E’ stata approvata dalla Camera dei Deputati, con modificazioni, il 16 giugno 2021, dopo essere stata approvata dal Senato (AS 728), la proposta di legge AC 2115, recante norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari locali. Il testo è così tornato all’esame del Senato (AS 728-B) che lo ha approvato definitivamente il 15 marzo 2022. E’ stata quindi pubblicata la L. 1 aprile 2022, n. 30.

La disposizione in esame fa espressamente salva la facoltà per gli imprenditori agricoli di svolgere la vendita diretta ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs. 228/2001.

 

La disciplina dell’attività di vendita diretta, contenuta nella richiamata disposizione, è così regolata:

– possono svolgere attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese;
– i prodotti devono essere quelli provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende;
– gli stessi imprenditori agricoli possono, altresì, vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli;
– non possono esercitare tale forma di vendita gli imprenditori agricoli che hanno subito condanne per delitti in materia di igiene e sanità e per frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività;
– nell’ambito dell’esercizio della vendita diretta è possibile vendere prodotti agricoli trasformati, già pronti per il consumo, mediante strutture mobili nella disponibilità dell’impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private, nonché consumare nell’immediato i prodotti oggetto di vendita.
Si ricorda che il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007 ha definito le linee di indirizzo per la realizzazione dei mercati riservati all’esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.

In allegato il testo integrale della legge

L. 1 aprile 2022 n. 30

È stato pubblicato sulla GU n. 84 del 8 aprile 2022 il DM 6 dicembre 2021 concernente la procedura per la presentazione e l’esame delle domande di protezione e modifica delle DOP, delle IGP e delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli. Il DM in oggetto abroga il DM 7 novembre 2012 e aggiorna le disposizioni adeguandole al Testo unico del vino, Legge 238/2016, e dei Regg. UE nn. 33 e 34 del 2019.
Il decreto descrive le disposizioni procedurali per:
• la presentazione e l’esame delle domande di protezione delle DOP e IGP, di modifica dei disciplinari di produzione e di cancellazione della protezione;
• la procedura di opposizione alla protezione;
• la presentazione e l’esame delle domande di conferimento della protezione nazionale transitoria e le disposizioni nazionali di etichettatura e presentazione
temporanea;
• la presentazione e l’esame delle domande di riconoscimento delle menzioni tradizionali dei vini DOP e IGP, la protezione a livello europeo, delle domande di modifica e cancellazione delle stesse menzioni tradizionali, nonché la relativa procedura di opposizione.

Si richiama all’attenzione l’art. 5 con la descrizione dettagliata della documentazione da presentare per le istanze di riconoscimento delle DOP ed IGP e di tutte le condizioni da rispettare per garantire l’ammissibilità della richiesta. Molto utile è anche lo schema di disciplinare richiamato nell’art. 6 ed illustrato nell’allegato II che potrà essere usato dai richiedenti in caso di richiesta di nuovo riconoscimento. Il testo descrive poi la procedura da seguire sia per i richiedenti che per le amministrazioni coinvolte fino all’invio a Bruxelles dell’istanza.
Pari dettaglio è dato alla procedura di presentazione delle istanze di modifica dei disciplinari delle DOP e IGP e alle procedure inerenti alle menzioni tradizionali. Le modifiche dei disciplinari sono distinte sulla base della normativa europea in “ordinarie” e “unionali”. Le modifiche “unionali” dei disciplinari riguardano la variazione del nome protetto, le modifiche alle categorie di prodotti previsti e l’inserimento di restrizioni alla commercializzazione come l’obbligo di imbottigliamento in zona.
È chiarito l’iter per la protezione nazionale transitoria che viene concessa ai prodotti per cui è stato concluso l’iter nazionale ma non ancora quello europeo. È precisata la responsabilità in capo agli utilizzatori in caso di mancato accoglimento della domanda di protezione della denominazione da parte della Commissione Europea ed i limiti di utilizzo dei loghi comunitari.
L’ultimo capitolo è dedicato all’attività del Comitato Nazionale Vini DOP ed IGP al quale si attribuiscono nuove “funzioni di studio e approfondimento su aspetti tecnico-scientifici connessi alla tutela e alla valorizzazione qualitativa e commerciale dei vini DOP e IGP” e per il quale, allo stesso momento, si circoscrive l’ambito di azione. Al Comitato è affidata la valutazione delle istanze di riconoscimento di nuove DOP IGP o menzioni tradizionali e le sole richieste di modifica “unionali”. Le richieste di modifica “ordinarie” saranno valutate dal Comitato solo “qualora le stesse comportino un impatto significativo sull’assetto produttivo e sulla reputazione delle relative denominazioni”.

