IL NUOVO DECRETO SULLE PRATICHE COMMERCIALI SLEALI E L’ABROGAZIONE DELL’ARTICOLO 62 DL 1/2012

Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni sull’argomento (vedi Newsletter n. 48 del 17 dicembre scorso) per fornire ulteriori informazioni in merito al D. Lgs. 198/2021 che interviene nelle relazioni fra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari e regolamenta le modalità con cui dette relazioni commerciali si devono svolgere, adottando misure per il contrasto alle pratiche commerciali sleali.

La normativa del decreto legislativo abroga – fra gli altri – anche l’articolo 62 del DL 1/2012 in tema di modalità di stipula dei contratti riguardanti la cessione di prodotti agricoli ed i termini di pagamento delle forniture stesse.

Ne consegue, dunque, che non andranno più indicati nei documenti commerciali o nelle fatture i riferimenti al predetto articolo 62 del DL 1/2012 in quanto abrogato e sostituito dal D. Lgs 198/2021.

A seguito di tali abrogazioni, il predetto D. Lgs. viene a costituire il testo base che disciplina le relazioni contrattuali riguardanti i prodotti agricoli e alimentari, nella prospettiva di una efficace tutela del produttore agricolo, per porlo al riparo da ingiustificati squilibri negoziali che limitano la sua capacità di competere sul mercato.

La normativa riguarda la cessione di prodotti agricoli ed alimentari effettuata da imprenditori agricoli singoli o associati nel confronti di qualsiasi soggetto con esclusione dei consumatori privati.

CONTRATTI DI CESSIONE: PRINCIPI ED ELEMENTI ESSENZIALI

Il decreto prevede che i contratti di cessione debbono essere conclusi obbligatoriamente mediante atto scritto, stipulato prima della consegna dei prodotti ed indicante la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento.

La disposizione in questione costituisce norma imperativa, per cui è nulla qualunque pattuizione o clausola contrattuale contraria.

Viene considerata forma scritta anche l’indicazione delle suddette condizioni nei documenti di trasporto o di consegna, nella fattura, nell’ordine di acquisto, purché gli elementi contrattuali obbligatori siano stati concordati fra acquirente e fornitore attraverso un accordo quadro.

INTERVENTO DELLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI

La nuova normativa affida alle Organizzazioni Professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale un ruolo fondamentale, soprattutto nella fase di formazione del contratto di cessione dei prodotti agricoli.

Viene di fatto proposto un modello di assistenza contrattuale simile a quello previsto per i contratti di affitto agrari stipulati sulla base dell’articolo 45 legge 203/82 con l’assistenza delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Tale modalità riguarderà sia gli accordi individuali che gli accordi quadro.

PRATICHE COMMERCIALI SLEALI TASSATIVAMENTE VIETATE

Il decreto elenca una serie di comportamenti ed azioni ritenute pratiche commerciali sleali e come tali tassativamente vietate e sanzionate.

Le principali pratiche sleali sono le seguenti:

  1. Pagamento del corrispettivo oltre un certo termine

Per i contratti ad oggetto prodotti agricoli od alimentari deperibili, il corrispettivo deve essere versato non oltre 30 giorni dal termine del periodo di consegna convenuto oppure non oltre 30 giorni dalla data in cui le parti hanno convenuto l’importo da corrispondere per il periodo di consegna, a seconda di quale delle due date sia successiva; per i contratti, sempre con consegna periodica, che hanno ad oggetto prodotti agricoli od alimentari non deperibili, il versamento del corrispettivo va effettuato non oltre 60 giorni dal termine del periodo di consegna.

Sempre in merito al pagamento del corrispettivo oltre i termini stabiliti dal Decreto, viene previsto che sono dovuti al creditore gli interessi legali di mora, che decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine in ragione del tasso legale maggiorato di 4 punti percentuali.

La nuova previsione sui tempi di pagamento del prezzo dei prodotti agricoli ceduti abroga l’art. 62 III comma che faceva decorrere il termine legale (trenta o sessanta giorni) dall’ultimo mese di ricevimento della fattura.

