BONUS DI 150 EURO PER I LAVORATORI DIPENDENTI (DECRETO AIUTI TER)

Il decreto-legge “Aiuti ter” (DL n. 144/2022, art. 18) ha riconosciuto un nuovo bonus di 150 euro ai lavoratori dipendenti aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro, da erogarsi, per il tramite dei datori di lavoro, una sola volta in corrispondenza della mensilità di competenza di novembre 2022.
L’INPS precisa che l’obbligo di anticipare il bonus da parte dei datori di lavoro non opera nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato, in linea con quanto previsto dall’art. 01. c.10, della legge n. 81/2006 che prevede la possibilità di compensare le prestazioni a carico dell’INPS, anticipate dai datori di lavoro agricolo, con i contributi previdenziali esclusivamente per i lavoratori a tempo indeterminato.
Si ricorda, con l’occasione, che il bonus di 150 euro sarà erogato direttamente dall’INPS (senza necessità di alcuna domanda) agli operai beneficiari dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021, oppure previa domanda ai lavoratori a tempo determinato del settore agricolo con più di 50 giornate lavorative nel 2021 che non abbiano maturato i requisiti necessari per godere dell’indennità di disoccupazione.

La circolare INPS in commento precisa, inoltre, che il bonus di 150 euro spetta:

• a tutti i lavoratori, anche somministrati, dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che questi assumano o meno la natura di imprenditore;

• nella misura intera di 150 euro, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale;

• anche laddove la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, CIGO/CIGS, Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà e CISOA, percepiti in ragione della sospensione del rapporto di lavoro, o congedi parentali);

• una sola volta, anche nel caso siano titolari di più rapporti di lavoro. Nel caso in cui l’Indennità venga concessa da più datori di lavoro ad uno stesso lavoratore, l’INPS provvederà al recupero dell’indebita compensazione effettuata, suddividendola tra i datori di lavoro interessati. A loro volta i datori di lavoro potranno recuperare presso il lavoratore la quota parte dell’indennità restituita all’INPS.

Si ricorda infine che il bonus spetta solo se il lavoratore non è titolare di trattamenti di cui all’articolo 19 del medesimo D.L. n. 144/2022 (indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti).
Il lavoratore, quindi, al fine di ricevere l’indennità dal proprio datore di lavoro, deve presentare una dichiarazione con la quale afferma di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione ovvero di non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza.