CREDITO D’IMPOSTA IMPRESA 4.0: COSA FARE (E NON FARE) PER EVITARE DI PERDERE I BENEFICI

La legge finanziaria per l’anno 2020, grazie ad una modifica fortemente voluta e richiesta da Confagricoltura, ha ampliato al settore agricolo la possibilità di usufruire del credito d’imposta sull’acquisto di beni strumentali nuovi.

Detto credito d’imposta è l’evoluzione del super ed iper ammortamento che consentiva di ammortizzare il 130% di quanto speso in beni strumentali nuovi, strumento, però, utilizzabile in precedenza solo nei settori obbligati a redigere il bilancio, in cui i redditi sono determinati sull’utile effettivamente conseguito.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, tale agevolazione consiste – come detto – in un credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione sul modello F24 per il pagamento di tributi e contributi, e riguarda l’acquisto di beni strumentali nuovi

–              ordinari

–              innovativi (i cosiddetti ”beni 4.0” ossia aventi caratteristiche tecniche conformi a quanto previsto dagli allegati A e B della legge 232/2016)

–              immateriali (es. software)

Sono esclusi dall’agevolazione le autovetture, i beni immobili ed i beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%.

La misura del credito varia a seconda del bene acquistato (innovativo e rispondente ai requisiti 4.0, ordinario o immateriale) ed dell’anno nel corso del quale l’acquisto viene effettuato e spazia da un massimo del 50% (beni innovativi rispondenti ai requisiti 4.0 acquistati nell’anno 2021) ad un minimo del 6% (beni ordinari acquistati negli anni 2020 e 2022).

Per l’anno 2023 sarà possibile usufruire esclusivamente del credito d’imposta fissato nella misura del 20% riservato agli acquisti di beni innovativi rispondenti ai requisiti 4.0 mentre nessun credito potrà essere richiesto per l’acquisto di beni ordinari.

Il settore agricolo ha utilizzato copiosamente lo strumento del credito d’imposta impresa 4.0.

A centinaia di milioni di euro ammontano gli investimenti effettuati dal settore, principalmente riguardanti i beni innovativi (cosiddetti beni 4.0 ossia rispondenti ai requisiti tecnici previsti dagli allegati A e B della legge 232/2016).

A fronte di tali ingenti investimenti è verosimile attendersi verifiche e controlli da parte degli organi preposti (principalmente agenzia entrate e guardia di Finanza) già nell’imminente.

Vediamo nel dettaglio quali sono gli adempimenti da effettuare (e le cose da non fare) per evitare di perdere il credito d’imposta e di dover rimborsare le somme già utilizzate in compensazione, maggiorate di sanzioni che possono arrivare fino al 100% delle somme indebitamente compensate.

 

  • Indicazione della norma agevolativa:

le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisto (contratti, DDT ecc.) devono contenere l’espresso riferimento alla norma agevolativa (commi 184-197 dell’art. 1 legge 160 del 27/12/2019 per gli acquisti effettuati nell’anno 2020 e commi da 1054 a 1058 dell’art.1 Legge 178 del 30 dicembre 2020 e s.m.i. per gli acquisti effettuati negli anni 2021 e 2022).

Per gli associati che usufruiscono del servizio contabilità da parte di Asti agricoltura/Agriasti srl la presenza di tale dicitura è stata verificata direttamente dagli uffici nel momento di predisposizione delle domande ed inserita ove mancante, stante la possibilità consentita dalla norma di riportare tale dicitura in modo indelebile anche dopo l’emissione della fattura.

 

  • Pagamento con modalità tracciabile

Tutte le fatture relative al credito d’imposta devono obbligatoriamente essere pagate con modalità tracciabile ossia tramite bonifico, assegno o carta di credito/debito.

In caso di verifica, a seconda delle modalità di pagamento utilizzate, occorrerà dimostrare il corretto adempimento attraverso:

– copia del bonifico bancario o postale relativo al pagamento;

– copia della matrice dell’assegno con documentazione bancaria relativa all’avvenuto addebito delle somme;

– copia documentazione bancaria attestante l’addebito del pagamento effettuato tramite carta di credito/debito.

Non sono ammesse forme di pagamento non tracciabili né l’utilizzo di compensazioni totali o parziali delle partite derivanti ad esempio da previgenti crediti o dalla cessione alla concessionaria di macchinari usati.

