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Con l’approvazione del decreto-legge 22 giugno 2023 n. 75 sono state introdotte importanti novità sulle misure di contrasto alla Peste suina. Viene rafforzata la prevenzione e l’eradicazione della PSA e viene ampliato il raggio di azione delle operazioni di contenimento dei cinghiali, primo vettore del virus, innocuo per l’essere umano e gli altri animali ma letale per i suini.
Il dl amplia anche le funzioni del Commissario straordinario che coordinerà l’azione dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, sia per le finalità eradicative della Peste suina, sia per il contenimento dei cinghiali. Il Commissario definirà, sentite le Regioni interessate, il piano straordinario delle catture a livello nazionale e regionale. I tempi, gli obiettivi numerici di cattura e l’abbattimento e smaltimento, saranno condivisi con l’Ispra. Positiva la previsione di procedure straordinarie (compreso l’affidamento a ditte specializzate) in caso di inerzia o mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle Regioni.
Il 21 giugno scorso è stata approvata anche una importante risoluzione sulla PSA da parte della Commissione Agricoltura della Camera che prevede interventi di depopolamento del cinghiale tramite una maggiore attenzione all’attuazione del Piano straordinario di contenimento della specie. Le misure previste potranno coinvolgere anche le aree non toccate dal virus ma vocate all’allevamento dei suini, per prevenirne l’arrivo attraverso un lavoro di monitoraggio da parte di ulteriori operatori autorizzati all’abbattimento dei cinghiali.
Confagricoltura condivide la ratio alla base della risoluzione della Camera: fare in modo che i focolai di PSA presenti in Italia rimangano isolati e non si estendano alle zone attualmente indenni. La risoluzione ha quindi colto un aspetto molto importante, suggerito dalla Confederazione, con la previsione di adeguate risorse per gli indennizzi tempestivi a favore degli allevatori danneggiati dalla presenza di focolai nelle aree in cui operano. Politica e mondo delle imprese devono lavorare per un unico obiettivo comune: tutelare e proteggere le zone a più alta intensità di capi suini allevati e di stabilimenti produttivi di carni e salumi.

Il 7 aprile il Parlamento ha approvato la conversione in legge, con modifiche, del decreto legge 17 febbraio 2022 n° 9 recante misure urgenti per arrestare la diffusione della Peste Suina Africana (PSA). Il provvedimento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Le modifiche più importanti riguardano l’articolo 2 concernente la nomina del Commissario straordinario e i suoi compiti per la gestione delle misure di contrasto alla PSA. Sono stati infatti aggiunti i commi, dal 2 bis al 2 quinquies, che prevedono la costruzione di una recinzione temporanea per il contenimento dei cinghiali con uno stanziamento di 10 milioni di euro a cui si è provveduto tramite corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno della filiera suinicola (ristori), che ammonta a 35 milioni di euro. La legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Svolta Super Green pass in Italia. Il Governo ha approvato il Decreto Legge “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” che istituisce il c.d. “Super Green Pass”, introducendo nuove restrizioni per i non vaccinati dal 6 dicembre. Il provvedimento “salva Natale” resterà in vigore fino al 15 gennaio e potrà essere, eventualmente, prorogato. Per il periodo in questione le misure riguarderanno anche la zona bianca: servirà il tampone per salire su bus e treni regionali, mentre per accedere a bar e ristoranti al chiuso sarà necessario esibire il Green pass rinforzato per soli vaccinati e guariti.

Ecco le principali misure messe in atto da questo nuovo decreto

SUPER GREEN PASS PER VACCINATI E GUARITI

“Super Green Pass” destinato a chi è vaccinato o guarito, valido anche in zona bianca dal 6 dicembre al 15 gennaio. L’accesso a spettacoli, eventi sportivi,bar e ristoranti al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche sarà consentito in zona bianca e gialla solo ai possessori di super green pass. Il tampone sarà valido per andare al lavoro e per gli spostamenti a lunga percorrenza.

DURATA GREEN PASS

Riduzione dell’efficacia del green pass da 12 a 9 mesi.

OBBLIGO VACCINO

Estensione obbligo vaccinale a forze dell’ordine e insegnanti, confermato per personale sanitario e Rsa con estensione alla terza dose.

