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Confagricoltura accoglie con soddisfazione l’estensione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dei crediti d’imposta 4.0 relativi agli investimenti precedenti al 2023, anche se interconnessi successivamente.
Come richiesto urgentemente dalla Confederazione, l’Agenzia, con una Faq pubblicata stamattina, ha informato di aver modificato la precedente applicazione restrittiva delle disposizioni previste dall’articolo 6, comma 3, del decreto-legge sulle Misure urgenti in materia di compensazione d’imposta 4.0 (n. 39 del 2024).
Adesso manca soltanto l’emanazione di un decreto dedicato da parte del ministero delle Imprese e del Made in Italy. Dopo quest’ultimo passo le aziende del settore primario potranno utilizzare i crediti maturati tra il 2023 e il 2024 a compensazione degli investimenti in nuovi beni materiali strumentali.
In base ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, il credito d’imposta sarà compensabile anche per gli investimenti effettuati tra il 2020 al 2022. Termine che si estende nel caso in cui l’ordine di acquisto sia stato effettuato e accettato entro il 31 dicembre 2022 e sia stato versato un acconto non inferiore al 20% del costo totale

Gli acquisti di terreni sono in ripresa ma i prezzi sono rimasti sostanzialmente stabili, indeboliti dall’inflazione: al contrario delle locazioni che sono invece decollate sulla scia della diffusione dell’agrivoltaico. Il mercato fondiario è tornato a crescere: è aumentato del 59% nel 2021 rispetto al 2020, secondo i dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare, con punte del 70% nelle regioni del Nord Ovest e del Centro Italia. I dati dell’Agenzia delle Entrate confermano la tendenza anche nel 2022 con un’ulteriore crescita del 15% nel primo trimestre. Per le attività di compravendita, c’è un aumento del 30% degli atti registrati.
Sul mercato degli affitti, i prezzi si aggirano fra i 2.500 e i 3.500 euro all’ettaro all’anno con contratti minimi di 20 anni. Secondo l’ultimo censimento dell’Istat metà della superficie agricola nazionale è ormai coltivata da aziende con contratti d’affitto (5 milioni di ettari) o di comodato gratuito (1,2 milioni ettari).
L’incremento negli ultimi dieci anni è stato del 27%, mentre le aziende con terreni solo in proprietà si sono ridotte drasticamente sia come numero (-44%) che come estensione (-28%), a fronte di una crescita di quelle con terreni solo in affitto del 39% in numero e del 63% in superficie.

Dati Fonti Istat

Con il suo provvedimento n. 2023/24252 del 26 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha definito le scadenze relative alle comunicazioni delle cessioni dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici.

Tali crediti erano stati in un primo momento ammessi fino al mese di novembre 2022, poi, con un secondo intervento normativo, estesi anche al mese di dicembre 2022.

Il provvedimento si applica ai seguenti crediti d’imposta:

– credito d’imposta (40%) a favore delle imprese energivore, in relazione alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022;

– credito d’imposta (40%) a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022;

– credito d’imposta (30%) a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese energivore, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022;

– credito d’imposta (40%) a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022.

I crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite Modello F24, entro il 30 settembre 2023.
In alternativa, tali crediti possono essere ceduti in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, del Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176, secondo le modalità e i termini definiti dal provvedimento sopra citato e dal provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022.
La cessione può essere comunicata all’Agenzia delle Entrate dal 26 gennaio al 20 settembre 2023.

In allegato il prospetto preparato dall’area fiscale della Confagricoltura di Asti

