativa comunitaria e sono definite le “modalità di produzione, detenzione, etichettatura” dei vini dealcolati o parzialmente dealcolati. Di seguito, per punti, le indicazioni principali previste nel decreto valide sia per la dealcolazione totale che per la dealcolazione parziale.

Trattamento di dealcolazione

Il trattamento di dealcolazione può essere effettuato tramite parziale evaporazione sottovuoto, con tecniche a membrana o distillazione e ad ogni modo sempre sotto la responsabilità di un enologo o di un tecnico qualificato. Non è possibile aumentare il tenore zuccherino nel mosto utilizzato per la produzione del vino dealcolato ed è vietato aggiungere acqua esogena e/o aromi esogeni al prodotto finale. Il riutilizzo dell’acqua endogena e degli aromi endogeni è consentito all’interno del processo di dealcolazione stesso. Sui vini dealcolati è possibile effettuare le pratiche ed i trattamenti enologici previsti dal Reg. (UE) 2019/934.

Etichettatura

Nell’etichettatura dei prodotti ottenuti a seguito del processo di dealcolazione è riportata la dicitura “dealcolato” o “parzialmente dealcolato” dopo la relativa categoria, quindi ad es. “vino spumante dealcolato” insieme alle altre indicazioni obbligatorie ai sensi del regolamento (UE) 2019/33. La categoria e il termine “dealcolato” o “parzialmente dealcolato” sono indicate in etichetta “in un testo omogeneo con caratteri di pari rilievo grafico”.

Luogo

Il processo di dealcolazione dovrà avvenire esclusivamente negli stabilimenti o nei locali appositamente destinati a ciò, dotati di registro dematerializzato e di licenza di deposito fiscale nel settore dell’alcol etilico e/o dei prodotti alcolici intermedi e/o nel settore del vino. Gli stabilimenti o locali non dovranno essere annessi o intercomunicanti agli stabilimenti o locali dove si produce o detiene vino o vino aromatizzato e agli stabilimenti in cui tali prodotti sono detenuti per essere utilizzati come ingredienti, alle distillerie, agli acetifici.

Comunicazioni preventive a ICQRF

La collocazione e la planimetria degli stabilimenti o dei locali adibiti alle operazioni di dealcolazione e la tipologia degli impianti per la dealcolazione dovranno essere comunicati agli uffici territoriali dell’ICQRF con messaggio PEC. Le singole lavorazioni dovranno, inoltre, essere preventivamente comunicate, entro il quinto giorno precedente alla loro effettuazione, agli uffici territoriali dell’ICQRF.

Vini Dop e IGP

Benché la Commissione abbia previsto la possibilità di dealcolazione parziale per le DOP ed IGP, il DM in oggetto consente la dealcolizzazione solo per i vini senza DOP ed IGP.

Gestione sottoprodotti

Il sottoprodotto (miscela idroalcolica) risultante dal processo di dealcolazione con tecnica a membrana dovrà essere utilizzato, in via prioritaria, per la produzione di bioetanolo. Nel caso di utilizzo interno nello stesso stabilimento la miscela dovrà, preliminarmente, subire un processo di denaturazione in modo da garantire la tracciabilità ai fini dei controlli. Quando, invece, la dealcolazione è eseguita per distillazione o per parziale evaporazione sottovuoto, il sottoprodotto risultante, potrà essere utilizzato per la produzione di distillato di vino. Ai sottoprodotti saranno applicate le disposizioni tributarie in materia di accisa previste per “la produzione, circolazione e deposito dell’alcole etilico e delle miscele idroalcoliche” anche se ottenute dalla dealcolazione parziale o totale del vino.

