“Nocciole, con questi prezzi non si va da nessun a parte”
Articolo su La Stampa, sezione di Asti, di sabato 5 settembre 2020

Imposte e tasse – Emergenza COVID 19 –  Risposte a quesiti.

Con apposita circolare emanata nei giorni scorsi, l’Agenzia dell’entrate ha fornito chiarimenti sulle disposizioni di carattere tributario previste dal decreto “Cura Italia”.

Si riepilogano, di seguito, le risposte di maggior interesse per il settore agricolo.

 

Sospensione versamenti per le imprese che esercitano più attività

Il decreto “Cura Italia” prevede la sospensione dal 17 marzo al 30 aprile 2020 dei versamenti delle ritenute alla fonte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, nonché dell’IVA (per quest’ultima, la sospensione riguarda i versamenti dovuti fino al 31 marzo 2020), per alcune categorie di imprese, maggiormente danneggiate dagli eventi epidemiologici, tra cui quelle del settore turistico-ricettivo, incluse le imprese agrituristiche.

Ciò premesso, l’Agenzia, in risposta a quesito su come operi la sospensione qualora un soggetto eserciti più attività nell’ambito della stessa impresa e solo una di dette attività rientri nei settori elencati dalle citate disposizioni, ha chiarito che per poter beneficiare dell’agevolazione, è necessario che le attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa. La prevalenza si calcola in termini di fatturato relativo all’ultima dichiarazione presentata.

 

Emissione della fattura in presenza di attività per le quali è stata disposta la chiusura.

viene chiarito che nell’ambito della sospensione degli adempimenti non rientra l’emissione della fattura (analogica od elettronica), in quanto documento destinato alla controparte contrattuale, funzionale all’esercizio di alcuni diritti fiscalmente riconosciuti (es. detrazione dell’IVA o della deducibilità dei costi da parte del cessionario/committente).

L’Agenzia coglie, inoltre, l’occasione per prendere posizione, in ordine alla possibilità o meno che possa essere accordata la sospensione degli adempimenti, sugli altri obblighi IVA riguardanti la documentazione dei corrispettivi, e più precisamente:

  1. relativamente alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, costituendo entrambi le fasi un unico adempimento, ai fini dell’esatta documentazione dell’operazione e dei relativi corrispettivi, non può esserne invocata la sospensione, prevalendo, come detto per le fatture, l’esigenza della controparte di ricevere un documento variamente utilizzabile anche ai fini fiscali;
  2. rientra, invece, nelle ipotesi di sospensione, il caso in cui venga memorizzato il corrispettivo ed emesso il documento commerciale, mentre la trasmissione dei corrispettivi, non contestuale, sia legittimamente differita ad un momento successivo (es. assenza di rete internet e/o a problemi di connettività del dispositivo, ovvero l’adempimento di sola trasmissione telematica mensile dei dati dei corrispettivi, attualmente previsto per gli operatori con volume d’affari inferiore a 400 mila euro che non utilizzano ancora un registratore telematico continuando ad emettere scontrini o ricevute fiscali);

Resta fermo che quando l’esercizio commerciale non dovesse svolgere alcuna attività (come quando si deve osservare la chiusura per ordine dell’autorità), nessuna ulteriore operazione relativa alla memorizzazione o invio dei dati deve essere posta in essere, considerato, che,  “nel caso di interruzione dell’attività per chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione (non causata da malfunzionamenti tecnici dell’apparecchio), il Registratore Telematico, alla prima trasmissione successiva ovvero all’ultima trasmissione utile, provvede all’elaborazione e all’invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali l’esercente non ha effettuato l’operazione di chiusura giornaliera”.

 

Documenti di trasporto (DDT) e modelli INTRASTAT.

Su altri due adempimenti IVA, l’Agenzia si pronuncia affermando, per quanto attiene alla funzione del d.d.t. (Documento di trasporto), rispetto all’obbligo di emissione della fattura differita, che lo stesso documento non deve viaggiare necessariamente con i beni in esso indicati, potendo, secondo le esigenze aziendali, essere spedito nel giorno in cui è iniziato il trasporto oppure inviato elettronicamente tramite strumenti che consentono la materializzazione di dati identici presso l’emittente e il destinatario. E’ inoltre, precisato che la fattura “immediata” che va emessa  entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, può sostituire i citati d.d.t., nello “scortare” i beni trasportati durante il viaggio, ma può anche essere emessa separatamente da essi, risultando sufficiente la sua sola emissione. Pertanto, l’alternatività d.d.t./fattura immediata non deriva dall’emergenza epidemiologica in corso (la cui richiesta aveva formato oggetto del quesito), ma risulta già prevista dal nostro ordinamento.

