IMPIANTI A BIOMASSE, C’È LA POSSIBILITÀ DI INCREMENTARE LA PRODUZIONE ELETTRICA

Con la legge n. 79/2022 è stata estesa agli impianti a biomasse di potenza fino ad 1 MW la così detta misura “Sblocca motori”, introdotta dall’articolo 5 bis “Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas” del D.L. 21/2022.
Così come già previsto per il biogas, anche per gli impianti a biomasse realizzati in ambito agricolo (impianti qualificati all’uso di biomasse agroforestali) ed entrati in esercizio prima del 20 maggio 2022 sarà dunque consentito il pieno utilizzo della capacità tecnica installata per la produzione di energia elettrica oltre la potenza nominale e quella in immissione già contrattualizzata, nei limiti della connessione alla rete.
In ogni caso però occorrerà verificare che l’impianto continui a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale.
L’incremento di produzione potrà essere realizzato alle seguenti condizioni:
a) la produzione di energia elettrica aggiuntiva rispetto alla potenza nominale dell’impianto non è incentivata, per cui non ci sono effetti sulle bollette e sugli oneri generali di sistema;
b) l’ulteriore utilizzo di capacità produttiva nei limiti del 20% dei parametri vigenti non è subordinato all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati;
c) l’utilizzo di capacità produttiva oltre il limite del 20%, richiede una modifica del contratto esistente di connessione alla rete.
L’ulteriore capacità di produzione elettrica è indipendentemente dalle soglie di potenza fissate sul piano amministrativo ai fini dell’accesso agli incentivi (999 KW) e non compromette l’incentivo già assegnato.
I produttori interessati ad incrementare la produzione di energia, per procedere all’immissione in rete, dovranno attendere – anche se non espressamente previsto nella legge – la definizione da parte del GSE delle modalità e degli strumenti con i quali procedere, nonché a definire le condizioni di ritiro della quota aggiuntiva (tipologia contratto, prezzo, ecc.), anche per non rischiare di contravvenire agli impegni legati alle convenzioni di ritiro in tariffa onnicomprensiva in essere.