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INDICAZIONE DEL CODICE IDENTIFICATIVO DEI PRODOTTI CUN NELLE FATTURE ELETTRONICHE PER LE CESSIONI DI UOVA, CARNE SUINA E ANIMALI VIVI DELLA SPECIE SUINA

Con il provvedimento n. 93628/2026 del 18 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità operative per l’indicazione, nelle fatture elettroniche, del codice identificativo dei prodotti per i quali è attiva una delle Commissioni Uniche Nazionali (CUN).

Ambito applicativo

Sulla base dell’elencazione pubblicata dal Ministero dell’agricoltura (vedasi allegato) i prodotti interessati sono quelli del comparto uova, del comparto suini (carne suina fresca, suini da macello, suinetti e scrofe), del comparto cunicolo.

In data 31 marzo 2026, la stessa Agenzia ha aggiornato l’elenco dei codici di fatturazione utilizzati per i prodotti quotati in CUN, inserendo anche le voci del listino della CUN grano duro che ha quotato ed ufficializzato il listino per la prima volta il 30 marzo scorso.

Modalità di compilazione delle fatture elettroniche

Per le fatture elettroniche relative a prodotti soggetti a CUN, è obbligatorio utilizzare il tracciato xml della fattura ordinaria.

Per ciascun prodotto, occorre compilare il blocco 2.2.1.16 come segue:

– Campo 2.2.1.16.1: inserire la dicitura “CUN”;
– Campo 2.2.1.16.2: inserire il codice identificativo del prodotto (codice CUN) pubblicato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Finalità e monitoraggio

I dati indicati (codice CUN, unità di misura, quantità e prezzo totale) verranno trasmessi settimanalmente dall’Agenzia delle Entrate, in forma anonima e aggregata, alla segreteria tecnica delle CUN. Tale flusso è finalizzato alla redazione di report informativi sulla trasparenza dei mercati.

Decorrenza

Il provvedimento non riporta una decorrenza dell’obbligo che, quindi, si dovrebbe intendere come immediata.

L’area fiscale di Asti Agricoltura è a disposizione per ogni informazione e/o per assistenza alla compilazione della fattura qualora effettuata con il programma concesso in uso dalla scrivente

In allegato il provvedimento del Masaf con gli aggiornamenti in questione

elenco codici cun_rev 31 marzo 2026

Marzo 27, 2026
https://confagriasti.it/wp-content/uploads/2026/03/uova-.jpg 1282 1920 Marco Cerruti https://confagriasti.it/wp-content/uploads/2021/02/logo_asti_agricoltura_new.jpg Marco Cerruti2026-03-27 11:29:242026-04-02 22:27:11INDICAZIONE DEL CODICE IDENTIFICATIVO DEI PRODOTTI CUN NELLE FATTURE ELETTRONICHE PER LE CESSIONI DI UOVA, CARNE SUINA E ANIMALI VIVI DELLA SPECIE SUINA
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NUOVA “PACE FISCALE” 2026: COSA CAMBIA E COME ADERIRE

Notevoli vantaggi con la Rottamazione-Quinqueis per gli operatori del settore primario che hanno pendenze con l’Agenzia delle Entrate

Fra le novità introdotte dall’ultima finanziaria vi è anche la c.d. “Rottamazione-quinquies”, la quinta versione della definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. L’obiettivo dichiarato dal Governo è duplice: da un lato permettere ai cittadini e alle imprese di ripulire il proprio “cassetto fiscale” dalle pendenze storiche e,

al contempo, concentrare l’agevolazione su quei debiti considerati più “sostenibili”, ovvero legati a dichiarazioni fiscali e contributive regolarmente presentate, ma non versate.
La nuova rottamazione non è quindi un “colpo di spugna” indistinto. Riguarda i carichi affidati alla riscossione in un arco temporale molto ampio, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Tuttavia, la selezione è rigorosa, possono essere definiti in via agevolata:

· Debiti tributari derivanti da liquidazioni e controlli automatici delle dichiarazioni (IRPEF, IRES, IVA);

· Contributi previdenziali INPS (purché non derivino da accertamenti d’ufficio);

· Alcune tipologie di sanzioni amministrative statali.