OBBLIGO MASCHERINA

Obbligo di mascherina all’aperto in zona gialla, senza eccezione per vaccinati e guariti

NO OBBLIGO DI GREEN PASS SOTTO I 12 anni

Per gli under 12 non ci sarà obbligo di Green Pass nemmeno quando arriverà il via libera per la vaccinazione per i bambini e ragazzi tra i 5 e gli 11 anni.

GREEN PASS O TAMPONE IN ALBERGHI E PER TRASPORTO LOCALE

Il green pass sarà obbligatorio anche per alberghi, spogliatoi per attività sportiva,trasporto ferroviario regionale e trasporto pubblico locale.

La Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre scorso ha pubblicato il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.
Le norme del decreto, e in particolare le prescrizioni contenute nell’art. 3 relative al settore privato, hanno effetto anche nei luoghi di lavoro e nei confronti dei lavoratori del settore agricolo.
Si rileva preliminarmente che sull’argomento il Governo ha preannunciato l’emanazione nei prossimi giorni di apposite linee guida per un’omogenea definizione delle modalità organizzative che devono essere adottate entro il 15 ottobre prossimo dai datori di lavoro nell’esercizio delle verifiche nei confronti dei lavoratori.
L’art. 3 del decreto-legge in commento – novellando il decreto-legge n.52/2021, convertito dalla legge n.87/2021, a cui aggiunge l’art. 9-septies (“Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 nel settore privato”) – estende l’obbligo della certificazione verde Covid-19 (cosiddetto green pass) a tutti i lavoratori del settore privato, al fine di accelerare le vaccinazioni e prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2.
Viene infatti sancito l’obbligo di possedere e di esibire su richiesta la “certificazione verde Covid-19” di cui all’articolo 9, c. 2, del citato decreto-legge n.52/2021, per chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è esercitata.
L’obbligo vige dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, fino cioè alla cessazione dello stato di emergenza Covid.
Si ricorda che la certificazione verde Covid-19 attesta una delle seguenti condizioni:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2;
b) avvenuta guarigione da Covid-19;
c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

 

Ambito di applicazione

L’obbligo in questione ha una portata molto ampia, tenuto conto che esso si applica in tutti i settori produttivi, compreso quello agricolo e in tutti i luoghi di lavoro. La norma fa infatti genericamente riferimento “ai luoghi in cui la predetta attività è svolta”, senza distinguere se si tratti di spazi chiusi, aperti o semiaperti e senza distinzioni rispetto al settore di appartenenza.
Vasta è anche la platea dei soggetti sottoposti alla verifica che non riguarda solo i lavoratori subordinati ma anche “tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato” nei luoghi di lavoro “anche sulla base di contratti esterni”.
Sono quindi ricompresi i lavoratori subordinati, parasubordinati, occasionali, i tirocinanti, nonché i lavoratori autonomi e i lavoratori dipendenti da aziende terze che svolgono lavorazioni sulla base di contratti esterni (appalto d’opera o di servizi).
E così in agricoltura, la verifica deve essere effettuata nei confronti di tutte le categorie di lavoratori subordinati (operai, anche a tempo determinato, impiegati, quadri e dirigenti), parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali, etc.), prestatori con contratto di prestazione occasionale (cd. voucher), liberi professionisti chiamati a svolgere attività in azienda, nonché lavoratori autonomi agricoli e loro coadiuvanti familiari.
Sono esclusi soltanto i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute.

 

