Articoli

La legge di bilancio 2019 ha previsto l’istituzione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali da applicare ai redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 e dalla raccolta di piante officinali spontanee. Rientrano nei prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 funghi, tartufi, bacche, frutta in guscio, balata e altre gomme simili al caucciù, sughero, gommalacca e resine, balsami, crine vegetale, crine marino, ghiande, frutti dell’ippocastano, muschi e licheni.
L’importo dell’imposta sostitutiva è stabilito in € 100 dal cui pagamento sono esclusi coloro i quali effettuano la raccolta solo per finalità di autoconsumo. Il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro il 16 febbraio dell’anno di riferimento da coloro che sono in possesso del titolo di raccolta per uno o più prodotti rilasciato dalla regione o altri enti. Per la natura occasionale dell’attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi occorre che i corrispettivi percepiti dalla vendita non siano superiori al limite annuo di € 7.000.
Ai soggetti che hanno versato l’imposta sostitutiva di € 100 non si applica la ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini Iva, di cui all’articolo 25-quater del DPR 600/1973, con riferimento all’anno in cui la cessione del prodotto è stata effettuata.
Ulteriori particolari in allegato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate e nel commento de “Il Sole 24 Ore”.

 

Circolare_8_AdE_190410

tartufi_circolare_IlSole24Ore_190410

 

 

Un immagine del prelibato tartufo bianco (foto tratta da: lorenzovinci.it)