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DECRETO “CURA ITALIA”: TUTTI I CHIARIMENTI DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Imposte e tasse – Emergenza COVID 19 –  Risposte a quesiti.

Con apposita circolare emanata nei giorni scorsi, l’Agenzia dell’entrate ha fornito chiarimenti sulle disposizioni di carattere tributario previste dal decreto “Cura Italia”.

Si riepilogano, di seguito, le risposte di maggior interesse per il settore agricolo.

 

Sospensione versamenti per le imprese che esercitano più attività

Il decreto “Cura Italia” prevede la sospensione dal 17 marzo al 30 aprile 2020 dei versamenti delle ritenute alla fonte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, nonché dell’IVA (per quest’ultima, la sospensione riguarda i versamenti dovuti fino al 31 marzo 2020), per alcune categorie di imprese, maggiormente danneggiate dagli eventi epidemiologici, tra cui quelle del settore turistico-ricettivo, incluse le imprese agrituristiche.

Ciò premesso, l’Agenzia, in risposta a quesito su come operi la sospensione qualora un soggetto eserciti più attività nell’ambito della stessa impresa e solo una di dette attività rientri nei settori elencati dalle citate disposizioni, ha chiarito che per poter beneficiare dell’agevolazione, è necessario che le attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa. La prevalenza si calcola in termini di fatturato relativo all’ultima dichiarazione presentata.

 

Emissione della fattura in presenza di attività per le quali è stata disposta la chiusura.

viene chiarito che nell’ambito della sospensione degli adempimenti non rientra l’emissione della fattura (analogica od elettronica), in quanto documento destinato alla controparte contrattuale, funzionale all’esercizio di alcuni diritti fiscalmente riconosciuti (es. detrazione dell’IVA o della deducibilità dei costi da parte del cessionario/committente).

L’Agenzia coglie, inoltre, l’occasione per prendere posizione, in ordine alla possibilità o meno che possa essere accordata la sospensione degli adempimenti, sugli altri obblighi IVA riguardanti la documentazione dei corrispettivi, e più precisamente:

  1. relativamente alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, costituendo entrambi le fasi un unico adempimento, ai fini dell’esatta documentazione dell’operazione e dei relativi corrispettivi, non può esserne invocata la sospensione, prevalendo, come detto per le fatture, l’esigenza della controparte di ricevere un documento variamente utilizzabile anche ai fini fiscali;
  2. rientra, invece, nelle ipotesi di sospensione, il caso in cui venga memorizzato il corrispettivo ed emesso il documento commerciale, mentre la trasmissione dei corrispettivi, non contestuale, sia legittimamente differita ad un momento successivo (es. assenza di rete internet e/o a problemi di connettività del dispositivo, ovvero l’adempimento di sola trasmissione telematica mensile dei dati dei corrispettivi, attualmente previsto per gli operatori con volume d’affari inferiore a 400 mila euro che non utilizzano ancora un registratore telematico continuando ad emettere scontrini o ricevute fiscali);

Resta fermo che quando l’esercizio commerciale non dovesse svolgere alcuna attività (come quando si deve osservare la chiusura per ordine dell’autorità), nessuna ulteriore operazione relativa alla memorizzazione o invio dei dati deve essere posta in essere, considerato, che,  “nel caso di interruzione dell’attività per chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione (non causata da malfunzionamenti tecnici dell’apparecchio), il Registratore Telematico, alla prima trasmissione successiva ovvero all’ultima trasmissione utile, provvede all’elaborazione e all’invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali l’esercente non ha effettuato l’operazione di chiusura giornaliera”.

 

Documenti di trasporto (DDT) e modelli INTRASTAT.

Su altri due adempimenti IVA, l’Agenzia si pronuncia affermando, per quanto attiene alla funzione del d.d.t. (Documento di trasporto), rispetto all’obbligo di emissione della fattura differita, che lo stesso documento non deve viaggiare necessariamente con i beni in esso indicati, potendo, secondo le esigenze aziendali, essere spedito nel giorno in cui è iniziato il trasporto oppure inviato elettronicamente tramite strumenti che consentono la materializzazione di dati identici presso l’emittente e il destinatario. E’ inoltre, precisato che la fattura “immediata” che va emessa  entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, può sostituire i citati d.d.t., nello “scortare” i beni trasportati durante il viaggio, ma può anche essere emessa separatamente da essi, risultando sufficiente la sua sola emissione. Pertanto, l’alternatività d.d.t./fattura immediata non deriva dall’emergenza epidemiologica in corso (la cui richiesta aveva formato oggetto del quesito), ma risulta già prevista dal nostro ordinamento.

