Attrezzatura fitosanitaria: controlli funzionali obbligatori

Le aziende che svolgono attività di conto terzi devono servirsi dell’attrezzatura fitosanitaria in regola su cui è stato effettuato il controllo funzionale il cui certificato ha validità di 2 anni. Questo implica che, anche se l’attrezzatura è nuova, ogni 2 anni deve essere sottoposta a controllo. Nei casi di imprenditori agricoli che non svolgono attività di conto terzi, il primo controllo va effettuato entro 5 anni se l’attrezzatura è stata acquistata entro il 31/12/2019. Dal 2020 l’agricoltore dovrà sottoporre l’attrezzatura a controllo ogni 3 anni e il conto terzista sempre ogni 2 anni.
I parametri sopra citati valgono per chi non aderisce alla Misura 10 (ex 2078) o Misura 11 (meglio nota come “biologico”). Per queste aziende si aggiunge invece la “regolazione strumentale” da effettuarsi entro il 15 marzo del quinto anno di impegno. Nel caso l’azienda si rivolga ad un conto terzista, questo dovrà aver effettuato il “controllo funzionale” (taratura) da non più di 2 anni e la “regolazione strumentale” entro il 15 maggio 2019 per le misure iniziate nel 2015 ed entro il 15 marzo 2020 per quelle iniziate nel 2016.
Ricordiamo anche che conto terzisti e cooperative NON possono utilizzare attrezzature dell’azienda agricola, comportamento, in caso di controllo da parte dell’Ispettorato del lavoro, pesantemente sanzionato.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Tecnico di Confagricoltura Asti

 

 

Una macchina irroratrice mentre viene sottoposta alla taratura obbligatoria