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In risposta ad appositi quesiti formulati dalle associazioni di categoria, tra cui Confagricoltura, l’Agenzia delle Entrate – con la circolare n. 9 del 23 luglio scorso – ha fornito importanti chiarimenti in ordine agli aspetti applicativi della normativa riguardante il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, di cui alla legge di bilancio 2021 e alla legge di bilancio 2020.

In particolare:

 

Trasferimento del credito d’imposta dalle società di persone ai propri soci

Questo chiarimento risulta particolarmente importante in quanto in molti casi le società agricole non hanno la possibilità di compensare il credito d’imposta con debiti tributari (che spesso si riducono alla semplice imposta sul valore aggiunto) o previdenziali (limitati molte volte ai soli contributi sui lavoratori dipendenti).

Consentendo la trasferibilità del credito della società ai soci, si apre per questi ultimi la possibilità di compensare il credito stesso con debiti tributari e previdenziali del socio (es. imposte proprie o contributi INPS CD/IAP).

 

Utilizzo del credito d’imposta negli anni successivi anche oltre il triennio canonico di riferimento

Nel caso dunque non fosse possibile esaurire il credito nel triennio sarà possibile utilizzarlo negli anni successivi. Anche questo chiarimento risulta particolarmente importante in quanto evita di fatto il rischio di perdere parte del credito maturato per il solo fatto di non riuscire ad utilizzare in compensazione l’intero importo spettante.

 

Possibilità di trasferire il credito d’imposta nel caso di conferimento d’azienda e di altre operazioni straordinarie e di successione dell’imprenditore mortis causa

Anche per la circostanza riguardante la cessione/donazione d’azienda o della trasformazione in diversa natura giuridica (es. da ditta individuale a società o viceversa) viene confermata la possibilità di trasferire il credito nell’ambito dell’operazione straordinaria.

La stessa possibilità viene consentita nel caso di trasferimento a seguito di decesso dell’imprenditore e passaggio dell’azienda ad un erede.

 

Modalità di fruizione del credito d’imposta per gli acquisti effettuati nel periodo dal 16 novembre 2020 al 30 giugno 2021

Come noto per gli acquisti effettuati nel periodo dal 16 novembre 2020 al 30 giugno 2021., viene a verificarsi una parziale sovrapponibilità della nuova disciplina (credito d’imposta del 50% con utilizzo triennale nel caso di beni 4.0 oppure del 10% con utilizzo in unico esercizio nel caso di beni non 4.0) con quella previgente (credito d’imposta del 40% con utilizzo quinquennale nel caso di beni 4.0 o del 6% con utilizzo quinquennale nel caso di beni no 4.0).

Secondo l’Agenzia Entrate il coordinamento delle due discipline agevolative sul piano temporale deve avvenire distinguendo il caso degli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020, vale a dire anteriormente alla decorrenza della nuova disciplina, si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20%, dal caso degli investimenti per i quali alla suddetta data non risultino verificate tali condizioni.

Nel primo caso, si ritiene che gli investimenti, sempre se effettuati (vale a dire completati) entro il 30 giugno 2021, restino incardinati nella precedente disciplina di cui alla legge di bilancio 2020 (credito d’imposta del 40% con utilizzo quinquennale nel caso di beni 4.0 o del 6% con utilizzo quinquennale nel caso di beni no 4.0); nel secondo caso si rende applicabile la nuova disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2021 (credito d’imposta del 50% con utilizzo triennale nel caso di beni 4.0 oppure del 10% con utilizzo in unico esercizio nel caso di beni non 4.0).

 

Utilizzo credito nel caso di non coincidenza fra messa in funzione ed interconnessione del bene

Viene chiarito il meccanismo che consente di utilizzare il credito d’imposta in misura ridotta nel caso di non coincidenza fra la messa in funzione del bene e la sua interconnessione alla rete dati. Quindi, nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur senza essere interconnesso, il contribuente può godere del credito d’imposta “in misura ridotta” fino all’anno precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione oppure può decidere di attendere l’interconnessione e fruire del credito di imposta “in misura piena” da tale momento.

