NOVITÀ SUL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI E DEGLI ANIMALI

Con la Legge di delegazione europea 2019/2020 il Parlamento ha affidato al Governo il compito di riorganizzare il sistema nazionale di identificazione e registrazione (I&R) degli operatori, degli stabilimenti e degli animali recependo gli adeguamenti comunitari contenuti nel regolamento (UE) 2016/429.
Infatti, è stato recentemente pubblicato il Decreto legislativo n. 134 del 5 agosto 2022 che contiene alcune novità sul sistema I&R e su cui, in questi giorni, sono state emanate dal Ministero della salute le prime istruzioni operative.
Il d.lgs. 134 entrerà in vigore domani (27 settembre 2022) ma la nota del Ministero precisa che gli stabilimenti già registrati e riconosciuti sono considerati conformi e soggetti agli obblighi previsti dal regolamento.
In merito alle registrazioni, l’operatore genera in BDN il registro della sua attività tramite l’inserimento e il regolare aggiornamento di tutte le informazioni inerenti agli animali detenuti e agli eventi che li riguardano.
Con la piena applicazione del manuale operativo I&R, la cui emanazione è prevista entro 45 giorni dall’entrata in vigore del d.lgs., il registro informatizzato in BDN sostituirà obbligatoriamente qualsiasi altro registro aziendale cartaceo o su altro supporto previsto da disposizioni precedenti al d.lgs. I&R. Tuttavia, gli operatori che allevano bovini, bufalini, ovini, caprini o suini, possono optare sin da ora per la tenuta del registro informatizzato in BDN, mentre tale possibilità sarà progressivamente introdotta anche per le altre specie animali e le altre tipologie di stabilimenti. Le aziende che adottano questa opzione già da ora non necessitano di nessun altro registro cartaceo.
Per quanto riguarda invece il documento di accompagnamento, ovvero il modello 4 informatizzato, l’allevatore è direttamente responsabile delle informazioni di pertinenza in esso inserite ed è obbligato, entro sette giorni dall’evento, ad annullarlo se la relativa movimentazione non viene effettuata oppure a rettificare eventuali informazioni errate inerenti alla movimentazione già avvenuta.
Sono previste sanzioni specifiche per gli operatori che non adempiono agli obblighi di registrazione quale la compilazione non informatizzata del documento di accompagnamento con la previsione che la registrazione in BDN della movimentazione deve essere effettuata entro tre giorni dall’evento. La BDN rende disponibili per la Asl competente i dati inerenti agli operatori e alle frequenze di utilizzo dei documenti di accompagnamento non informatizzati.
Per le tipologie di stabilimenti, operatori e specie animali al momento non presenti nel sistema informativo BDN, le disposizioni previste dal d.lgs. I&R saranno obbligatorie solo dopo l’entrata in vigore del manuale operativo, con precisi tempi di adeguamento finalizzati a allineare l’attività della BDN e a conformare il comportamento degli operatori alle nuove disposizioni.
Il manuale operativo è in fase di stesura e quanto prima sarà inviato dal Ministero della salute all’approvazione della Conferenza Stato Regioni.