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La Regione Piemonte ha approvato le “Linee di Indirizzo per l’estensione della campagnavaccinale anti-SARS-CoV-2” che prevedono la possibilità, per le aziende produttive presenti sul territorio, di vaccinare i propri lavoratori che ne abbiano volontariamente manifestato l’interesse con la possibilità di estendere la vaccinazione anche ai famigliari in linea diretta (genitori, conviventi, figli). I lavoratori e i famigliari per fascia di età o categoria di rischio devono rientrare nei gruppi target della vaccinazione anti Covid.
La vaccinazione contro il Covid-19 effettuata nell’ambiente di lavoro, rappresenta un’iniziativa di sanità pubblica, finalizzata alla tutela della salute della collettività e non attiene strettamente alla prevenzione nei luoghi di lavoro. Pertanto la responsabilità generale e la supervisione dell’intero processo rimane in capo al Servizio Sanitario Regionale, per il tramite dell’Azienda Sanitaria di riferimento, che effettuerà i seguenti controlli:

– analisi delle manifestazioni di interesse ricevute
– suddivisione per provincia e costruzione mappatura logistica sul territorio piemontese
– attivazione delle aziende sanitarie di pertinenza territoriale con segnalazione delle aziende produttive di competenza
– realizzazione de parte delle aziende sanitarie dei sopralluoghi e autorizzazione delle sedi vaccinali.

Modalità di adesione

Come esplicitato nei principi generali le aziende, singolarmente o in gruppi organizzati, per il tramite delle associazioni di categoria, possono attivare punti vaccinali straordinari.
La manifestazione di interesse per la partecipazione alla campagna vaccinale anti Covid dovrà essere presentata dall’azienda nell’ambito della quale verrà allestito il punto vaccinale, anche qualora trattasi di gruppi organizzati, utilizzando lo specifico format. Anche le aziende che faranno riferimento a strutture sanitarie private dovranno manifestare il proprio interesse.

Il format debitamente compilato dovrà essere inviato entro il 10/05/2021 a:

– dirmei@pec.aslcittaditorino.it
– associazione di categoria di riferimento indicando nell’oggetto “Manifestazione di interesse punti straordinari vaccinazione provincia di …”

 

Presentazione Linee di Indirizzo

Linee di Indirizzo Punti Straordinari di Vaccinazione

Prot. 1726 UC SAE

Confagricoltura ha aderito al “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro”, sottoscritto tra il governo e le parti sociali.
Con il Protocollo viene data – commenta Sandro Gambuzza, vicepresidente di Confagricoltura con delega al Lavoro – una risposta concreta all’interesse manifestato da diverse imprese agricole associate di medie-grandi dimensioni a porre in essere tutte le iniziative necessarie per la vaccinazione dei propri dipendenti”.
Il settore primario, che ha confermato il suo ruolo strategico anche nell’emergenza sanitaria in atto, potrà dunque fornire il suo fattivo contributo alla realizzazione del Piano vaccinale nazionale, anche se il lavoro agricolo è classificato a “basso rischio” dall’INAIL rispetto al contagio da Covid. Infatti le denunce di infortunio sul lavoro da coronavirus segnalate dall’inizio dell’epidemia in agricoltura rappresentano soltanto l’1,5% del totale delle denunce pervenute (dati INAIL del 6-4-21).
L’adesione al Protocollo da parte delle imprese agricole è assolutamente volontario, ricorda Confagricoltura e potranno aderire tutti i datori di lavoro del settore, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, anche se, verosimilmente, saranno le imprese di certe dimensioni ad essere maggiormente interessate, potendo contare su spazi adeguati. In ogni caso l’adesione al piano di vaccinazione nei luoghi di lavoro potrà essere supportata o coordinata dalle sedi territoriali di Confagricoltura.
La somministrazione del vaccino potrà avvenire secondo tre diverse modalità: somministrazione diretta in azienda (con costi a carico del datore di lavoro, salvo i vaccini che saranno forniti dalle autorità sanitarie regionali); somministrazione in convenzione con strutture sanitarie private (anche per il tramite delle sedi territoriali di Confagricoltura); somministrazione per il tramite dell’INAIL (per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente ovvero non possano fare ricorso a strutture sanitarie private).
Attraverso la vaccinazione in azienda, le imprese agricole – conclude Sandro Gambuzza – vogliono fornire il loro contributo ad un ritorno graduale alla normalità, condizione necessaria per la ripresa economica del Paese”.