Per quanto riguarda gli obblighi di invio dei modelli INTRASTAT, con cadenza mensile, o con cadenza trimestrale per i soggetti che effettuano operazioni per un ammontare non superiore in ciascun trimestre a 50.000 euro, devono ritenersi sospesi gli invii relativi agli elenchi in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, compresa la scadenza del 25 marzo u.s. per la presentazione del modello INTRASTAT relativo al mese di febbraio 2020, potendosi essere effettuati entro il prossimo 30 giugno senza applicazione di sanzioni.

Resta comunque ferma la facoltà, per gli operatori che si trovano nelle condizioni di poter fornire le predette informazioni, di inviare i predetti elenchi entro i termini ordinari.

 

Adempimenti e sospensione dei versamenti di ritenute d’acconto

In ordine agli adempimenti in materia di sospensione e versamenti di ritenute d’acconto, segnatamente per quanto riguarda gli obblighi in materia di ritenute e compensazioni per appalti e subappalti,  e per le ritenute su compensi da lavoro autonomo e provvigioni, viene chiarito:

  1. che gli adempimenti per il controllo in capo al committente dell’obbligo di versamento delle ritenute da parte degli appaltatori o subappaltatori, recentemente introdotto, sono sospesi esclusivamente in riferimento alle categorie di soggetti per cui risultano sospesi a loro volta i versamenti delle ritenute alla fonte e cioè per le imprese dei settori maggiormente danneggiati dall’emergenza COVID 19, per gli esercenti attività d’impresa, arte o professioni con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, ovvero per coloro che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell’allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020. Pertanto, solo per le predette categorie di soggetti, essendo sospesi gli obblighi di versamento, devono, conseguentemente, ritenersi sospesi i controlli previsti a carico del committente in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti;
  2. per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge, non vi è l’obbligo da parte del sostituto d’imposta di operare le ritenute d’acconto, su compensi per lavoratori autonomi e provvigioni, per i  ricavi o i compensi percepiti nel periodo 17/03-31/03/2020. Nella compilazione della fattura (analogica o elettronica) da parte di tali soggetti va omessa l’indicazione della ritenuta d’acconto.

 

Imposta di registro – Termini per la registrazione degli atti e sospensione dei versamenti dell’imposta di registro in sede di registrazione di un contratto di comodato o di locazione

In considerazione della valenza generale della norma riguardante la sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, la cui ratio è motivata anche dalla esigenza di ridurre la circolazione delle persone sul territorio nazionale durante il periodo emergenziale, opportunamente si fa ricomprendere tra gli adempimenti tributari sospesi anche l’assolvimento dell’obbligo di registrazione in termine fisso,  degli atti pubblici, delle scritture private autenticate e non, sia in forma cartacea che in modalità telematica.

In tema della conseguente sospensione del versamento dell’imposta di registro in sede di registrazione di un contratto di comodato o di locazione di immobile, posto, che, come sopra detto, l’adempimento della registrazione di un atto i cui termini scadono tra l’8 marzo e il 31 maggio p.v., può essere effettuato entro il 30 giugno 2020, e poiché  la liquidazione dell’imposta da parte dell’Ufficio è subordinata alla richiesta di registrazione dell’atto, se il contribuente si avvale della sospensione e non richiede la registrazione, non è tenuto nemmeno al relativo versamento. Resta inteso che si è, comunque, tenuti al versamento delle rate successive dell’imposta di registro dovuta per i contratti di locazione già registrati.

 

Sospensione termini di presentazione della dichiarazione di successione

per la presentazione della dichiarazione di successione, il cui termine scada nel periodo 08 marzo-31 maggio 2020, torna applicabile la sospensione per cui l’adempimento può essere eseguito entro il 30 giugno p.v. Qualora ci si avvalga della sospensione non si è tenuti nemmeno al versamento delle imposte ipotecarie, catastali e degli altri tributi indiretti.

 

Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza dell’attività degli uffici degli enti impositori 

In merito ai termini di prescrizione e decadenza dell’attività degli uffici, la proroga riguarda tutte le attività per le quali è prevista una decadenza dei termini quali accertamento imposte dirette, IVA ed imposta di registro nonchè imposta di successione e donazione.

Pertanto, ad esempio, per le attività di notifica degli atti di accertamento o di rettifica per le imposte dirette e IVA, i termini di decadenza per i periodi d’imposta 2015 (dichiarazione presentata) e 2014 (dichiarazione omessa), in scadenza al 31 dicembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2022.

PRIME INDICAZIONI SUL DECRETO LIQUIDITÀ

 

E’ stato pubblicato sulla G.U. il Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020 che introduce misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese a seguito dell’emergenza Covid-19, nonché alcune disposizioni in materia di lavoro.

In attesa del via libera della Commissione Europea e dell’emanazione delle circolari esplicative, forniamo le prime indicazioni, informando che l’ABI ha già fornito a sua volta prime istruzioni agli istituti bancari.

 

Accesso al credito e sostegno alla liquidità e agli investimenti

Le misure adottate prevedono garanzie da parte dello Stato attraverso la società SACE  del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, in favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma.

