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La Corte di Cassazione si è pronunciata riguardo alla possibilità di pignorare i titoli PAC, stabilendo che debbano essere oggetto di provvedimento autonomo rispetto a quello dei terreni, di cui non costituiscono né pertinenze, né accessori, né frutti. Il vincolo, in ogni caso, è soggetto a iscrizione nel registro Agea ai fini dell’opponibilità a terzi.
La sentenza rafforza quanto già stabilito in materia di attuazione della politica agricola comune dalla Legge 11/11/2005 n. 231, secondo la quale le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell’ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti.
I titoli per gli aiuti PAC devono quindi essere oggetto di pignoramento autonomo rispetto ai terreni per i quali sono riconosciuti; inoltre, affinché il vincolo derivante dal pignoramento possa avere efficacia nei confronti di terzi, lo stesso vincolo dovrà essere necessariamente iscritto nel registro Agea.
Infine, la Cassazione ha precisato che i titoli PAC possono essere comunque espropriati unitamente ai terreni in applicazione estensiva dell’art. 556 c.p.c. (Espropriazione di mobili insieme con immobili), previa redazione da parte dell’Ufficiale Giudiziario di due distinti atti di pignoramento, da depositare unitamente in cancelleria, e, rispettivamente, da trascrivere in registri immobiliari e da iscrivere nel registro Agea.

Con l’Ordinanza 11 febbraio 2021 n. 3460 la Corte di Cassazione ha stabilito che le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta, riconosciute in favore dell’imprenditore agricolo professionale persona fisica, sono soggette alla specifica causa di decadenza di cui all’art. 1, comma 4, d.lgs. n. 99 del 2004, non potendosi alle stesse estendere la disciplina di cui agli artt. 2, n. 1, e 7, l. n. 604 del 1954, in tema di formazione o arrotondamento della piccola proprietà contadina, con riferimento ai requisiti soggettivi ed alle causa di decadenza previsti in relazione alla qualifica di coltivatore diretto.
La Cassazione aveva già sentenziato che “in tema di imposte sulla registratone dell’acquisto di terreni agricoli, l’art. 1, comma quarto, del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, ha esteso anche all’imprenditore agricolo professionale (IAP) i benefici fiscali di cui all’art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604, già previsti per la piccola proprietà contadina, senza richiedere altresì la sussistenza in capo a detto imprenditore delle condizioni di cui all’art. 2, n. 1, della legge n. 604 cit., trattandosi di requisiti dettati per il solo coltivatore diretto e incompatibili con la nuova figura professionale che il legislatore intende incentivare; ne consegue che, per il beneficio menzionato, non è necessario il certificato rilasciato dall’Ispettorato provinciale agrario da produrre a pena di decadenza all’Amministrazione finanziaria entro il termine triennale dalla registrazione dell’atto“. Ne consegue che, per il trattamento agevolativo, non vi è obbligo di produrre il certificato rilasciato dall’Ispettorato provinciale agrario entro il termine triennale dalla registrazione dell’atto.