Verifica dell’obbligo da parte dei datori di lavoro

La verifica circa il possesso della certificazione verde COVID-19 spetta al datore di lavoro, anche con riferimento a tutti i possibili soggetti (ulteriori rispetto ai suoi dipendenti) che svolgono in azienda un’attività lavorativa a qualsiasi titolo, o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.
In altre parole, il datore di lavoro è tenuto a verificare il possesso di green pass anche per soggetti “esterni” che accedono ai luoghi di lavoro per motivi professionali (per esempio in attuazione di contratti di appalto d’opera o di fornitura di servizi) o formativi o di volontariato.
I datori di lavoro hanno l’obbligo di definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, “prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro” e di individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi.
Dal tenore letterale della norma, appare evidente che il datore di lavoro, in caso di controlli, sarà tenuto a provare di aver adottato apposite modalità operative per l’organizzazione delle verifiche e di aver individuato i soggetti incaricati. È opportuno quindi che tali atti siano adottati, entro il 15 ottobre 2021, con modalità che consentano di provare la loro esistenza agli organi di controllo.
Da sottolineare che la norma prevede che il controllo debba essere effettuato prioritariamente, ove possibile, al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. Non è escluso quindi che – considerate le particolari circostanze in cui si svolge l’attività, come per esempio in agricoltura – il controllo possa essere effettuato anche in un momento diverso da quello dell’ingresso, soprattutto nell’ipotesi in cui l’accesso al luogo di lavoro non avvenga attraverso uno o più varchi controllabili (ad es. negli spazi all’aperto).
Le verifiche, inoltre, possono essere effettuate anche “a campione”, lasciando dunque la possibilità di non effettuare necessariamente tutti i giorni verifiche a tappeto.
Nell’individuare il soggetto su cui grava l’obbligo di verifica, il decreto-legge fa esplicito riferimento ai datori di lavoro, ossia a soggetti che sono parte di un rapporto di lavoro subordinato. Resta da chiarire, a una prima lettura della norma, se un imprenditore che non si avvalga di lavoratori dipendenti ma solo di contoterzisti, collaboratori occasionali, coadiuvanti familiari, sia comunque destinatario dell’obbligo di verifica.
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10, del citato decreto-legge n.52/2021 .
È appena il caso di ribadire che sulle modalità di verifica del possesso del green pass a cura del datore di lavoro, considerata la delicatezza della materia e le connesse responsabilità, è auspicabile che vengano emanate, da parte delle amministrazioni competenti delle linee guida chiare a cui i soggetti interessati possano attenersi al fine di limitare il rischio di contestazioni.

 

Conseguenze per i lavoratori sprovvisti di certificazione verde Covid-19

I lavoratori che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o che risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Il decreto prevede inoltre che “Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021” (art. 3, comma 7).
Tale disposizione, per la verità formulata in modo non chiarissimo, riconosce alle imprese con meno di 15 dipendenti la possibilità di sospendere il lavoratore sprovvisto di certificazione verde, a partire dal 6° giorno di carenza di certificazione, per un periodo fino a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, nell’ipotesi in cui assumano altro dipendente in sostituzione.
In altre parole, il datore di lavoro al di sotto della predetta soglia che accerti che il proprio dipendente è sprovvisto di green pass potrà sospenderlo – a partire dal 6° giorno di assenza – per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, e comunque per un periodo non superiore a 10 giorni rinnovabili per una sola volta (e quindi 10+10). La sospensione, per il periodo previsto (10+10 giorni) resta efficace anche nell’ipotesi in cui il lavoratore dovesse, successivamente al provvedimento di sospensione, acquisire la certificazione.

 

Sanzioni

In caso di mancata adozione di apposite misure organizzative o di mancata verifica delle certificazioni, si applica nei confronti dei datori di lavoro una sanzione amministrativa nella misura da 400 a 1.000 euro (pari a quella prevista dall’art. 4, c. 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge n. 19/2020, convertito dalla legge n. 35/2020, per il mancato rispetto delle misure di contenimento anti-COVID).
L’accesso di lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione degli obblighi di certificazione verde COVID-19 è invece punito più severamente con una sanzione stabilita in euro da 600 a 1.500.
Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto a cui vengono trasmessi gli atti relativi alla violazione dai soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione.

 

Costo dei tamponi

Vale la pena di precisare che il costo dei tamponi rimane a carico dei lavoratori, non essendo stato previsto nessun obbligo in tal senso per i datori di lavoro.
Il decreto-legge interviene però per calmierare il costo dei “tamponi” al fine di agevolare la certificazione verde da parte dei lavoratori non vaccinati, prevedendo che le strutture sanitarie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale e le farmacie assicurino, sino al 31 dicembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, secondo modalità e prezzi previsti in un apposito protocollo d’intesa.
L’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 somministrati nelle farmacie o nelle strutture sanitarie convenzionate è invece garantita ai soli soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti SARS-Cov-2 sulla base di idonea certificazione medica secondo criteri indicati dal Ministero della salute con apposita circolare.

Il Decreto Legge n. 105/2021, pubblicato nella G.U. n. 175 del 23 luglio 2021, definisce le modalità di impiego del “Green Pass”. Vediamo di seguito per quali attività è richiesto e quali controlli competono ai gestori.