 

Con una risposta ad interpello del 28 luglio scorso, la n. 228 del 2020, l’Agenzia delle Entrate, ha fornito una serie di precisazioni, in relazione ad alcune attività connesse svolte dalle aziende agricole, facendo così chiarezza sul trattamento fiscale di talune fattispecie ricorrenti.
In particolare, con la suindicata risposta, l’AdE si è espressa sul corretto inquadramento ai fini dell’IVA e delle imposte dirette, relativamente all’attività di produzione di marmellata, a quella di degustazione in cantina, e a quella di confezionamento e vendita di cesti regalo. Da ultimo, si è soffermata anche sulla modalità di tassazione delle attività didattico formative.

Produzione di marmellata

Per quanto concerne l’attività di produzione e commercializzazione di marmellata effettuata utilizzando esclusivamente frutti di propria coltivazione, l’Amministrazione finanziaria, pur non considerando prodotto strettamente agricolo la marmellata, ha confermato che il reddito derivante dalla vendita di tale prodotto non sconta autonoma tassazione ma rientra nel reddito agrario così come i prodotti agricoli “classici” (es. frutta, verdura, uva, vino, cereali, bovini, suini ecc.)
Viene altresì confermato che ai fini IVA non è possibile forfettizzare l’imposta ma la medesima si pagherà con le modalità ordinarie (IVA vendite meno IVA acquisti) limitatamente a tale prodotto.
Ne consegue quindi che una azienda potrà utilizzare il regime speciale IVA per la generalità delle altre vendite di prodotti agricoli, ma dovrà determinare analiticamente l’IVA riguardante la cessione di marmellate.

Cessione di beni acquistati presso terzi

Come più volte ribadito dalla stessa Amministrazione finanziaria, viene sottolineato che per le cessioni di beni acquistati presso terzi senza manipolazione e/o trasformazione (es. acquisto e successiva rivendita di vino confezionato) non può trovare applicazione il regime speciale IVA. Di conseguenza, al verificarsi della predetta fattispecie, l’IVA andrà calcolata per differenza (IVA vendita vino acquistato da terzi meno IVA acquisto del medesimo prodotto).

Confezione di cesti contenenti prodotti propri e prodotti di terzi

In occasione della vendita di cesti confezionati e contenenti più prodotti, di cui alcuni propri dell’imprenditore agricolo, (ad es. vino, frutta, verdura etc.), ed altri aggiunti per rendere la confezione più “ricca”, ma acquistati da terzi (ad es. cioccolata in occasione delle festività Natalizie o Pasquali), l’Agenzia Entrate ha confermato che l’aliquota IVA da applicare alla cessione del cesto, contenente beni soggetti ad aliquote diverse, è quella ordinaria (22%).
Ai fini IRPEF, invece, nel caso in cui le attività di conservazione, commercializzazione e valorizzazione abbiano ad oggetto prodotti agricoli acquistati da terzi e non siano esercitate congiuntamente ad un processo di manipolazione o trasformazione, venendo a mancare ogni connessione con l’attività agricola principale, le attività in questione producono redditi d’impresa occasionale da determinarsi analiticamente (ricavo vendita meno costo acquisto).

Visita occasionale delle cantine e dell’azienda agricola con eventuale degustazione

Con riferimento all’attività di visita occasionale delle cantine e dell’azienda agricola, con eventuale degustazione dei prodotti, sia di beni di produzione propria (vino, olio, marmellata), che di beni acquistati da terzi, a parere delle Entrate, si applicano le disposizioni fiscali proprie dell’attività agrituristica. Pertanto, l’IVA deve essere calcolata riducendo l’imposta relativa alle operazioni imponibili, in misura pari al 50% del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria, mentre il reddito imponibile che si ritrae dalle predette visite occasionali, si calcola applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25%. (in pratica si pagheranno le imposte sul 25% di quanto incassato al netto dell’IVA).

Attività didattica Formativa

Considerando che il contribuente che svolge l’attività didattico formativa, è inserito nell’elenco regionale delle fattorie didattiche, secondo la disciplina regionale in materia, l’Agenzia Entrate ritiene che le relative prestazioni possano considerarsi esenti dall’IVA, ai sensi dell’art. 10, n. 20).
Ai fini delle imposte dirette, tale attività può essere inquadrata nell’attività agrituristica, pertanto il reddito è determinato forfettariamente come avviene per l’agriturismo (tassazione sul 25% dei ricavi conseguiti).

Ricordiamo che Confagricoltura, a livello territoriale, è in grado di fornire alle aziende associate indicazioni pratiche e linee guida per la prevenzione e il contenimento del contagio da coronavirus nel settore agricolo e zootecnico. Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Tecnico di Confagricoltura Asti.