RATEIZZAZIONE BOLLETTE: CHIARIMENTI SU TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Al fine di contrastare gli effetti dell’incremento dei costi energetici, l’art. 3, comma 1, D.L. n. 176/2022 (Decreto Aiuti-quater) ha previsto la possibilità di chiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici, eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.
Con il Decreto Interministeriale 3 marzo 2023, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha definito modalità e termini con i quali le imprese possono ottenere la rateizzazione, entro un minimo di 12 e un massimo di 36 rate mensili, degli aumenti in bolletta per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023.
Al fine di ottenere la rateizzazione, le imprese, entro 15 giorni dall’emissione della bolletta, devono presentare istanza all’attuale fornitore a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) o con altre modalità tracciabili individuate dal fornitore. Per le bollette scadute alla data di emanazione del decreto interministeriale, il termine di 15 giorni per presentare l’istanza decorre dall’11 aprile 2023 (data di pubblicazione del decreto interministeriale nella Gazzetta Ufficiale).
Si tratta di un provvedimento al quale possono accedere solo le aziende che non hanno beneficiato del credito di imposta di gas e energia relativo al 4° trimestre 2022 (ottobre, novembre e dicembre) e analogamente per le aziende che non usufruiranno dello stesso credito relativo al 1° trimestre 2023.
Per maggiori informazioni, l’area fiscale della Confagricoltura di Asti è a disposizione.

In allegato il testo del decreto

 

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