In particolare, la garanzia coprirà tra il 70% e il 90% dell’importo finanziato, a seconda delle dimensioni dell’impresa, ed è subordinata a una serie di condizioni tra le quali l’impossibilità di distribuzione dei dividendi da parte dell’impresa beneficiaria per i successivi dodici mesi e la necessaria destinazione del finanziamento per sostenere spese ad attività produttive localizzate in Italia.

Nello specifico:

  • le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro ottengono una copertura pari al 90% dell’importo del finanziamento richiesto e per queste è prevista una procedura semplificata per l’accesso alla garanzia;
  • la copertura scende all’80% per imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro e al 70% per le imprese con fatturato sopra i 5 miliardi;
  • l’importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall’azienda;
  • per le piccole e medie imprese, anche individuali o partite Iva l’accesso alla garanzia rilasciata da SACE sarà gratuito.

La garanzia viene offerta entro il 31/12/2020 per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni con la possibilità di avvalersi di un periodo di pre-ammortamento di 24 mesi.

Per accedere a questa garanzia di SACE sarà necessario aver già utilizzato pienamente la capacità di accesso al Fondo centrale di garanzia PMI (rimane al momento da verificare questa regola per le aziende agricole che non possono accedere al fondo se non tramite confidi).

Ricordiamo che, come già previsto dal decreto Cura Italia, il Fondo di garanzia interviene a titolo gratuito fino ad un importo massimo garantito di 5 milioni di euro. A tal proposito si precisa che In questo decreto Liquidità si forniscono ulteriori delucidazioni sulle modalità di intervento di tale fondo e si prevede espressamente che possano accedere ad un’analoga forma di garanzia anche le imprese agricole, per le quali la garanzia verrà prestata direttamente da ISMEA grazie alla apposita assegnazione di una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro.

Le domande dovranno essere presentate direttamente all’istituto bancario che erogherà il finanziamento.

 

Misure per garantire la continuità delle aziende

Il decreto prevede una serie di misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese nella fase dell’emergenza, con particolare riguardo a quelle che prima della crisi erano in equilibrio e presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale.

Tale intervento avviene:

  • in sede di redazione del bilancio in corso, valutando i criteri di prudenza e di continuità alla luce della situazione emergente dall’ultimo bilancio chiuso;
  • disattivando le cause di scioglimento societario per riduzione o perdita del capitale sociale.

Accanto a queste due misure a protezione diretta della società se ne affianca una terza che è volta a favorire il coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento verso la società, disattivando in questa fase i meccanismi che in via ordinaria li pongono in secondo piano rispetto ai creditori.

Vi sono poi misure che riguardano la disciplina del fallimento e che, nell’insieme, sono volte in questa fase a:

  • sottrarre le imprese all’apertura del fallimento e alle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza, sino a quando durerà l’emergenza;
  • sterilizzare il periodo dell’emergenza ai fini del calcolo delle azioni a tutela dei creditori (quindi quando il periodo emergenziale sarà passato, i creditori potranno se del caso proporre le azioni).

 

Misure fiscali e contabili

Si interviene con norme urgenti per il rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese.

In particolare, si prevede la sospensione dei versamenti di Iva, ritenute e contributi per i mesi di aprile e maggio, in aggiunta a quelle già previste con il “Cura Italia”.
Nel dettaglio:

  • IVA, ritenute e contributi sospesi per soggetti con calo di fatturato di almeno il 33% per ricavi/compensi sotto i 50 milioni di euro;
  • sono sospesi in ogni caso i detti versamenti per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019;
  • ripresa dei versamenti al 30 giugno, con la possibilità di rateizzazione in 5 rate

Per avere diritto alla sospensione dei termini per i mesi di aprile e maggio, l’azienda dovrà dimostrare di aver subito una diminuzione del fatturato di almeno il 33% nei mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.

È esteso al 16 aprile il termine per i versamenti in scadenza il 20 marzo scorso e la scadenza per l’invio della Certificazione Unica è stata prorogata dal 31 marzo al 30 aprile.

Inoltre, il credito d’imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro viene allargato anche all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e occhiali.

 

Disposizioni in materia di lavoro

Le disposizioni previste all’art. 19 (cassa integrazione e assegno FIS) e all’art. 22 (cassa integrazione in deroga) del Decreto “Cura Italia”, si applicano anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020

 

Ulteriori disposizioni

Il decreto prevede, infine lo spostamento, dal 15 aprile all’11 maggio, del termine concernente il rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, nonché la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (indagini preliminari, adozione di provvedimenti giudiziari e deposito della loro motivazione, proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali). Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie.

Non appena le varie circolari esplicative verranno pubblicate potremo fornire informazioni più dettagliate.

 

In allegato le misure fiscali del Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020 illustrate dall’Agenzia delle Entrate

 

DecretoLegge23_8_4_20 Agenzia Entrate