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A inizio settembre 2021 sono stati approvati tre nuovi decreti del Ministero dell’Interno che hanno introdotto, a partire dallo scorso 25 settembre 2022, sostanziali modifiche al quadro normativo sulla prevenzione incendi.

In particolare:

– Il decreto 1/9/2021 “Controlli”, entrato in vigore il 25 settembre scorso (fatta eccezione per la qualifica dei tecnici manutentori che slitta alla stessa data del 2023), riguarda i criteri in base ai quali eseguire e registrare gli interventi di manutenzione e di controllo sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio;

– Il decreto GSA 02/09/2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio”, in vigore dal 4 ottobre scorso, contiene le misure che il datore di lavoro deve adottare per la gestione della sicurezza antincendio, in esercizio e in emergenza, nei luoghi di lavoro. Nel testo è anche inserito uno specifico capitolo concernente l’informazione e la formazione che devono ricevere tutti i lavoratori, la designazione degli addetti al servizio antincendio, i corsi specifici di formazione e aggiornamento che devono svolgere e i requisiti per i docenti di tali corsi; il piano di emergenza obbligatorio, la gestione della sicurezza antincendio, etc.

– Il decreto “Mini-Codice”, in vigore dal 29 ottobre 2022, introduce, con l’Allegato I, criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestione antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio. In sostanza il “Mini Codice” stabilisce i criteri generali per individuare le misure intese a evitare l’insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio.

Con la circolare n. 2689 del 5 agosto scorso il Ministero dell’Interno rende noto preventivamente il testo dell’informativa che lo Sportello Unico per l’Immigrazione consegnerà allo straniero titolare di un permesso di soggiorno per richiesta asilo all’atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno per la conclusione della procedura di regolarizzazione ai sensi dell’art. 103 del decreto-legge n. 34/2020.
L’informativa chiarisce in particolare che i soggetti richiedenti asilo coinvolti nella procedura di regolarizzazione possono:
– continuare a portare avanti la procedura di protezione internazionale;
– utilizzare come documento di riconoscimento valido, in luogo del passaporto, il “permesso di soggiorno per richiesta asilo”.

Di seguito il link alla circolare n. 2689 del 5 agosto 2020.

MInistero_Interno_Circ_2689_200805