Per quanto riguarda gli obblighi di invio dei modelli INTRASTAT, con cadenza mensile, o con cadenza trimestrale per i soggetti che effettuano operazioni per un ammontare non superiore in ciascun trimestre a 50.000 euro, devono ritenersi sospesi gli invii relativi agli elenchi in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, compresa la scadenza del 25 marzo u.s. per la presentazione del modello INTRASTAT relativo al mese di febbraio 2020, potendosi essere effettuati entro il prossimo 30 giugno senza applicazione di sanzioni.

Resta comunque ferma la facoltà, per gli operatori che si trovano nelle condizioni di poter fornire le predette informazioni, di inviare i predetti elenchi entro i termini ordinari.

 

Adempimenti e sospensione dei versamenti di ritenute d’acconto

In ordine agli adempimenti in materia di sospensione e versamenti di ritenute d’acconto, segnatamente per quanto riguarda gli obblighi in materia di ritenute e compensazioni per appalti e subappalti,  e per le ritenute su compensi da lavoro autonomo e provvigioni, viene chiarito:

  1. che gli adempimenti per il controllo in capo al committente dell’obbligo di versamento delle ritenute da parte degli appaltatori o subappaltatori, recentemente introdotto, sono sospesi esclusivamente in riferimento alle categorie di soggetti per cui risultano sospesi a loro volta i versamenti delle ritenute alla fonte e cioè per le imprese dei settori maggiormente danneggiati dall’emergenza COVID 19, per gli esercenti attività d’impresa, arte o professioni con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, ovvero per coloro che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell’allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020. Pertanto, solo per le predette categorie di soggetti, essendo sospesi gli obblighi di versamento, devono, conseguentemente, ritenersi sospesi i controlli previsti a carico del committente in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti;
  2. per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge, non vi è l’obbligo da parte del sostituto d’imposta di operare le ritenute d’acconto, su compensi per lavoratori autonomi e provvigioni, per i  ricavi o i compensi percepiti nel periodo 17/03-31/03/2020. Nella compilazione della fattura (analogica o elettronica) da parte di tali soggetti va omessa l’indicazione della ritenuta d’acconto.

 

Imposta di registro – Termini per la registrazione degli atti e sospensione dei versamenti dell’imposta di registro in sede di registrazione di un contratto di comodato o di locazione

In considerazione della valenza generale della norma riguardante la sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, la cui ratio è motivata anche dalla esigenza di ridurre la circolazione delle persone sul territorio nazionale durante il periodo emergenziale, opportunamente si fa ricomprendere tra gli adempimenti tributari sospesi anche l’assolvimento dell’obbligo di registrazione in termine fisso,  degli atti pubblici, delle scritture private autenticate e non, sia in forma cartacea che in modalità telematica.

In tema della conseguente sospensione del versamento dell’imposta di registro in sede di registrazione di un contratto di comodato o di locazione di immobile, posto, che, come sopra detto, l’adempimento della registrazione di un atto i cui termini scadono tra l’8 marzo e il 31 maggio p.v., può essere effettuato entro il 30 giugno 2020, e poiché  la liquidazione dell’imposta da parte dell’Ufficio è subordinata alla richiesta di registrazione dell’atto, se il contribuente si avvale della sospensione e non richiede la registrazione, non è tenuto nemmeno al relativo versamento. Resta inteso che si è, comunque, tenuti al versamento delle rate successive dell’imposta di registro dovuta per i contratti di locazione già registrati.

 

Sospensione termini di presentazione della dichiarazione di successione

per la presentazione della dichiarazione di successione, il cui termine scada nel periodo 08 marzo-31 maggio 2020, torna applicabile la sospensione per cui l’adempimento può essere eseguito entro il 30 giugno p.v. Qualora ci si avvalga della sospensione non si è tenuti nemmeno al versamento delle imposte ipotecarie, catastali e degli altri tributi indiretti.

 

Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza dell’attività degli uffici degli enti impositori 

In merito ai termini di prescrizione e decadenza dell’attività degli uffici, la proroga riguarda tutte le attività per le quali è prevista una decadenza dei termini quali accertamento imposte dirette, IVA ed imposta di registro nonchè imposta di successione e donazione.

Pertanto, ad esempio, per le attività di notifica degli atti di accertamento o di rettifica per le imposte dirette e IVA, i termini di decadenza per i periodi d’imposta 2015 (dichiarazione presentata) e 2014 (dichiarazione omessa), in scadenza al 31 dicembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2022.