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Con l’art. 1, commi da 738 a 782 della Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), è stata rivista la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), nell’ambito di un più generale riordino dell’imposta unica comunale (IUC), che ha previsto l’abrogazione della TASI (mediante accorpamento con l’IMU) e il mantenimento della TARI.
Tra le novità che riguardano il mondo agricolo è da segnalare l’assoggettamento all’IMU dei fabbricati rurali strumentali, di cui all’art. 9, c. 3 bis, del D.L. n. 557/93 conv. In L. n. 133/94, con l’aliquota dello 0,1% (1 per mille), che i comuni possono ridurre fino all’azzeramento. La nuova disposizione è da leggere contestualmente, come detto, all’abrogazione della TASI, per cui il carico tributario rimane invariato (considerato che i fabbricati rurali strumentali scontavano, appunto, la TASI nella misura dell’1 per mille).
Relativamente all’obbligo del versamento dell’acconto IMU per il 2020, con circolare n. 1/DF del 18/03/2020, il Dipartimento delle finanze del MEF ha avuto modo di chiarire che le nuove disposizioni si pongono in linea di continuità con il precedente regime, poiché ne costituiscono una mera evoluzione normativa, e, pertanto, in sede di prima applicazione dell’imposta per il 2020, la prima rata, da corrispondere entro il 16 giugno prossimo, deve essere pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019. Tuttavia, fermo restando le note esenzioni dall’IMU valevoli a regime per il possesso dei terreni agricoli, per quanto riguarda l’acconto IMU dovuta per il possesso di fabbricati rurali strumentali, nel presupposto che tali immobili nel 2019 erano anch’essi esenti dall’IMU, è ammesso che il contribuente non versi alcunché in occasione della prima rata, per assenza del presupposto impositivo IMU nel 2019.Tale conclusione non esclude che il contribuente possa versare l’acconto sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel primo semestre del 2020, “con la specificazione che qualora si opti per la soluzione di versare l’acconto, occorre applicare l’aliquota di base pari allo 0,1 per cento” (ovvero 1 per mille).
Va segnalato, inoltre, in ordine al versamento dell’acconto IMU per i fabbricati rurali strumentali, l’art. 177 del recente D.L. n. 34/2020 che ha stabilito l’esenzione della prima rata IMU per il 2020, per il settore turistico, in considerazione dell’emergenza epidemiologica, relativamente ad una serie di immobili, compresi quelli utilizzati per uso agrituristico, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.Pertanto, l’esclusione dal pagamento della prima rata non riguarda il proprietario dell’immobile che lo concede in uso ad altro soggetto che esercita l’attività agrituristica.
In merito al versamento dell’acconto IMU 2020, è intervenuta anche l’IFEL (Fondazione ANCI), con un’ apposita nota (www.fondazioneifel.it ), relativamente al possibile differimento dei termini di pagamento che i Comuni possono disporre nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, in considerazione alle difficoltà determinatesi con l’emergenza sanitaria. Più in particolare, l’Istituto ha diramato uno schema di delibera per consentire ai Comuni di prevedere una proroga dei termini di versamento dell’acconto IMU 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche a causa della situazione emergenziale determinata dal COVID-19.
Per quanto riguarda, infine, i codici da utilizzare per il versamento tramite F24 dell’IMU per il 2020, con Risoluzione n. 29 del 29/05/2020, l’Agenzia delle entrate, ha confermato, per esigenze di semplificazione degli adempimenti, l’utilizzo dei codici già in uso istituiti con le Risoluzioni n 35/2012 e 33/2013.