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La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 8430 del 30 aprile 2020, sovvertendo il precedente orientamento, ha affermato il principio in base al quale l’amministratore che riveste la qualifica IAP nelle società di persone (società semplici, in nome collettivo ed in accomandita), può riconoscere tale qualifica ad una pluralità di società della stessa natura; ciò in quanto la limitazione secondo cui la «qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell’amministratore ad una sola società» prevista dal Dlgs 99/2004, deve essere intesa come riferibile alle sole società di capitali.
Come noto, infatti, la norma vigente prevede che affinché una società possa considerarsi Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) usufruendo delle agevolazioni fiscali e creditizie previste per la persona fisica in possesso di tale qualifica, è necessario che abbia almeno un amministratore in possesso della qualifica di IAP (nel caso di società di capitale quali ad esempio la srl) o un socio in possesso di tale qualifica (nel caso di società di persone quali ad esempio la società semplice o in nome collettivo).
La medesima norma prevede che un soggetto IAP possa conferire la qualifica in qualità di amministratore ad una sola società.
La Cassazione, con l’ordinanza in commento, afferma, quindi, che detta norma si riferisce al solo amministratore di società di capitali. Quest’ultimo non può, dunque, apportare la sua qualifica di IAP a più di una società di capitali, mentre nelle società di persone non vi è tale limite.
Secondo la Corte, infatti, la ratio della norma limitativa è quella di evitare che un soggetto in possesso della qualifica di IAP assuma il ruolo di amministratore in più società di capitali con conseguente sfruttamento di tale tipologia societaria, dando così luogo al fenomeno “abusivo” del cosiddetto “IAP itinerante”.
Il medesimo fenomeno abusivo però non risulta perseguibile per mezzo delle società di persone, dal momento che la relativa disciplina prevede che la persona fisica IAP acquisisca la qualifica di socio responsabile personalmente e solidalmente delle obbligazioni sociali.