 

Viene inoltre confermata la possibilità di utilizzo del credito d’imposta nell’ambito delle reti d’impresa e la facoltà dell’utilizzazione del credito stesso per gli acquisti dei beni “ordinari” in un’unica soluzione.

 

L’area fiscale di Asti Agricoltura è a disposizione per fornire ulteriori indicazioni e chiarimenti in merito.

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello da utilizzare per richiedere il contributo a fondo perduto di cui al Decreto Sostegni-bis, alternativo a quello automatico.
Dal 7 luglio e fino al 2 settembre gli intermediari abilitati potranno presentare le istanze per conto dei contribuenti. Possono beneficiare di questo contributo tutte le imprese e i professionisti, comprese le imprese agricole tassate in base al reddito catastale agrario. I requisiti necessari sono due:

– aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro;
– aver avuto un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 di almeno il 30% rispetto al periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020.

È alternativo rispetto al contributo automatico, cioè quello erogato a tutti i soggetti che avevano ottenuto il contributo di cui al decreto Sostegni nei mesi di maggio e aprile scorsi. Questi soggetti potranno chiedere l’eventuale maggior importo di questo contributo rispetto al precedente.
L’importo del contributo spettante si calcola applicando specifiche percentuali alla differenza tra le due medie mensili; non è previsto un importo minimo. Si può scegliere tra l’accredito del contributo su conto corrente e il riconoscimento di un credito di imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24. I nostri uffici sono a disposizione degli Associati per tutti i conteggi e gli adempimenti necessari.