Valutazioni

Confagricoltura in sede di presentazione ha commentato positivamente la proposta. In linea generale si ritiene che il DM sia un utile passo avanti che consentirà ai nostri operatori del settore vitivinicolo di avvicinarsi ad un prodotto innovativo.
Alcuni punti evidenziati da Confagricoltura al MASAF sono stati già chiariti e specificati nel testo del DM come la modifica della dicitura da “dealcolizzato”, inizialmente prevista, a “dealcolato” e l’uso del sottoprodotto anche per alcol ad uso alimentare. Per altri punti, come la possibilità di produrre dealcolati in locali separati ma all’interno di uno stesso stabilimento, dovrebbe seguire a breve una nota esplicativa del MASAF. Si segnala una ulteriore criticità, tuttavia, che rende ancora onerosa e complessa l’adozione della pratica di dealcolazione da parte dei piccoli produttori. Il processo avviene, infatti, esclusivamente negli stabilimenti dotati di registro vitivinicolo e di licenza di deposito fiscale. I “piccoli produttori”, che in base alla definizione del Testo unico accise sono i soggetti che producono meno di 1000 hl, non sono tenuti al regime di deposito fiscale per tanto sarebbero esclusi, a meno che non si dotino di licenza di deposito fiscale e registro vitivinicolo. Questa previsione sembra andare in direzione opposta all’approccio di semplificazione ricercato dal MASAF. Per superare tale criticità Confagricoltura ha chiesto di escludere dal requisito di deposito fiscale coloro che sono attualmente esenti ai sensi del Testo unico accise.

Seguiranno ulteriori informazioni e approfondimenti

In allegato il testo del decreto

MASAF decreto vino dealcolato

Nella giornata del 20 dicembre 2024, si è tenuta una riunione convocata dal Conai a cui abbiamo partecipato con tutte le altre organizzazioni agricole, nella quale si è tornati a confrontarsi riguardo la possibile applicazione del Contributo ambientale Conai (CAC) ai vasi in plastica contenenti fiori e piante.
Ricordiamo che il nuovo Regolamento imballaggi inserisce i vasi per piante e fiori nell’allegato alla proposta di nuovo regolamento europeo sugli imballaggi (che dovrebbe essere approvato in via definitiva dalle istituzioni europee a breve), sia nella parte relativa a ciò che deve essere considerato imballaggio e sia in quella di ciò che non dovrebbe essere definito come tale. Questa doppia formulazione, interpretata dalle diverse parti interessate in modo diverso, rischia di generare criticità gestionali, danni economici e l’apertura di spiacevoli percorsi giudiziali tra le diverse parti coinvolte (imprese, consorzi, comuni). A parte poche eccezioni, nel corso della riunione è emersa una generalizzata consapevolezza rispetto all’incerto quadro normativo europeo e all’esigenza che lo stesso vada chiarito.
Come Confagricoltura abbiamo sempre sostenuto e ribadito che i “vasi in plastica per fiori/piante” non rientrano nella definizione di imballaggio non essendo esclusivamente orientati al “trasporto” e alla “commercializzazione” dei prodotti, ma piuttosto rappresentano elementi imprescindibili per lo sviluppo e la crescita delle piante, sia in fase di produzione che nelle fasi successive, e come tali debbono essere considerati “mezzi di produzione” esentati da ogni contribuzione applicata dai consorzi per finanziare le loro attività di raccolta e smaltimento. Crediamo che anche l’articolazione delle disposizioni nel Regolamento si muova in tale direzione ma abbiamo, comunque, ritenuto opportuno portare all’attenzione del Viceministro Gava, nel corso di un recente incontro e con lettera inviata il 18 dicembre u.s., il tema, per verificare eventuali margini di intervento in sede negoziale europea in modo che nel testo del Regolamento i vasi compaiano solo nell’elenco dei “non imballaggi”.
Se tale percorso non sarà praticabile, abbiamo chiesto comunque di fornire univoche interpretazioni in attesa che il regolamento entri in vigore (2026) chiedendo un interpello da presentare in sede europea o comunque un atto di chiarimento da parte del Dicastero. Essendo il regolamento comunitario direttamente applicabile in tutti gli Stati membri darne esecuzione secondo un’interpretazione non uniforme in tutti i Paesi rischierebbe di falsare la concorrenza e il libero mercato esponendo peraltro l’Italia a procedure di infrazione.
Solo un provvedimento di chiarimento interpretativo di questo tipo potrà definire in modo inequivocabile competenze, responsabilità e coperture dei costi di gestione, raccolta e smaltimento di tali materiali. Un passaggio ritenuto fondamentale anche dallo stesso Consorzio Conai, con il quale abbiamo avuto modo di confrontarci. Lo stesso Consorzio, nel suo ultimo Consiglio di amministrazione, ha approvato, infatti, una delibera con la quale viene prorogata, fino al 28 febbraio 2025, la sospensione degli effetti della circolare 14 dicembre 2023 con la quale era stata decisa l’applicazione del Contributo Ambientale Conai – CAC anche sui vasi in plastica per fiori e piante.
Il Consorzio ha ricordato, nel corso dell’incontro di oggi, di essersi fatto promotore in ogni sede per segnalare ai competenti organi legislativi nazionali e comunitari la necessità di addivenire a una soluzione chiarificatrice. In una informativa del 3 luglio 2024 al MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) era stata tra l’altro evidenziata la circostanza che, in mancanza di interventi chiarificatori da parte del legislatore, a partire dal 1° marzo 2025, CONAI non avrebbe potuto che richiedere l’applicazione del contributo ambientale sui vasi classificati imballaggio (in base a quanto previsto dalla citata Circolare). Posizione che il Consorzio ha riaffermato. Ricordiamo che l’orientamento del Conai è di applicare il CAC sui vasi in plastica per fiori/piante con spessore parete fino a 0,8 mm, se adibiti al contenimento di fiori/piante per il consumatore o per l’utente finale, ferme restando le eccezioni e gli altri dettagli applicativi esplicitati nella stessa circolare (esclusione circuito B2B, export etc…).
In relazione a ciò sarebbe utile avviare una riflessione considerando che il Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Mase ha inviato a tutte le organizzazioni interessate, una nota con cui richiede la trasmissione entro il 15 gennaio p.v. di elementi tecnici e valutazioni utili al confronto che il Ministero stesso intende avviare già nel mese di gennaio 2025. Per tali motivi, vi invitiamo ad inviarci vostre osservazioni, specialmente riguardo alla possibilità di trasferire al Mase, per spirito collaborativo, una nota di interpretazione volta a fugare ogni dubbio.

