,

DECRETO LIQUIDITÀ: LE PRIME INDICAZIONI DA PARTE DI CONFAGRICOLTURA ASTI

PRIME INDICAZIONI SUL DECRETO LIQUIDITÀ

 

E’ stato pubblicato sulla G.U. il Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020 che introduce misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese a seguito dell’emergenza Covid-19, nonché alcune disposizioni in materia di lavoro.

In attesa del via libera della Commissione Europea e dell’emanazione delle circolari esplicative, forniamo le prime indicazioni, informando che l’ABI ha già fornito a sua volta prime istruzioni agli istituti bancari.

 

Accesso al credito e sostegno alla liquidità e agli investimenti

Le misure adottate prevedono garanzie da parte dello Stato attraverso la società SACE  del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, in favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma.

In particolare, la garanzia coprirà tra il 70% e il 90% dell’importo finanziato, a seconda delle dimensioni dell’impresa, ed è subordinata a una serie di condizioni tra le quali l’impossibilità di distribuzione dei dividendi da parte dell’impresa beneficiaria per i successivi dodici mesi e la necessaria destinazione del finanziamento per sostenere spese ad attività produttive localizzate in Italia.

Nello specifico:

  • le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro ottengono una copertura pari al 90% dell’importo del finanziamento richiesto e per queste è prevista una procedura semplificata per l’accesso alla garanzia;
  • la copertura scende all’80% per imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro e al 70% per le imprese con fatturato sopra i 5 miliardi;
  • l’importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall’azienda;
  • per le piccole e medie imprese, anche individuali o partite Iva l’accesso alla garanzia rilasciata da SACE sarà gratuito.

La garanzia viene offerta entro il 31/12/2020 per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni con la possibilità di avvalersi di un periodo di pre-ammortamento di 24 mesi.

Per accedere a questa garanzia di SACE sarà necessario aver già utilizzato pienamente la capacità di accesso al Fondo centrale di garanzia PMI (rimane al momento da verificare questa regola per le aziende agricole che non possono accedere al fondo se non tramite confidi).

Ricordiamo che, come già previsto dal decreto Cura Italia, il Fondo di garanzia interviene a titolo gratuito fino ad un importo massimo garantito di 5 milioni di euro. A tal proposito si precisa che In questo decreto Liquidità si forniscono ulteriori delucidazioni sulle modalità di intervento di tale fondo e si prevede espressamente che possano accedere ad un’analoga forma di garanzia anche le imprese agricole, per le quali la garanzia verrà prestata direttamente da ISMEA grazie alla apposita assegnazione di una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro.

Le domande dovranno essere presentate direttamente all’istituto bancario che erogherà il finanziamento.

 

Misure per garantire la continuità delle aziende

Il decreto prevede una serie di misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese nella fase dell’emergenza, con particolare riguardo a quelle che prima della crisi erano in equilibrio e presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale.

Tale intervento avviene:

  • in sede di redazione del bilancio in corso, valutando i criteri di prudenza e di continuità alla luce della situazione emergente dall’ultimo bilancio chiuso;
  • disattivando le cause di scioglimento societario per riduzione o perdita del capitale sociale.

Accanto a queste due misure a protezione diretta della società se ne affianca una terza che è volta a favorire il coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento verso la società, disattivando in questa fase i meccanismi che in via ordinaria li pongono in secondo piano rispetto ai creditori.

Vi sono poi misure che riguardano la disciplina del fallimento e che, nell’insieme, sono volte in questa fase a:

  • sottrarre le imprese all’apertura del fallimento e alle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza, sino a quando durerà l’emergenza;
  • sterilizzare il periodo dell’emergenza ai fini del calcolo delle azioni a tutela dei creditori (quindi quando il periodo emergenziale sarà passato, i creditori potranno se del caso proporre le azioni).

 

Misure fiscali e contabili

Si interviene con norme urgenti per il rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese.

In particolare, si prevede la sospensione dei versamenti di Iva, ritenute e contributi per i mesi di aprile e maggio, in aggiunta a quelle già previste con il “Cura Italia”.
Nel dettaglio:

  • IVA, ritenute e contributi sospesi per soggetti con calo di fatturato di almeno il 33% per ricavi/compensi sotto i 50 milioni di euro;
  • sono sospesi in ogni caso i detti versamenti per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019;
  • ripresa dei versamenti al 30 giugno, con la possibilità di rateizzazione in 5 rate

Per avere diritto alla sospensione dei termini per i mesi di aprile e maggio, l’azienda dovrà dimostrare di aver subito una diminuzione del fatturato di almeno il 33% nei mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.

È esteso al 16 aprile il termine per i versamenti in scadenza il 20 marzo scorso e la scadenza per l’invio della Certificazione Unica è stata prorogata dal 31 marzo al 30 aprile.

Inoltre, il credito d’imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro viene allargato anche all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e occhiali.

 

Disposizioni in materia di lavoro

Le disposizioni previste all’art. 19 (cassa integrazione e assegno FIS) e all’art. 22 (cassa integrazione in deroga) del Decreto “Cura Italia”, si applicano anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020

 

Ulteriori disposizioni

Il decreto prevede, infine lo spostamento, dal 15 aprile all’11 maggio, del termine concernente il rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, nonché la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (indagini preliminari, adozione di provvedimenti giudiziari e deposito della loro motivazione, proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali). Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie.

Non appena le varie circolari esplicative verranno pubblicate potremo fornire informazioni più dettagliate.

 

In allegato le misure fiscali del Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020 illustrate dall’Agenzia delle Entrate

 

DecretoLegge23_8_4_20 Agenzia Entrate