Aderendo alle richieste di Confagricoltura, l’Agenzia delle Entrate ha sbloccato il meccanismo dichiarativo che non permetteva che Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0. maturato da una società di persone potesse essere attribuito per trasparenza ai soci. L’Agenzia ha in particolare corretto le specifiche tecniche delle istruzioni ministeriali alla dichiarazione dei redditi 2021 dove tale facoltà non veniva riconosciuta, arrecando non pochi problemi ai nostri soci che, avendo pianificato i loro investimenti in base al credito 4.0, aspettavano il riconoscimento in dichiarazione di tale beneficio, per poterlo immediatamente utilizzare per compensare i propri debiti tributari e contributivi.
Il risolutivo intervento di Confagricoltura si è basato su una conclusione a cui era giunta in passato la stessa amministrazione finanziaria, che con un’apposita risoluzione del 2003, ha stabilito che possono essere trasferite ai soci le agevolazioni concesse alle imprese sotto forma di credito di imposta mediante attribuzione i soci del credito inutilizzato dalla società.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 15/06/2021, è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 83/2021, che recepisce nel nostro ordinamento gli artt. 2 e 3 della Direttiva 2017/2455/UE, nonché la Direttiva 2019/1995/UE. Le disposizioni fanno parte del pacchetto di misure volte a riformare l’applicazione dell’IVA sul commercio elettronico, con lo scopo di facilitare le operazioni transfrontaliere.
In particolare il decreto, modificando alcuni articoli del DPR. n. 633/72, e del DL n. 331/93, contempla:
a) la riforma della disciplina delle vendite intracomunitarie a distanza;
b) l’estensione dello sportello unico (MOSS);
c) la soppressione della franchigia IVA per i beni di importazione di valore fino a 22 euro e la modifica delle disposizioni relative all’importazione di beni di provenienza extra-UE di valore fino a 150 euro.
Più precisamente il decreto, introducendo il nuovo articolo 38-bis nel testo del D.L. n. 331/93, fornisce la definizione di vendite a distanza intracomunitarie di beni, intendendo per tali “le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, da un territorio terzo o paese terzo con arrivo della spedizione o del trasporto in uno Stato membro dell’Unione europea a destinazione di persone fisiche non soggetti d’imposta, o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell’articolo 72 del DPR. n. 633/72, ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa.”
Una delle novità più di rilievo introdotte dal decreto è relativa all’introduzione di una nuova soglia unica di 10.000 euro per le vendite intracomunitarie a distanza (definizione che comprende principalmente, ma non solo, il commercio via internet verso consumatori privati), con l’obbligo, a partire dal 1° luglio 2021 (limite che si applicherà a tutti i Paesi dell’UE), in capo al cedente, di identificarsi ai fini IVA, e di versare l’imposta nel “Paese di destinazione”, nel caso di superamento della stessa soglia (da intendersi al netto dell’IVA). Nel calcolo della soglia, inoltre, si dovrà tener conto anche delle prestazioni di servizi di cui all’art. 7-octies del DPR. n. 633/72 (servizi elettronici, di telecomunicazione e di tele-radiodiffusione resi a privati consumatori di altri Paesi UE).
E’ fatta salva, tuttavia, la possibilità di optare per il nuovo regime dell’OSS, (One Stop Shop, ex MOSS), al fine di evitare gli obblighi su menzionati (identificazione e versamento dell’imposta nel Paese estero), e di regolarizzare, quindi, l’operazione di vendita, provvedendo al versamento dell’imposta nello Stato di appartenenza.
In parallelo, sempre dal 1° luglio 2021, sarà introdotto il regime IOSS per le vendite a consumatori finali, di beni importati da Paesi terzi in spedizioni di valore non superiore a 150 euro.
In definitiva, il nuovo sportello unico, che prenderà il via a partire dal 1° luglio p.v., contempla tre diverse tipologie di regime e-commerce:
– il regime “OSS UE”, per i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, (nonché per i soggetti passivi extra-UE con una stabile organizzazione in Italia, per i soggetti extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio UE, e per le interfacce elettroniche, per talune vendite a distanza Intra), che effettuano vendite a distanza e prestazioni di servizi B2C con spedizione e o trasporto di beni a partire dall’Italia nei riguardi di privati consumatori residenti in altri Stati membri UE. In tale caso è necessario utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Dal punto di vista operativo l’operatore commerciale interessato deve entrare nel sito www.agenziaentrate.gov.it ed effettuare l’accesso ai servizi Fisconline. Successivamente deve cliccare sulla sezione “Regime Iva mini One Stop Shop” nella quale potrà provvedere alla registrazione, presentare la dichiarazione IVA, effettuare i pagamenti, consultare i messaggi inviati per posta elettronica dall’Agenzia;
– il regime “OSS non-UE”, per i soggetti passivi extra-UE e privi di stabile organizzazione nel territorio UE, che prestano servizi verso privati consumatori e che devono compilare un modulo disponibile in italiano e in inglese nella sezione a libero accesso del sito dell’Agenzia delle entrate;
