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Con una circolare pubblicata nei giorni scorsi il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito ulteriori specificazioni in relazione agli adempimenti informativi a carico del datore di lavoro previsti dal d.lgs. n. 104/2022 (che ha modificato il d.lgs. n. 152/1997).
Sull’argomento era già intervenuto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), che aveva concesso la possibilità di richiamare i contenuti della contrattazione collettiva per le informazioni di dettaglio, come avveniva nella previgente disposizione legislativa e, soprattutto, come previsto nella direttiva UE di riferimento.
La circolare del Ministero del Lavoro però, anche se ribadisce che l’informativa deve essere modulata in maniera proporzionata e sostenibile per i datori di lavoro, contrariamente all’INL formula una serie di precisazioni e puntualizzazioni sull’effettività e sulla concretezza dell’obbligo informativo, con riferimento ai congedi, alla retribuzione, all’orario di lavoro e alla previdenza e assistenza, che sembrano andare nella direzione di un appesantimento dell’onere informativo, anziché di un alleggerimento, specialmente per i datori di lavoro, quali quelli agricoli, che assumono frequentemente lavoratori stagionali.
Per facilitare l’adempimento degli obblighi da parte dei datori di lavoro, Confagricoltura ha predisposto un modello di informativa, a disposizione negli uffici delle Unioni Agricoltori, che deve essere completato con le indicazioni contenute nei contratti collettivi provinciali, soprattutto con riferimento all’orario di lavoro e ai congedi (anche se questi riguardano, di solito, prevalentemente i rapporti a tempo indeterminato).

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcune indicazioni utili al corretto adempimento della comunicazione obbligatoria per l’avvio dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, e finalizzato “a svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive”.
Si tratta di un obbligo che decorre dal 21 dicembre 2021 (data di entrata in vigore della nuova disposizione), per il corretto adempimento del quale si attendevano specifiche istruzioni operative.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE: DEFINIZIONE DI SOGGETTO OBBLIGATO E DI PRESTATORE

L’ispettorato precisa che il nuovo obbligo interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori. Ciò in quanto l’adempimento è previsto nell’ambito della nuova disciplina sulla sospensione dell’attività imprenditoriale. Ne consegue che l’obbligo in questione riguarda le imprese agricole che si avvalgono di lavoratori autonomi occasionali, ma non riguarda soggetti che non rivestono la qualifica di imprenditori come la Confederazione, le Federazioni regionali e le Unioni provinciali agricoltori. Nell’ambito di applicazione dell’obbligo rientrano, invece, le società di servizi.
Quanto alla categoria dei soggetti interessati dall’obbligo in questione, per “lavoratore autonomo occasionale” deve intendersi il lavoratore che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.
Secondo le indicazioni sono esclusi dall’ambito di applicazione della nuova disciplina i rapporti di natura subordinata, ma anche tutta una serie di rapporti per la maggior parte dei quali sono già previsti specifici obblighi di comunicazione preventiva, ovvero:
– le collaborazioni coordinate e continuative;
– le prestazioni occasionali svolte nell’ambito del “Libretto Famiglia” e “Contratto di prestazione occasionale” (c.d. “voucher”)
– le professioni intellettuali esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA (che tuttavia rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in commento qualora l’attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime IVA);
– i rapporti con i lavoratori “intermediati da piattaforma digitale”2 (i c.d. “riders”).

2. TEMPISTICHE E MODALITÀ DI INVIO

Per un corretto adempimento dell’obbligo sarà necessario prestare attenzione prima di tutto alle tempistiche di invio. La nota stabilisce infatti che per i rapporti avviati a partire dal 12 gennaio 2022 (giorno successivo alla pubblicazione della nota), la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.
La modalità di invio è stata uniformata dalla norma a quella prevista per i lavoratori a chiamata, tramite “comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica”.

L’Ispettorato, sul punto, precisa che la competenza è quella dell’Ispettorato territoriale che ha sede nel luogo ove si svolge la prestazione.
In attesa dell’aggiornamento da parte del Ministero del Lavoro degli applicativi in uso, possono essere usati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria messi a disposizione dall’Ispettorato.
Nel corpo dell’e-mail devono essere indicati i dati del committente e del prestatore, il luogo dove si svolge la prestazione, la descrizione dell’attività, la data di inizio e fine della prestazione, e infine l’ammontare del compenso riconosciuto al prestatore.
È consigliabile conservare copia della comunicazione inviata a mezzo e-mail, ai fini probatori, in caso di accertamenti ispettivi.

3. ASPETTI SANZIONATORI

I chiarimenti dell’Ispettorato si concludono confermando che le sanzioni già previste da 500 € fino a 2500,00 € per ogni omissione di comunicazione effettuata, analogamente a quanto previsto in relazione all’impiego di lavoratori intermittenti.