Cosa si intente per Green Pass

L’articolo 9, comma 2 del D.L. 52/2021 indica le condizioni per le quali può essere rilasciato il certificato verde COVID-19 (Green Pass). In sostanza, il certificato è rilasciato in presenza di almeno una delle seguenti casistiche:

– avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
– avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della Salute;
– effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

Cosa cambia dal 6 agosto

A partire dal 6 agosto 2021, in base alle modifiche al D.L. 52/2021 apportate dall’articolo 3 del D.L. n. 105/2021, per le attività ubicate in “zona bianca”, solamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi è consentito l’accesso ai seguenti servizi:

– servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso; sono quindi compresi anche gli agriturismi (art. 4 D.L. 52/2021). A questo proposito, la cabina di regia ministeriale ha inoltre chiarito che chi cena, o consuma al tavolo del bar, al chiuso nell’hotel negli agriturismi in cui soggiorna, non deve avere il “Green Pass”. Recita infatti la Faq: “Nelle strutture ricettive l’accesso è riservato a chi è in possesso di una certificazione verde COVID-19 solo per quanto riguarda le attività al chiuso di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere, per i quali l’articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021 specifica che l’obbligo si applica “anche all’interno di strutture ricettive”. Naturalmente tale eccezione è valida solo se nelle strutture di ristorazione non accedono clienti esterni, in caso contrario è necessario il “Green Pass” per tutti.
– spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi (art. 5 D.L. 52/2021);
– musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre (art. 5-bisL. 52/2021);
– piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso (di cui all’articolo 6);
– sagre e fiere, convegni e congressi di cui all’articolo 7;
– centri termali, parchi tematici e di divertimento;
– centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione (art. 8-bis, comma 1, D.L. 52/2021);
– attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò (art. 8-ter, D.L. 52/2021);
– concorsi pubblici.

Laddove le suddette attività fossero ammesse anche in zona gialla, arancione o rossa, è richiesto il Green Pass COVID-19.
Il Green Pass non è invece richiesto per i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (bambini di età inferiore a 12 anni) e per gli altri soggetti esenti sulla base di idonea certificazione rilasciata dal medico.
I controlli dovranno essere effettuati sulla base di procedure digitali le cui specifiche tecniche dovranno essere determinate con un apposito Decreto Presidenziale, previa verifica con il Garante della Privacy.
In alternativa, il controllo potrà essere effettuato anche sulla base della certificazione cartacea in possesso degli utenti.

 

I compiti dei gestori

L’onere di verificare il rispetto delle limitazioni alla fruizione dei servizi sopraelencati ai soli soggetti in possesso del Green Pass COVID-19 ed a quelli esclusi da tale obbligo compete ai gestori delle attività economiche interessate.
Sul sito del Governo (https://www.dgc.gov.it/web/app.html) è precisato che il controllo avviene attraverso l’app “VerificaC19” con la quale è possibile procedere alla lettura del QR Code (in formato digitale oppure cartaceo). L’app è gratuita e potrà essere installata sui dispositivi mobili (Android e IOS). Una volta installata le funzionalità saranno garantite anche senza connessone ad internet.
L’applicazione non memorizza alcun dato, pertanto resta comunque difficile dimostrare l’avvenuto controllo (salvo controlli diretti nei locali da parte dei verificatori), come pure resta difficile dimostrare la circostanza di soggetti minori di 12 anni, specie se sprovvisti di documenti personali. Si tratta di attività per le quali gli operatori sono chiamati anche a rispettare le disposizioni in materia di privacy, pertanto, rimane anche difficile ipotizzare una tracciabilità
delle verifiche effettuate, nonché delle persone verificate.

Come avviene la verifica

Lo stesso sito governativo indica che la certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo) e:
– l’app VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato;
– l’app VerificaC19 applica le regole per verificare che la certificazione sia valida;
– l’app VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della certificazione, nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.

L’interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’app.
I soggetti che sono chiamati ad utilizzare l’app VerificaC19 sono:

– i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni;
– il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 8, della Legge 15 luglio 2009, n. 94;
– i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro
delegati;
– il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
– i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socioassistenziali per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.