Restano invece esclusi, salvo diversa indicazione degli enti locali, i tributi territoriali (come IMU o TARI), le imposte indirette (successioni, donazioni, registro) e i carichi non legati a dichiarazioni periodiche.
Il beneficio per chi aderisce è concreto. Il contribuente dovrà versare esclusivamente la quota capitale (il debito originario) e le spese per le procedure esecutive o di notifica. Vengono, invece, completamente cancellate le sanzioni pecuniarie, gli interessi di mora e l’aggio di riscossione.
Per favorire, poi, il rientro è prevista una flessibilità nei pagamenti senza precedenti nel passato: il debito potrà essere spalmato in un massimo di 54 rate bimestrali (circa 9 anni), con un tasso di interesse agevolato fissato al 3% annuo.
Sebbene i modelli ufficiali verranno rilasciati nei prossimi mesi, il cronoprogramma è già tracciato. La domanda di adesione andrà presentata esclusivamente online sul portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il primo appuntamento con la cassa (rata unica o prima rata del piano) è fissato per luglio 2026.
Come contropartita alla notevole dilazione che la rottamazione prevede vi è, però, un estremo rigore richiesto dal contribuente in fase di pagamento. Il mancato o tardivo pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza immediata dai benefici. In quel caso, il debito originario risorge con l’intero carico di sanzioni e interessi precedentemente stralciati.
Il provvedimento riveste un’importanza strategica per il settore primario. Per le imprese agricole e i datori di lavoro la misura rappresenta una via preferenziale per regolarizzare le ritenute fiscali e i contributi previdenziali dei dipendenti, oltre che la propria posizione personale. “Si tratta di un’opportunità significativa che va valutata con estrema attenzione” spiegano dagli uffici di Confagricoltura, che ha già attivato le proprie strutture territoriali per assistere i soci. “Non è una scelta automatica: bisogna analizzare la convenienza effettiva e la sostenibilità del piano di rateazione nel lungo periodo”.

Gennaio 22, 2026
https://confagriasti.it/wp-content/uploads/2026/01/finance-healthcare-intertwined-money-care-generated-by-ai-scaled.jpg 1463 2560 Marco Cerruti https://confagriasti.it/wp-content/uploads/2021/02/logo_asti_agricoltura_new.jpg Marco Cerruti2026-01-22 23:01:442026-01-23 12:17:02NUOVA “PACE FISCALE” 2026: COSA CAMBIA E COME ADERIRE
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LE NUOVE DISPOSIZIONI FISCALI PER LE ATTIVITÀ AGRICOLE “INNOVATIVE”

Novità importanti per un passaggio storico nella fiscalità agricola che riconosce e regolamenta le nuove forme di produzione vegetale ad alta tecnologia. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Il settore agricolo negli ultimi anni è stato sempre più trainato da innovazione tecnologica e sostenibilità. Elementi che lo hanno posto al centro di una profonda trasformazione che ha richiesto anche un aggiornamento normativo, anche sul piano fiscale. Con il D.Lgs. n. 192/2024, emanato in attuazione della Legge delega n. 111/2023, il legislatore ha infatti introdotto importanti modifiche all’articolo 32 del TUIR, ridefinendo la tassazione delle attività agricole per allinearla alle nuove modalità produttive.
Tra le principali innovazioni figura la lettera b-bis) dell’art. 32, che riconosce come produttive di reddito agrario anche le attività dirette alla produzione di vegetali mediante sistemi di coltivazione evoluti (come vertical farm e colture idroponiche) realizzate all’interno di immobili accatastati anche con destinazione non agricola, inclusi fabbricati industriali, commerciali o artigianali anche riconvertiti.
Con la recente circolare n. 12/E/2025, l’Agenzia delle Entrate ha poi fornito chiarimenti interpretativi, precisando che la norma si applica solo in presenza di due condizioni fondamentali: uso dei «più evoluti sistemi di coltivazione», non tradizionali;
svolgimento dell’attività all’interno di immobili iscritti al Catasto fabbricati nelle categorie indicate (C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10).
In assenza di uno dei due requisiti, ad esempio nel caso di serre “leggere” non accatastabili, l’attività rientra nella disciplina ordinaria della lett. b) dell’art. 32 TUIR.
Fino all’emanazione del decreto attuativo previsto dal comma 3-bis dell’art. 32, la norma prevede, poi, una disciplina transitoria: il reddito agrario si calcola sulla base della superficie catastale dell’immobile, applicando la tariffa d’estimo più alta della provincia incrementata del 400%. Le attività eccedenti il doppio della superficie di riferimento generano, invece, reddito d’impresa, soggetto a rivalutazione del 70% e 30%.
Anche per il reddito dominicale è prevista una doppia disciplina da attuarsi in base alle differenti fasi, transitoria e a regime, con un calcolo analogo a quello del reddito agrario e incremento del 400%. Tuttavia, il reddito dominicale non potrà essere inferiore alla rendita catastale rivalutata dell’immobile utilizzato per la produzione.
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che le agevolazioni fiscali per coltivatori diretti, IAP e giovani imprenditori agricoli non si applicano alle attività disciplinate dalla lett. b-bis), in quanto riferite ai “terreni” e non agli “immobili” destinati a coltivazioni innovative.
Novità importanti che rappresentano un passaggio storico nella fiscalità agricola, riconoscendo e regolamentando le nuove forme di produzione vegetale ad alta tecnologia. Tuttavia, la fase di prima applicazione richiederà grande attenzione da parte degli operatori, in attesa dei decreti attuativi che definiranno in modo definitivo criteri e parametri di calcolo.

