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Come trattato nelle nostre Newsletter del 12 e del 19 aprile scorso, il DL 39/2024 ha previsto che l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per gli investimenti in beni strumentali nuovi Industria 4.0, in attività di ricerca e sviluppo ed innovazione tecnologica sia subordinato alla presentazione, esclusivamente in modalità telematica, di una comunicazione preventiva contenente l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dal 30 marzo 2024 e di una comunicazione consuntiva al momento di completamento degli investimenti.

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi Industria 4.0 relativi all’annualità 2023, il decreto ha introdotto l’obbligo, ai fini dell’utilizzo in compensazione dei crediti maturati e non ancora fruiti, di presentazione di una apposita comunicazione a consuntivo.

L’omessa trasmissione delle nuove comunicazioni preclude l’utilizzo in compensazione, a mezzo Modello F24, dei crediti d’imposta maturati.

Il problema, come ampiamente illustrato nella nostra newsletter del 12 aprile scorso, riguardava la circostanza che il modello da trasmettere, non era in allora disponibile, bloccando di fatto la possibilità per i contribuenti di utilizzare in compensazione i crediti legittimamente maturati a seguito degli investimenti in beni strumentali 4.0 effettuati.

A seguito dell’emanazione del Decreto direttoriale 24 aprile 2024, dal giorno 29 aprile sono, finalmente, disponibili sul sito del GSE e su quello del Ministero, i modelli necessari per le predette comunicazioni.

Una volta scaricato il file pdf, il documento deve essere compilato in tutte le sue parti. Ciascun file pdf deve quindi essere firmato digitalmente con un certificato di firma elettronica qualificata in corso di validità e trasmesso singolarmente tramite PEC all’’indirizzo transizione4@pec.gse.it.

Il file non deve in nessun caso essere stampato e firmato con firma olografa. I file pdf comunicati a mezzo PEC non devono quindi essere salvati come immagini o originati dalla scansione di pagine ma solo dal salvataggio del file pdf debitamente compilato e firmato digitalmente.

Ricordiamo che i bonus in commento hanno ad oggetto gli investimenti “effettuati”.

Al fine di stabilire quando un investimento può essere considerato effettuato, l’Amministrazione Finanziaria ha sempre rinviato i criteri indicati dal Testo Unico Imposte Redditi ossia:

  1. per l’acquisto di beni mobili, rileva la data di consegna
  2. per i beni acquisiti con contratti di leasing, rileva il momento in cui il bene viene consegnato all’utilizzatore

In assenza di specifici chiarimenti, al fine di individuare il termine ultimo entro il quale deve essere trasmessa la “comunicazione preventiva”, si ritiene possa essere preso quale riferimento la data di effettuazione dell’investimento.

GLI ASSOCIATI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO CONTABILITÀ EROGATO DALLA CONFAGRICOLTURA DI ASTI E POTENZIALMENTE SOGGETTI AL NUOVO ADEMPIMENTO, VERRANNO CONTATTATI PERSONALMENTE AL FINE DI VALUTARE LE MODALITÀ ED I TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI

Il Mimit, ovvero il Ministero delle imprese e del Made in Italy, ha recentemente pubblicato le disposizioni per la concessione dei contributi da parte della “Nuova Sabatini”, la misura che sostiene l’accesso al credito per investimenti in beni strumentali, quali macchinari, attrezzature e impianti. Con una circolare ministeriale di luglio è stata infatti rivista la disciplina per le agevolazioni a favore delle imprese nei settori dei prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura. In particolare, vengono recepite le novità introdotte dalla Commissione europea in relazione ai regolamenti Aber (aiuti all’agricoltura) e Fiber (pesca).
È stato inoltre aggiornato l’elenco delle certificazioni ambientali di prodotto riconosciute a livello europeo, necessarie per accedere ai sostegni maggiorati previsti per gli investimenti “green”.
Rammentiamo che per tali interventi, compresi quelli 4.0, l’agevolazione è concessa alle micro e piccole – medie imprese nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento ad un tasso d’interesse annuo pari al 3,575 per cento (2,75% per gli altri investimenti).

E’ stato pubblicato il decreto interministeriale 22 aprile 2022, che apporta alcune modifiche alla “Nuova Sabatini” introducendo il sostegno di investimenti in beni strumentali, in beni e attrezzature innovative 4.0 e/o a basso impatto ambientale (green) nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. Le attrezzature e i macchinari finanziati devono essere nuovi e possono acquistati solo dopo la presentazione della domanda.
Il contributo previsto è pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento della durata di 5 anni a un tasso d’interesse annuo pari al 2,75% per i normali beni strumentali e al 3,575% per gli investimenti 4.0 e green.
L’ammontare complessivo dei finanziamenti bancari o dei leasing finanziari deve essere compreso tra 20 mila e 4 milioni di euro, anche se frazionati in più iniziative.
Le imprese interessate devono trasmettere al soggetto finanziatore, unitamente alla richiesta di finanziamento, la domanda di accesso al contributo, con le modalità, i termini definiti dal Mise. L’ufficio tecnico di Asti Agricoltura è a disposizione per assistere le imprese interessate.