In allegato il testo del decreto ministeriale

DM 6.12.2021 – Procedura protezione e modifica DOP e IGP vini

Lunedì 2 maggio è stato pubblicato sul sito internet dell’Ente Bilaterale Agricolo Nazionale il bando 2022 per il finanziamento di attività formative obbligatorie in materia di salute e sicurezza dei lavoratori agricoli (www.enteeban.it).

Dopo l’interesse suscitato dalle edizioni degli scorsi anni, l’EBAN (sotto la Presidenza Confagricoltura) ha infatti voluto riproporre questa importante iniziativa che contribuisce a garantire ai datori di lavoro e ai lavoratori aderenti al sistema della bilateralità la possibilità di svolgere, con finanziamento a carico dell’Ente, corsi in materia di salute e sicurezza obbligatoria.

Vale la pena di ricordare peraltro che esso costituisce l’unico strumento di finanziamento a fondo perduto dei citati obblighi formativi, dato che i fondi interprofessionali per la formazione continua, quale FOR.AGRI, non possono più finanziare questa tipologia di corsi ai sensi del Regolamento dell’Unione Europea n.651/2014.

Nel rinviare ad un’integrale lettura dei documenti che sono stati pubblicati sul sito dell’EBAN (www.enteeban.it), si riassumono qui di seguito gli elementi essenziali del bando:

  • vengono messi a disposizione 1.000.000,00 euro, ripartiti in tre aree territoriali (nord: 30%, centro: 30%, sud: 40%);
  • sono ammessi progetti aziendali, di gruppo/rete e territoriali con massimali di finanziamento differenziati per tipologia (aziendali: € 5.000; di gruppo/rete e territoriali: € 15.000);
  • ogni impresa può richiedere solo un finanziamento e può partecipare ad un solo progetto. I gruppi aziendali, le aziende legate da un contratto di rete e i progetti territoriali presentati dagli Enti o Agenzie formative possono ricevere al massimo 30.000 euro;
  • i progetti da finanziare – trattandosi di formazione obbligatoria – sono predefiniti secondo le normative vigenti (non ci sarà dunque una valutazione di merito da parte dell’Ente);
  • l’assegnazione dei finanziamenti avverrà con la modalità “a sportello”, seguendo l’ordine cronologico di arrivo dei progetti (click day);
  • le richieste di finanziamento devono essere inviate con posta elettronica certificata all’indirizzo enteeban@pec.it a partire dalle ore 9:00 del 13 giugno 2022 e fino alle ore 18:00 del 24 giugno 2022 (la documentazione da inviare separatamente in formato cartaceo, con raccomandata con ricevuta di ritorno, presso la sede di EBAN – Via Giovan Battista Morgagni 33; 00161 Roma – deve essere spedita entro le ore 18:00 del 15 luglio 2022);
  • i contributi saranno erogati in un’unica soluzione alla chiusura delle attività, previa giustificazione delle spese sostenute, nel rispetto del preventivo presentato;

Si ricorda che possono beneficiare dei finanziamenti per la formazione in parola esclusivamente le imprese agricole iscritte all’EBAN da almeno 18 mesi ed in regola con il pagamento della relativa contribuzione di competenza dell’anno 2019.

Il Decreto Energia, approvato martedì dal Consiglio dei Ministri, con una dotazione finanziaria di 14 miliardi di euro, prevede anche il sostegno alle imprese colpite dalla crisi ucraina e le garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici.
Il documento, inoltre, esplicita gli aiuti di stato previsti per il settore agricolo e forestale. Al fine di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica rinnovabile “è consentito realizzare impianti fotovoltaici sui tetti delle proprie strutture produttive aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare. È altresì consentita la vendita in rete dell’energia elettrica prodotta”. La disposizione “si applica anche alle misure di investimento attualmente in corso, incluse quelle finanziate a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza”.

La Regione Piemonte ha attivato una serie di bandi, concordati con le organizzazioni professionali, per nuove adesioni ad alcune operazioni della Misura 10 – pagamenti agroambientali. In particolare vengono riaperte le operazioni 10.1.2 “Interventi a favore della biodiversità nelle risaie”, 10.1.3 “Tecniche di agricoltura conservativa” azione 2 (Introduzione delle tecniche di semina su sodo) e azione 3 (Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale), 10.1.7 “Gestione di elementi naturaliformi dell’agroecosistema”, 10.1.8 “Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono” e 10.1.9 “Gestione eco-sostenibile dei pascoli”. Non sono ammissibili domande di imprese che hanno in corso impegni della stessa operazione o azione o di quelle che li hanno completati nel 2021. Queste ultime hanno però facoltà di presentare una domanda di proroga annuale degli impegni in scadenza.
Nel complesso sono stati stanziati 4.560.000 euro. L’importo minimo richiesto per l’ammissibilità della domanda di sostegno ammonta a 250 euro. Per maggiori informazioni e per la predisposizione delle istanze è possibile rivolgersi all’Ufficio Tecnico di Asti Agricoltura.