Ottobre 31, 2025
https://confagriasti.it/wp-content/uploads/2025/10/paprika-2345580_1280.jpg 853 1280 Marco Cerruti https://confagriasti.it/wp-content/uploads/2021/02/logo_asti_agricoltura_new.jpg Marco Cerruti2025-10-31 11:38:322025-10-31 11:43:07LE NUOVE DISPOSIZIONI FISCALI PER LE ATTIVITÀ AGRICOLE “INNOVATIVE”
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ATECO: DAL 1° APRILE ENTRATI IN VIGORE I NUOVI CODICI ATECO

Dal 1° aprile scorso sono entrati in vigore i nuovi codici Ateco 2025, disponibili sul sito dell’Istat, che vanno applicati in sostituzione della precedente versione 2007. L’Ateco è la classificazione delle attività economiche utilizzata dall’Istat per finalità statistiche. E’ inoltre utile ad altre istituzioni per finalità di carattere amministrativo (Es.: iscrizione al Registro delle Imprese e fiscali, atti e dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle Entrate, etc).
L’Istat mette a disposizione strumenti per ricercare, individuare e descrivere le diverse attività economiche e il relativo codice di identificazione. E’ stata elaborata una tavola di raccordo, di conversione o di corrispondenza tra la classificazione Ateco 2025, che comprende 3.257 voci divise in 22 sezioni, e la precedente.
L’agricoltura, silvicoltura e pesca rientrano nella sezione A. I cambiamenti rispetto alla versione precedente riguarda la classe 01.63, dedicata alle attività successive alla raccolta e lavorazione delle sementi per la semina, risultato dell’accorpamento delle precedenti classi 01.63 e 01.64. E’ poi stata introdotta una nuova classe 03.30 dedicata alle attività di supporto alla pesca e all’acquacoltura.
E’ necessario provvedere all’aggiornamento dei codici di attività, negli atti amministrativi e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle Entrate e in ogni altra istanza. Come precisato dalla risoluzione n. 24/e dell’Agenzia delle Entrate, la nuova classificazione 2025 non comporta l’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione dei dati.
Tuttavia, il contribuente, in occasione della prima dichiarazione di variazione effettuata ai sensi delle vigenti disposizioni oppure quando previsto da specifiche normative e regolamenti, comunica i codici delle attività esercitate coerentemente con la nuova classificazione. Coloro che sono iscritti al Registro delle imprese sono tenuti a presentare dichiarazione di variazione dei dati utilizzando la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere. In alternativa il contribuente dovrà utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Aprile 17, 2025
https://confagriasti.it/wp-content/uploads/2025/04/LOGO-ISTAT-ATECO.jpg 333 500 Marco Cerruti https://confagriasti.it/wp-content/uploads/2021/02/logo_asti_agricoltura_new.jpg Marco Cerruti2025-04-17 13:58:432025-04-17 14:13:16ATECO: DAL 1° APRILE ENTRATI IN VIGORE I NUOVI CODICI ATECO
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BIOGAS, L’AGENZIA DELLE ENTRATE CONFERMA IL CRITERIO DI TASSAZIONE INDICATO DA CONFAGRICOLTURA. SODDISFAZIONE DEI PRODUTTORI

L’indirizzo interpretativo fornito dall’Agenzia delle Entrate per dare soluzione al sistema di tassazione degli impianti di biogas va nella giusta direzione auspicata da Confagricoltura. Esprimiamo, perciò, una valutazione positiva e un particolare apprezzamento per la chiarezza.
Con le direttive impartite dall’Agenzia, infatti, si conferma la correttezza del criterio di tassazione che la Confederazione aveva indicato sin dall’entrata in vigore, nel 2014, delle norme sulla determinazione forfetizzata dell’imponibile derivante dall’attività di produzione di energia da biogas, basata sui prezzi medi zonali indicati dallo stesso GSE, con esclusione della quota incentivante compresa nella tariffa omnicomprensiva.
Il chiarimento ufficiale fornito oggi dall’Agenzia si fonda sulle finalità che le norme intendevano perseguire, dirette a non discriminare con diversi sistemi di tassazione i produttori di agroenergie in base alle differenti fonti di produzione dell’energia da impianti fotovoltaici o da fonti di origine agroforestali (biogas). L’indirizzo conferisce certezza ai comportamenti tenuti dagli imprenditori del settore, in conformità con la giusta interpretazione delle disposizioni di riferimento.
Si chiude, così, una lunga vicenda che ha visto coinvolte varie amministrazioni competenti (ministero dell’Economia e delle Finanze, ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, GSE) che hanno in questi anni dialogato con Confagricoltura fino alla giusta interpretazione emanata dall’Agenzia delle Entrate, che pone finalmente chiarezza ai dubbi sull’applicazione della normativa.

Marzo 6, 2025
https://confagriasti.it/wp-content/uploads/2020/09/biogas-scaled.jpg 1713 2560 Marco Cerruti https://confagriasti.it/wp-content/uploads/2021/02/logo_asti_agricoltura_new.jpg Marco Cerruti2025-03-06 21:13:372025-03-06 21:13:37BIOGAS, L’AGENZIA DELLE ENTRATE CONFERMA IL CRITERIO DI TASSAZIONE INDICATO DA CONFAGRICOLTURA. SODDISFAZIONE DEI PRODUTTORI
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