Il 16 dicembre 2024 sono state formalmente approvate le “Raccomandazioni politiche per il futuro del settore vitivinicolo dell’UE” elaborate dal “Gruppo di alto livello sulla politica vitivinicola”.
Il gruppo di lavoro era composto dai rappresentanti della DG AGRI e degli Stati membri (direttori generali e dirigenti dei ministeri nazionali per il settore vitivinicolo) ed in alcune riunioni dai rappresentanti della filiera vitivinicola europea fra cui il COPA -COGECA.
L’attivazione del gruppo è stata chiesta, in primis, dal COPA COGECA per invitare la Commissione a discutere delle problematiche del settore e a individuare gli eventuali interventi da implementare nel breve periodo e nel medio periodo.
Il gruppo di lavoro si è riunito quattro volte fra settembre e dicembre 2024 e nell’ultima riunione, alla presenza del Commissario europeo per l’agricoltura e l’alimentazione, Christoph Hansen, ha approvato il documento con le raccomandazioni per l’attivazione di alcuni strumenti di politica settoriale.
Le raccomandazioni includono la gestione del potenziale produttivo, il rafforzamento del settore e l’adattamento alle nuove tendenze e opportunità di mercato.
Per quanto di riferimento al potenziale produttivo fra le altre misure, nelle risultanze si sollecita l’attuazione di regimi di “estirpazione definitiva” utilizzando, in primis, fondi nazionali e con un’apertura al finanziamento attraverso fondi dell’UE. Non vi sono riferimenti per un piano di estirpazione “temporanea” che era stata sollecitato dai rappresentanti di una parte del mondo produttivo.
Il regime di estirpazione, secondo quanto suggerito dal gruppo di lavoro, dovrebbe essere condotto in maniera mirata con criteri di ammissibilità e priorità garantendo che si mantenga comunque una destinazione agricola ai terreni precedentemente coltivati a vigneto. La misura dovrebbe poi essere coerente con altre scelte operate nella stessa area inerenti i tassi di crescita delle autorizzazioni ai nuovi impianti o la ristrutturazione e riconversione dei vigneti per evitare un aumento della superficie vitata nella stessa area dove si è proceduto all’estirpazione e per evitare un eccesso di offerta. In tale direzione per i vigneti che richiedono misure di ristrutturazione/riconversione si immagina di porre un limite nelle loro rese.
Come richiesto fortemente da Confagricoltura nel documento sono riportate una serie di raccomandazioni inerenti la gestione delle autorizzazioni. Per le autorizzazioni al reimpianto si sottolinea l’importanza di prevedere un ampliamento del periodo previsto fra estirpazione e richiesta dell’autorizzazione al reimpianto (da tre a cinque anni). In merito c’è già una bozza di regolamento che ha previsto l’ampliamento. Si dovrebbe poi estendere il periodo di validità delle autorizzazioni al reimpianto da tre a otto anni e consentire la rinuncia senza sanzioni a tutti i beneficiari di autorizzazioni di nuovo impianto concesse prima del 2024.
Per quanto di riferimento alle misure per rafforzare la resilienza del settore in un mercato in cambiamento si evidenzia come il gruppo raccomandi di migliorare gli strumenti di gestione del rischio e sostenere i sistemi assicurativi e di mutualizzazione con soluzioni assicurative innovative. Come indicato da Confagricoltura si suggerisce di prevedere un tasso di sostegno più elevato per le misure di prevenzione del rischio.
Il gruppo di lavoro invita inoltre ad applicare, in linea con quanto da noi richiesto, una certa flessibilità della gestione finanziaria dei programmi esplorando modalità che consentano l’utilizzo di fondi non spesi per sostenere misure di gestione delle crisi.
Nella parte inerente l’adattamento alle tendenze di mercato è sottolineata l’importanza di agevolare la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli più in sintonia con le nuove richieste di mercato come i vini dealcolati o a bassa gradazione non dealcolati. Si fa riferimento all’esigenza di armonizzazione dell’etichettatura per quanto di riferimento all’etichetta nutrizionale e alla lista degli ingredienti ma al contempo si riversa sugli Stati membri l’onere di tale approccio armonizzato.
Per la misura di promozione si riferisce l’opportunità di aumentare la durata del sostegno per consentire il consolidamento del mercato ma si invita a porre l’accento nelle attività di promozione sul consumo moderato e sui vini a bassa gradazione alcolica.
Infine, il gruppo di lavoro sostiene la necessità di accelerare lo sviluppo di soluzioni per semplificare e agevolare le vendite a distanze del vino transfrontaliere con un sistema simile allo sportello unico.
La Commissione si è impegnata a fornire un calendario d’azione che specifichi quando e come le diverse misure contenute nel documento approvato potrebbero essere realizzate: tale calendario dovrebbe essere disponibile a partire da gennaio 2025, quando sarà più chiaro quali delle misure potrebbero essere attuate a brevissimo termine (ossia: prima della prossima riforma della PAC nel 2027).
Le risultanze del gruppo di lavoro hanno colto molte delle istanze portate avanti della Confederazione inerenti in particolare la gestione del potenziale produttivo con una maggiore flessibilità nell’utilizzo delle autorizzazioni e nella gestione degli interventi settoriali, con attenzione anche agli strumenti inerenti la prevenzione del rischio. Abbiamo più volte insistito che una eccessiva rigidità degli adempimenti e delle sanzioni non è di supporto al settore soprattutto in questa particolare contingenza. Cogliamo con soddisfazione anche l’apertura ad una maggiore tempistica per l’attuazione delle misure di promozione nei mercati consolidati perché il sostegno alla domanda, soprattutto estera, è fondamentale per il rilancio del settore.
Altri aspetti andranno approfonditi e la Confederazione si sta impegnando nella fase di traduzione delle raccomandazioni in testi normativi affinché vengano chiariti alcuni passaggi.