 

  • Interconnessione del bene 4.0 e mantenimento di tale situazione (solo per beni “4.0”)

In caso di acquisto di bene rispondente ai requisiti 4.0 ossia conforme alle caratteristiche tecniche dettate dagli allegati A e B della legge 232/2016, occorrerà dimostrare l’avvenuta interconnessione al sistema aziendale di gestione e produzione o alla rete di fornitura ed il mantenimento di tale condizione per l’intero periodo di utilizzo del credito.

A tal proposito si rammenta che l’interconnessione non deve essere fine a se stessa o effettuata esclusivamente per usufruire della maggiore misura prevista per i beni 4.0, ma i dati forniti dal software del macchinario dovranno essere periodicamente scaricati, conservati ed utilizzati nell’ambito della produzione aziendale.

Questo aspetto risulta di fondamentale importanza e spesso viene trascurato o messo in secondo piano dalle imprese che rischiano così di vedersi decurtato il credito d’imposta nella misura prevista per i beni ordinari proprio a causa del venir meno del requisito dell’innovazione dato, appunto, anche dal mantenimento della connessione e dall’utilizzo dei dati forniti attraverso l’interconnessione nell’ambito della produzione aziendale.

 

  • Accertamento dei requisiti 4.0 del macchinario (solo per beni “4.0”)

La rispondenza del macchinario ai requisiti 4.0 deve essere accertata attraverso:

  • Perizia tecnica di un ingegnere o di un perito industriale iscritto al rispettivo albo professionale ovvero l’attestato di conformità di un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni hanno caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B della legge 232/2016 (“4.0”) e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Tale perizia dovrà anche attestare la data di messa in funzione ed interconnessione del bene;
  • autodichiarazione sottoscritta dal titolare/legale rappresentante dell’azienda agricola ove si autocertifica la sussistenza di tutti i requisiti necessari per poter considerare il macchinario “4.0” nonché la data di messa in funzione ed interconnessione. Questo modalità di accertamento dei requisiti può essere effettuata unicamente per i beni di valore non superiore a 300.000 euro; per i beni di valore superiore a tale soglia è obbligatoria la perizia.

 

  • Rispetto delle normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e regolarità contributiva

Altro requisito previsto dalla norma per poter usufruire del credito d’imposta è quello relativo  al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

In caso di verifica sarà necessario documentare tali circostanze anche attraverso il documento di valutazione dei rischi ed il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);

 

  • Indicazione dell’investimento effettuato e del credito nella dichiarazione redditi

Nel quadro RU della dichiarazione redditi deve essere indicato:

  • L’investimento effettuato nell’anno d’imposta cui si riferisce la dichiarazione;
  • Il credito maturato nell’anno d’imposta;
  • Il credito utilizzato nell’anno d’imposta fino all’esaurimento del medesimo.

Per gli associati che usufruiscono del servizio contabilità e dichiarazione redditi da parte di Asti agricoltura/Agriasti srl il predetto quadro è stato compilato direttamente dagli uffici sulla base dei dati in possesso.

 

  • Comunicazione al MISE

Sebbene tale adempimento non sia sanzionato e non sia causa di revoca del credito d’imposta, la norma prevede che annualmente, entro la data di scadenza di presentazione della dichiarazione redditi, occorre effettuare comunicazione al MISE riguardante gli investimenti aventi caratteristiche conformi agli allegati A e B della legge 232/2016 (“4.0”) effettuati nell’anno precedente.

Per gli associati che usufruiscono del servizio contabilità da parte di Asti agricoltura/Agriasti srl il predetto adempimento è stato effettuato direttamente dagli uffici sulla base dei dati in possesso.

Da ultimo, non certo per importanza, si rammenta che la cessione del bene “agevolato” entro 5 anni dall’acquisto determina la decadenza parziale del credito d’imposta.

 

Quanto sopra rappresenta semplicemente una riproposizione degli argomenti già più volte e diffusamente trattati in precedenti nostre Newsletter.

Per approfondimenti sui temi sopra trattati è possibile consultare in particolare le Newsletter n. 1 del 10/01/2020, n. 41 del 30/10/2020 e n. 1 dell’8/01/2021.

 

Il servizio fiscale della Confagricoltura di Asti è a disposizione per eventuali ulteriori indicazioni o chiarimenti