LA CORTE DI CASSAZIONE CHIARISCE LE REGOLE PER IL PIGNORAMENTO DEI TITOLI PAC
La Corte di Cassazione si è pronunciata riguardo alla possibilità di pignorare i titoli PAC, stabilendo che debbano essere oggetto di provvedimento autonomo rispetto a quello dei terreni, di cui non costituiscono né pertinenze, né accessori, né frutti. Il vincolo, in ogni caso, è soggetto a iscrizione nel registro Agea ai fini dell’opponibilità a terzi.
La sentenza rafforza quanto già stabilito in materia di attuazione della politica agricola comune dalla Legge 11/11/2005 n. 231, secondo la quale le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell’ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti.
I titoli per gli aiuti PAC devono quindi essere oggetto di pignoramento autonomo rispetto ai terreni per i quali sono riconosciuti; inoltre, affinché il vincolo derivante dal pignoramento possa avere efficacia nei confronti di terzi, lo stesso vincolo dovrà essere necessariamente iscritto nel registro Agea.
Infine, la Cassazione ha precisato che i titoli PAC possono essere comunque espropriati unitamente ai terreni in applicazione estensiva dell’art. 556 c.p.c. (Espropriazione di mobili insieme con immobili), previa redazione da parte dell’Ufficiale Giudiziario di due distinti atti di pignoramento, da depositare unitamente in cancelleria, e, rispettivamente, da trascrivere in registri immobiliari e da iscrivere nel registro Agea.