– il regime “IOSS”, per i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, per i soggetti passivi extra-UE con una stabile organizzazione in Italia e per i soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio UE, che effettuano vendite a distanza di beni importati di valore non superiore a 150 euro. In tale caso occorre compilare il modulo disponibile in italiano e inglese nella sezione a libero accesso del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Si ribadisce che l’adesione ai predetti servizi è facoltativo; in caso di opzione l’adesione ha effetto dal primo giorno del trimestre successivo alla registrazione; i soggetti già iscritti al MOSS, “migreranno” automaticamente al nuovo regime OSS.
Si precisa, inoltre, che, secondo quanto disposto dal MEF, con Comunicato del 29/04/2021, l’adesione al regime dell’OSS comporta quanto segue:
– l’IVA dovrà essere dichiarata e versata nell’ambito di tale sistema “speciale”;
– l’obbligo dichiarativo è trimestrale;
– eventuali modifiche delle dichiarazioni presentate dovranno essere “corrette” con una dichiarazione successiva da presentare entro 3 anni a partire da quella originaria;
– l’adesione comporta l’esonero dagli obblighi di fatturazione, di tenuta dei registri IVA, e della compilazione della dichiarazione annuale IVA;
– per ciò che concerne la fatturazione e la certificazione delle vendite nulla cambia. Le vendite dovranno essere fatturate solo in presenza di esplicita richiesta da parte del cliente. Nel caso in cui il cliente non richieda nessuna fattura rimarrà l’obbligo di compilazione dei corrispettivi (ricorrendone i presupposti);
– l’obbligo della conservazione documentale è di 10 anni;
Si fa presente, in chiusura, che, la definizione delle modalità operative di applicazione dei regimi in commento, è demandata a successivi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane. In quell’occasione forniremo informazioni più dettagliate.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 5/E del 14/05/2021 ha fornito chiarimenti in ordine all’applicazione dell’art. 1, commi 1-9, del D.L. n. 41/2021 che prevede la concessione di un contributo a fondo perduto, sulla falsariga della precedente erogazione del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del D.L. “Rilancio”, a favore degli operatori economici colpiti dall’epidemia COVID 19, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
Richiamando quanto già chiarito con le circolari n. 15/E e 22/E del 2020, in relazione al contributo a fondo perduto ex art. 25 del D.L. n. 34/2020 (Decreto “Rilancio”), nel caso in cui l’attività esercitata da una società di persone prosegua in capo all’unico socio superstite come impresa individuale, l’Agenzia conferma che il soggetto che è venuto ad esistenza a seguito della trasformazione (ditta individuale) può fruire del beneficio in commento assumendo l’ammontare dei ricavi riferibili all’azienda preesistente per quanto riguarda la soglia di accesso al contributo, e considerando il fatturato relativo all’azienda trasformata per il calcolo della riduzione dello stesso fatturato.
Nel ribadire che i contributi a fondo perduto corrisposti nell’ambito dell’emergenza COVID 19 sono diretti a sostenere gli operatori economici in conseguenza dei gravi effetti economici e finanziari che hanno subito a seguito della diffusione della pandemia, l’AdE conferma che gli stessi, da un punto di vista contabile e fiscale, assumono la natura di contributi in conto esercizio in quanto erogati ad integrazione di mancati ricavi registrati dal contribuente a causa della predetta emergenza. Tuttavia, in considerazione del loro carattere di eccezionalità non concorrono alla determinazione della soglia dei ricavi di accesso alla misura di sostegno e non si considerino ai fini del calcolo della riduzione del fatturato medio mensile.
In considerazione della natura economica dell’operazione di assegnazione/estromissione dei beni immobili ai soci da parte della società, che si sostanzia in una distribuzione in natura del patrimonio della società stessa, è precisato che tali operazioni non devono ritenersi riconducibili tra quelle relative alla nozione di fatturato, di cui al predetto art. 1, c. 4, del Decreto “Sostegni”, ancorché le stesse operazioni siano assimilabili, ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, alle cessioni dei beni ai soci.
Tale conclusione deriva dal fatto che la finalità dei contributi a fondo perduto, ancorati alla riduzione del fatturato, è principalmente quella di ristorare i soggetti che risultano maggiormente incisi dalla crisi economica conseguente alla pandemia, cercando di ripristinare, almeno in parte, il livello ordinario dei flussi di liquidità generati dalla propria attività, altrimenti mancanti.
Secondo il parere del’’AdE, atteso che “ai fini della riduzione del fatturato è necessario considerare tutte le somme del periodo di riferimento […], purché le stesse rappresentino ricavi dell’impresa di cui all’articolo 85 del TUIR (o compensi derivanti dall’esercizio di arti o professioni, di cui all’articolo 54, del medesimo TUIR)” e che, come riportato nel paragrafo 3.4 della circolare n. 22/2020, tale principio riguarda anche le somme che costituiscono altri componenti di reddito per cui non deve farsi riferimento esclusivamente ai predetti ricavi di cui all’articolo 85 del TUIR (ovvero ai compensi dell’articolo 54), le somme derivanti dalla cessione di terreni e annessi fabbricati rurali per le quali non è stata emessa fattura, in quanto si tratta di operazioni fuori campo IVA, ai sensi dell’articolo 2, c.3, lett. c), del D.P.R. n. 633 del 1972, concorrono anch’esse nell’ambito della nozione di fatturato, in quanto genererebbero altri componenti di reddito.