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Confagricoltura esprime piena soddisfazione per i risultati ottenuti nel Decreto Siccità appena varato dal Governo, all’interno del quale sono presenti diverse linee di intervento per arginare il fenomeno climatico estremo che rischia di mettere in ginocchio l’agricoltura con l’avvicinarsi della stagione estiva.
In primo luogo, la Confederazione esprime soddisfazione per l’articolato volto a ben delineare gli ambiti di intervento della Cabina di regia già operativa sul tema e della figura del Commissario straordinario. Particolare apprezzamento per la misura volta al riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo attraverso il rilascio di un provvedimento autorizzatorio unico, un intervento fortemente auspicato da Confagricoltura.
Le procedure semplificate per la realizzazione di infrastrutture idriche, tra cui i progetti di desalinizzazione, e per la realizzazione di invasi aziendali per gli imprenditori agricoli sono concreti manifesti di un iniziale impegno da parte del Governo in carica di cercare di risolvere le future carenze di approvvigionamento della risorsa blu.
Un segno di ulteriore sensibilità del Governo emerge altresì dall’istituzione degli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici e per il contrasto dei fenomeni di scarsità idrica presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale. Questi organismi saranno determinanti per la raccolta, l’aggiornamento e la diffusione dei dati relativi alla disponibilità e all’utilizzo della risorsa idrica nel distretto idrografico di riferimento.

È stato pubblicato il decreto che approva le “Linee guida per la programmazione della produzione e l’impiego di specie autoctone di interesse forestale”. Il documento, in accordo alla Strategia Forestale Nazionale, costituisce il quadro di riferimento per la gestione delle diverse fasi attuative dei rimboschimenti e della creazione di nuovi boschi, anche in aree urbane e periurbane, affinché gli interventi siano realizzati nel rispetto della biodiversità forestale con l’obiettivo finale di costituire foreste resilienti, ricche di biodiversità, capaci di contribuire alle azioni di mitigazione e adattamento alla crisi climatica, offrendo benefici ecologici, sociali ed economici per le comunità rurali e montane.
La qualità del materiale vivaistico forestale, sia in termini di provenienza, sia in termini di adeguatezza all’ambiente in cui verrà messo a dimora, è considerata un elemento fondamentale per la riuscita degli impianti insieme alla necessità di un’adeguata programmazione degli interventi. Per questo sono stati introdotti alcuni elementi utili alla progettazione e all’affidamento di forniture vivaistiche e alla produzione del materiale vivaistico di specie di interesse forestale, insieme a uno schema tipo di contratto di coltivazione.

Il ddl “Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” è stato incardinato in Senato.
Il ddl è stato assegnato alla Commissione Affari Costituzionali, dove è iniziato l’esame con l’illustrazione del provvedimento
l testo si compone di 11 articoli tra cui si segnalano, in particolare, l’articolo 3 “Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato” e l’articolo 5 “Durata delle certificazioni verdi COVID-19.

Di seguito una breve sintesi degli articoli di maggior interesse.

L’articolo 3 inserisce un ulteriore articolo aggiuntivo (9-septies) nel decreto-legge n. 52 del 2021. In particolare, l’articolo 9-septies (in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato) al comma 1 prevede l’obbligo temporaneo – dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 – di possedere ed esibire, a richiesta, la certificazione verde COVID-19 per tutti coloro che svolgono un’attività lavorativa nel settore privato, al fine di poter accedere ai luoghi in cui la già menzionata attività si svolge.
Viene estesa la stessa prescrizione a tutti coloro che accedono ai medesimi luoghi per svolgere attività lavorativa o formativa o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni. Si escludono dall’obbligo di certificazione verde COVID-19 i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
Si rimette ai datori di lavoro del settore privato la verifica in ordine all’osservanza dell’obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19, specificando che per i lavoratori esterni detto accertamento è posto in capo anche ai rispettivi datori di lavoro.
Viene inoltre demandata ai medesimi datori del settore privato la definizione, entro il 15 ottobre 2021, delle modalità operative per l’organizzazione delle suddette verifiche, da eseguire anche a campione e, preferibilmente, al momento dell’accesso nei luoghi di lavoro, nonché l’individuazione dei soggetti incaricati di accertare le violazioni degli obblighi di certificazione suindicati.
I lavoratori del settore privato, sia nel caso in cui comunichino il mancato possesso sia nel caso in cui risultino privi della certificazione verde al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione di detta certificazione (e comunque non oltre il 31 dicembre 2021), senza corresponsione della retribuzione o di altro emolumento, con diritto alla conservazione del posto di lavoro e senza conseguenze disciplinari.
Per le imprese con organico inferiore a quindici dipendenti si dispone una specifica disciplina: dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata per le ipotesi di cui al comma 6, è prevista la facoltà per il datore di sospendere e sostituire temporaneamente il lavoratore per un periodo massimo di dieci giorni, rinnovabile una sola volta, fermo restando il termine ultimo del 31 dicembre 2021.
Si prevede, infine, la somministrazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di certificazione verde COVID-19, fatti salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari.
L’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 è aumentata da 600 a 1.500 euro nei casi di accesso ai luoghi di lavoro in mancanza della certificazione verde.
L’articolo 5 apporta modifiche all’articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, in ordine alla durata delle certificazioni verdi COVID-19, introducendo al contempo nuove ipotesi di attestazione e di rilascio delle già menzionate certificazioni.
In particolare, la disposizione integra il comma 1 dell’articolo 9 includendo nell’ambito delle vaccinazioni anche quelle riconosciute quali equivalenti con circolare del Ministero della salute; introduce tra le condizioni attestate dalle certificazioni verdi anche quella dell’avvenuta guarigione dopo la prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale, al comma 2 del medesimo articolo 9; prevede poi, al comma 3 dell’articolo 9, l’immediata decorrenza della validità della certificazione verde rilasciata a seguito dell’avvenuta somministrazione di una sola dose di vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2; inserisce, infine, un comma aggiuntivo (4-bis), dopo il comma 4 dell’articolo 9, che prevede il rilascio della certificazione verde COVID-19 a coloro che, risultati positivi al virus SARS-CoV-2 dopo che siano trascorsi quattordici giorni dalla prima dose di vaccino nonché a seguito del prescritto ciclo vaccinale, siano successivamente guariti, stabilendo la validità di detta certificazione in dodici mesi dall’avvenuta guarigione.