A Sorrento dal 19 marzo al 3 aprile 2025

Dopo 9 anni di assenza ed a seguito di numerose richieste pervenute, il prossimo Soggiorno Pensionati giunto ormai alla sua quarantatreesima edizione si svolgerà a Sorrento presso il Grand Hotel Vesuvio dal 19 marzo al 3 aprile 2025. Meta turistica per eccellenza per le sue bellezze naturali e artistiche, Sorrento è il maggior centro, il più conosciuto e rinomato di tutta la Penisola Sorrentina.
Decantata dai poeti, celebrata nelle canzoni, immortalata nei dipinti, la bella terra delle sirene è conosciuta in tutto il mondo. Il centro storico mostra ancora il tracciato ortogonale delle strade di origine romana, mentre verso monte è circondato dalle mura cinquecentesche. Vi si trovano il Duomo, riedificato nel XV secolo con facciata neogotica e la Chiesa di San Francesco d’Assisi con il chiostro trecentesco ed un portico arabeggiante ad archi. Tra le bellissime ville si segnala la Villa di Agrippa Postumo fatta costruire dall’Imperatore Augusto.
Il Grand Hotel Vesuvio elegante Hotel a 4 stelle e di comprovata esperienza nell’ospitalità dei nostri soggiorni pensionati sorge in una posizione collinare da cui si può godere della vista sul Vesuvio e la Penisola Sorrentina.