  1. L’annullamento da parte dell’acquirente di ordini di prodotti agricoli od alimentari deperibili con un preavviso inferiore a 30 giorni

  1. La modifica unilaterale da parte del fornitore o dell’acquirente, delle condizioni pattuite relative alla frequenza, al metodo, al luogo, ai tempi o al volume della fornitura o della consegna, alle norme di qualità, ai termini di pagamento od ai prezzi, oppure relative a prestazioni di servizi accessori rispetto alla cessione

  1. La richiesta al fornitore di pagamenti che non sono connessi alla vendita dei prodotti agricoli od alimentari.

  1. L’inserimento nel contratto di clausole che obbligano il fornitore di farsi carico di costi per il deterioramento o la perdita dei prodotti che si verifichino dopo la consegna all’acquirente

  1. Il rifiuto da parte dell’acquirente o del fornitore di confermare per scritto le condizioni di un contratto in essere;

  1. L’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazioni illecita, da parte dell’acquirente, di segreti commerciali o qualsiasi altra informazione commerciale del fornitore;

  1. la minaccia di mettere in atto o la messa in atto di ritorsioni commerciali da parte dell’acquirente verso il fornitore, in caso in cui quest’ultimo esercita dei suoi diritti legali o contrattuali;

  1. la richiesta al fornitore da parte dell’acquirente di risarcire il costo sostenuto per i reclami dei clienti relativi ali prodotti acquistati dal fornitore, benché non siano provate negligenze o colpa di quest’ultimo;

PRATICHE SLEALI “RELATIVAMENTE VIETATE”

Esistono poi alcune pratiche non considerate vietate in modo assoluto come le precedenti, che non ammettono deroghe. Infatti le pratiche commerciali sotto descritte perdono la loro valenza negativa, ove le stesse sono precedentemente concordate da fornitore e acquirente nel contratto di cessione, nell’accordo quadro, ovvero in altro accordo successivo, in termini chiari ed univoci.

a) la restituzione, da parte dell’acquirente al fornitore, di prodotti agricoli e alimentari rimasti invenduti, senza corrispondere alcun pagamento per tali prodotti o per il loro smaltimento;

b) la richiesta al fornitore, da parte dell’acquirente, di un pagamento come condizione per l’immagazzinamento, l’esposizione, l’inserimento in listino dei suoi prodotti, o per la messa in commercio degli stessi;

c) la richiesta al fornitore, da parte dell’acquirente, di farsi carico, in tutto o in parte, del costo degli sconti sui prodotti venduti dall’acquirente come parte di una promozione,

d) la richiesta al fornitore, da parte dell’acquirente, di farsi carico dei costi della pubblicità, effettuata dall’acquirente, dei prodotti agricoli e alimentari;

e) la richiesta al fornitore, da parte dell’acquirente, di farsi carico dei costi per il marketing dei prodotti agricoli e alimentari effettuata dall’acquirente;

ALTRE PRATICHE SLEALI

Esiste poi un’ultima categoria di pratiche sleali già precedentemente disciplinate dall’art. 62 comma 2 del DL 1/2012

Costituiscono altre pratiche sleali:

a) l’acquisto di prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso;

b) l’imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, ivi compresa quella di vendere prodotti agricoli e alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione;

c) l’imposizione, diretta o indiretta, di condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;

d) l’applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;

e) il conseguimento di indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;

f) l’imposizione di servizi e prestazioni accessorie rispetto all’oggetto principale della fornitura senza alcuna connessione con la cessione del prodotto agricolo o alimentare.

VIGILANZA

La vigilanza sul rispetto della norma è demandato all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari che potrà avviare e condurre indagini di propria iniziativa o a seguito di una denuncia.

Nell’attività di controllo l’ispettorato potrà avvalersi del Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare, oltre che della Guardia di Finanza.

SANZIONI

Le sanzioni variano a seconda della gravità della condotta.

Senza entrare troppo nello specifico, gli errori formali vengono puniti con una sanzione minima di € 2.000,00 mentre il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento attraverso la irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3,5% del fatturato. La determinazione in concreto della sanzione viene ragguagliata questa volta in ragione della misura dei ritardi. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore ad euro 1.000,00.

Con riferimento alla condotta di chi intende imporre condizioni particolarmente vessatorie a carico del produttore, ovvero modifiche unilaterali del rapporto contrattuale, ovvero costi non dovuti, viene prevista una sanzione pecuniaria fino al 5% del fatturato – sanzione che deve essere modulata in ragione del beneficio ricevuto dal soggetto che si è avvalso della “sua posizione dominante”, nonché dell’entità del danno provato all’altro contraente. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore ad euro 30.000,00.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le disposizioni del decreto legislativo che si commenta si applicano ai contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari conclusi a decorrere dall’entrate in vigore del presente decreto. I contratti di cessione in corso di esecuzione alla data del 15.12.2021 (data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso) dovranno adeguarsi a quest’ultimo entro 6 mesi.