Il decreto del Mipaaf n. 0249006 del 28 maggio 2021 prevede, come per il 2020, alcune flessibilità nell’implementazione delle misure del PNS vitivinicolo per l’annualità 2021 e nel sistema delle autorizzazioni. Il testo tiene conto delle modifiche apportate alla normativa comunitaria per l’OCM vino e al sistema autorizzativo a seguito della pandemia, ai sensi del regolamento (UE) 2020/2220 (cosiddetto regolamento “transitorio”), del regolamento delegato (UE) n. 2021/374, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/78 e del regolamento delegato (UE) 2021/95.
Il decreto contiene deroghe alle misure di ristrutturazione e riconversione vigneti (con la proroga della domanda di RRV al 15 luglio 2021), investimenti e vendemmia verde in linea con quanto accordato nella scorsa annualità.
Alla luce della normativa comunitaria si chiarisce il quadro sanzionatorio per tutte le misure del piano nazionale di sostegno in caso di cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, come l’emergenza sanitaria dovuta al Covid, che abbiano impedito di completare gli investimenti o gli impegni. In tal caso verrà assegnato il contributo per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate.
Vengono anche ridefinite le penalità, in circostanze normali, nel caso in cui l’intero progetto non sia completamente realizzato ma l’obiettivo generale sia comunque raggiunto, verrà assegnato il contributo per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate decurtato dell’importo del contributo corrispondente alle azioni non realizzate.
Infine, si specifica che le proroghe per le autorizzazioni inserite nel testo sono relative alle autorizzazioni agli impianti vitati in scadenza nel 2020 e non nel 2021.
Prosegue intanto – anche se la Commissione Europea non pare incline a rilasciare ulteriori concessioni – l’attività sindacale di Confagricoltura finalizzata a ottenere una deroga specifica per prorogare le autorizzazioni all’impianto in scadenza nel 2021, in analogia con quanto previsto per l’anno precedente.

In allegato il testo del decreto del Mipaaf

Mipaaf_vino_proroghe_deroghe

100 milioni di euro per la promozione vino: è stato firmato il Decreto che destina importanti risorse alla promozione OCM Vino per l’annualità 2020-2021 e che garantisce contributi alle aziende per l’attività di promozione dei prodotti vitivinicoli, realizzate da produttori di vino, per un importo massimo del 60% del valore complessivo delle spese sostenute.
Non c’è adeguata valorizzazione delle nostre produzioni vitivinicole e delle loro eccellenze senza una altrettanto adeguata strategia di promozione sui mercati internazionali. Si tratta di fondi decisivi che le aziende hanno dimostrato negli anni di saper utilizzare al meglio per rafforzare il loro posizionamento e la loro capacità espansiva verso nuovi mercati. E che, soprattutto nel post Covid, acquistano un ruolo ancora maggiore”. Così il Ministro Teresa Bellanova commenta la firma del Decreto.
Le attività che possono essere realizzate con il contributo in questione sono:

a) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti in termini soprattutto di qualità, sicurezza alimentare, sostenibilità ambientale;
b) partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
c) campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell’Unione;
d) studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione.

I fondi destinati alla promozione in Italia ammontano a circa 100 milioni, ripartiti tra Ministero delle Politiche Agricole, 30 per cento, e Regioni e Province autonome, 70 per cento. L’Avvio delle attività di promozione per l’annualità 20/21 è prevista il 1° aprile 2021. La scadenza per la presentazione dei progetti nazionali è fissata al 23 novembre 2020 mentre la scadenza per il termine delle istruttorie da parte del Ministero e delle Regioni e Province autonome per i progetti nazionali, regionali e multiregionali è fissata al 20 gennaio 2021.