Il gruppo dei Pensionati di Asti è inserito nel primo turno, ovvero dal 19 al 26 marzo 2025 ed è possibile visualizzare il programma cliccando sul link sottostante:

Soggiorno Pensionati ANPA Asti_19 -26 marzo 2025

Per informazioni e prenotazioni contattare il Patronato Enapa di Asti Agricoltura entro l’8 dicembre 2024 ai seguenti recapiti: 0141434943 (interno 1 – interno 7) – martina@confagriasti.com (Martina Pappalardo)

È stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare e Forestale il decreto concernente l’attuazione delle disposizioni per il monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale di cui ai commi da 139 a 142 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 come modificati dall’articolo 4 bis del Decreto-legge 15 maggio 2024 n. 63, convertito con Legge 12 luglio 2024 n. 101. Come da precedenti comunicazioni il decreto ministeriale che attua il registro comunemente denominato “Granaio d’Italia”, disciplina il monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale.

Si ricorda che i prodotti oggetto di registrazione sono i seguenti:

A. Frumento duro;
B. Frumento tenero e frumento segalato;
C. Granturco;
D. Orzo;
E. Farro;
F. Segale;
G. Sorgo;
H. Avena;
I. Miglio e scagliola;

Tutti gli operatori sono tenuti ad effettuare la registrazione dei prodotti trimestralmente entro il giorno 20 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni stesse. Gli operatori devono registrare, in forma cumulativa e aggregata, operazioni di carico e scarico che nel precedente trimestre abbiano avuto ad oggetto una quantità di singolo prodotto superiore a:

a) 30 tonnellate annue per il frumento duro;
b) 40 tonnellate annue per il frumento tenero;
c) 80 tonnellate annue per il mais
d) 40 tonnellate annue per l’orzo;
e) 60 tonnellate annue per il sorgo;
f) 30 tonnellate annue per l’avena;
g) 30 tonnellate annue per il farro, la segale, il miglio, il frumento segalato e la scagliola.

Gli operatori possono avvalersi, senza oneri aggiuntivi, dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) per effettuare le operazioni di registrazione previste dal presente articolo. Sono esclusi dalla tenuta del registro telematico:

• le aziende che esercitano, in via prevalente, l’attività di allevamento e di produzione di mangimi.
• Gli operatori che utilizzano le quantità di prodotto per il reimpiego aziendale, anche per usi zootecnici.
• Tutte le operazioni di carico e scarico relative alla trasformazione dei cereali e ai cereali trasformati.
• I cereali detenuti dalla filiera sementiera da destinare alla semina e/o da reimpiegare in azienda non sono oggetto di registrazione.
• I prodotti che sono trasferiti in strutture private o associative all’atto della trebbiatura non sono oggetto di registrazione. In tale caso, La registrazione deve essere effettuata da coloro che gestiscono dette strutture.

I soggetti che, essendovi obbligati a partire dal 1° marzo 2025, non hanno provveduto a comunicare, nelle modalità e nei tempi previsti dal decreto la registrazione dei prodotti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. A chiunque non rispetti le modalità di comunicazione e di tenuta telematica del registro, stabilite con il presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 4.000.

Il sistema dedicato al registro è accessibile dal portale SIAN all’operatore previa autenticazione con la propria identità digitale e rende disponibile un insieme di funzionalità per la registrazione direttamente (on line) sul SIAN delle operazioni, la consultazione e stampa del registro, nonché la gestione dell’anagrafica fornitori/destinatari. Il nuovo assetto del registro “Granaio d’Italia”, drasticamente semplificato dal “decreto legge agricoltura” con la sua conversione, consente di bilanciare le esigenze di monitoraggio delle disponibilità cerealicole nel mercato interno, comprese sia le produzioni che le importazioni, e la complessità della rilevazione.
Significative alcune semplificazioni chieste anche da Confagricoltura quali la cadenza trimestrale delle rilevazioni e la esenzione dei quantitativi al di sotto di determinate soglie diverse da prodotto a prodotto; la esclusione degli allevamenti dall’obbligo di registrazione e così delle produzioni consegnate subito dopo la trebbiatura a strutture private o associative. Lo strumento necessita ora di essere verificato in concreto in quanto agli oneri che esso comporta per gli operatori.

In allegato il decreto e le disposizioni generali

Decreto Masaf