schema credito imposta aiuti, aiuti bis e ter 1-2023

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso noto le modalità telematiche per la presentazione delle domande di adesione alla nuova sanatoria per la rottamazione dei ruoli risultanti dai carichi affidati all’agente della riscossione dal 01.01.2000 al 30.06.2022 anche se contenuti in cartelle non notificate. Inoltre, rientrano nella definizione agevolata anche i carichi interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione già in essere ovvero oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una o più delle rate del precedente piano di pagamento.
La procedura di definizione prevede lo stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei ruoli, nonché degli interessi di mora e degli aggi di riscossione. In breve, sono dovuti unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica.
Per accedere alla definizione agevolata deve essere presentata apposita domanda entro il prossimo 30.04.2023 indicando il numero delle rate in cui si intende pagare il debito, per un numero massimo di diciotto rate, con contestuale rinuncia ai giudizi pendenti. Resta comunque fermo l’annullamento “automatico” delle cartelle fino a 1.000 euro contenute nei carichi affidati dal 2000 al 2015.
Successivamente, entro il 30 giugno 2023 l’Agenzia delle entrate-Riscossione provvede a liquidare gli importi da versare, al netto di quanto già pagato o oggetto di “stralcio” automatico.
Il pagamento rateizzato prevede il versamento delle prime due rate con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di definizione agevolata, le restanti rate invece saranno, tra loro, di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.
Per i carichi relativi alle sanzioni per violazioni del Codice della strada (multe), nonché alle altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), la definizione prevede il non pagamento unicamente delle somme dovute a titolo di interessi, compresi quelli di mora e delle somme dovute a titolo di aggio.
Sono previste due modalità alternative per presentare la domanda:
1. utilizzando l’area riservata del sito web dell’Agenzia entrate riscossione, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi, indicando le cartelle o gli avvisi per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla definizione agevolata;
2. accedendo all’ area pubblica compilando un apposito form e allegando un documento di riconoscimento, specificando l’indirizzo e-mail a cui sarà inviata la ricevuta della domanda di adesione.
In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
Una volta presentata la domanda di adesione sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2023), i debiti per le somme dovute a titolo di definizione agevolata e gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.
Alla stessa data, le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la domanda per la “Rottamazione-quater” sono automaticamente revocate. In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione.
Infine, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Gli uffici fiscali della Confagricoltura di Asti sono a disposizione per fornire ulteriori informazioni.

L’Agenzia delle Entrate si è recentemente espressa riguardo a un aspetto che potrebbe diventare presto piuttosto importante per i bilanci delle aziende agricole, cioè se il reddito derivante dell’eventuale remunerazione per l’anidride carbonica (CO2) sequestrata nel suolo tramite processi produttivi virtuosi correlati alla coltivazione delle piante possa essere ricompreso in quello agrario.
Richiamando il terzo comma dell’articolo 2135 del Codice Civile, nel quale sono elencate le attività agricole connesse esercitabili dall’impresa agricola, l’Agenzia delle Entrate, ha precisato che, in mancanza di una specifica disposizione di legge che, come ad esempio è avvenuto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, definisca la cessione delle quote di emissione derivanti dal sequestro di CO2, questa non può essere inquadrata come “fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata” e quindi non è configurabile come attività agricola connessa.
Di conseguenza, gli eventuali proventi derivanti dalla commercializzazione dei crediti di carbonio concorrerebbero alla formazione del reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 85 del TUIR.
Ai fini IVA, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la cessione a terzi delle quote di CO2 prodotta sia da assimilare ad una prestazione di servizi, così che per tali cessioni si renderebbe applicabile il regime ordinario di determinazione dell’imposta.
Sul tema è stata anche presentata un’interrogazione parlamentare in quanto tale attività rientra tra gli obiettivi del Regolamento n. 2018/841/UE relativo alla riduzione della CO2. Il Regolamento prevede che gli Stati membri si impegnino a garantire che le emissioni contabilizzate di gas ad effetto serra siano interamente compensate da una equivalente rimozione di anidride carbonica, anche attraverso il sequestro della CO2 nel suolo o nelle piante, a condizione che non rientri in circolo (ad esempio con la combustione del legname prodotto).
La risposta della Commissione Finanze all’interrogazione è stata quella di ribadire la necessità di una specifica norma di legge che includa questo tipo di attività tra quelle agricole definite dall’art. 2135, Codice Civile. Al momento quindi le imprese agricole che dovessero cedere tali titoli o quote corrono il rischio di vedersi contestare la qualifica di società agricola per il venir meno del requisito dell’esercizio esclusivo delle attività agricole o anche della qualifica di imprenditore agricolo professionale.