Il Fondo si rivolge alle imprese attive nel settore della produzione agricola primaria, della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli. Le imprese non ancora attive nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che intendono realizzare gli investimenti devono attivare il codice ATECO corrispondente all’attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli entro la data di presentazione della richiesta di erogazione.

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di:

  • beni strumentali 4.0, materiali o immateriali, ammortizzabili di cui agli allegati A o B della legge n. 232/2016;
  • beni strumentali ammortizzabili diversi dai beni 4.0

Ai fini dell’ammissibilità, le spese devono:

  • essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione e in tempo utile ai fini del rispetto del termine di presentazione della richiesta di erogazione;
  • essere relative a beni strumentali allo svolgimento dell’attività d’impresa, nuovi di fabbrica, acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato, utilizzati esclusivamente presso la sede legale o l’unità locale ubicate sul territorio nazionale come indicato nella domanda di agevolazione e caratterizzati da autonomia funzionale, fatti salvi i beni strumentali che integrano, con nuovi moduli, l’impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell’ambito del ciclo produttivo dell’impresa;
  • essere pagate esclusivamente attraverso conti correnti intestati all’impresa beneficiaria e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura.

L’investimento relativo all’acquisizione dei beni deve:

  • essere inerente alla trasformazione di prodotti agricoli o alla commercializzazione di prodotti agricoli;
  • essere avviato successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione;
  • essere ultimato entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione;
  • essere mantenuto, per almeno 3 anni dalla data di erogazione del saldo del contributo o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, nel territorio della regione in cui è ubicata la sede legale o l’unità locale agevolata.

Le spese ammissibili per le quali viene richiesto il contributo non possono, in ogni caso, essere di importo inferiore a euro 5.000,00 e il massimo erogabile a fondo perduto è di € 20.000 (a fronte di un investimento di € 50.000).

Le domande potranno essere presentate a partire dal 23 maggio prossimo ed entro il 23 giugno 2022.

Per approfondire i contenuti della domanda di agevolazione e conoscere i necessari documenti a corredo è possibile rivolgersi all’ufficio tecnico di Asti Agricoltura

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto che attiva presso il Ministero dello Sviluppo Economico il Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole con una dotazione di 5 milioni di euro. La misura trae origine dalla Legge di Bilancio 2020, ex articolo 1, comma 123.
Mediante questo decreto sono state definite le modalità attuative connesse all’utilizzo delle risorse del “Fondo”, destinato a favorire la realizzazione, da parte delle imprese agricole, di investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali allo svolgimento dell’attività.
Il Fondo si rivolge alle imprese agricole attive nel settore della produzione agricola primaria, della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli.
Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo a fondo perduto, nella misura del 30 (trenta) per cento delle spese ammissibili, ovvero del 40% nel caso di spese riferite all’acquisto di beni strumentali, materiali o immateriali, compresi negli allegati A o B della legge n. 232/2016. Le agevolazioni sono riconosciute nel limite di 20.000 euro per soggetto beneficiario.
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di beni materiali strumentali e beni immateriali strumentali.
inclusi nell’allegato B della legge n. 232/2016 e riportati nell’allegato n. 2 della presente nota.
L’investimento relativo all’acquisizione dei beni deve essere inerente alla trasformazione di prodotti agricoli o alla commercializzazione di prodotti agricoli, essere avviato successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione, essere ultimato entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione, essere mantenuto, per almeno 3 anni dalla data di erogazione del saldo del contributo o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, nel territorio della regione in cui è ubicata la sede legale o l’unità locale agevolata.
Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative a beni usati, sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria, ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a euro 500 al netto di IVA.
Le spese ammissibili per le quali viene richiesto il contributo di cui al presente decreto non possono, in ogni caso, essere di importo inferiore a euro 5.000.
La concessione delle agevolazioni avviene sulla base di una procedura valutativa a sportello del decreto legislativo n.123/1998.
I termini di presentazione delle domande di agevolazione e gli ulteriori elementi utili a disciplinare l’attuazione dell’intervento agevolativo saranno definiti con successivo provvedimento del Direttore della Direzione generale per gli incentivi alle imprese.
Per la presentazione della domanda l’impresa deve disporre dell’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al Registro delle Imprese e della firma digitale del legale rappresentante. Il Ministero, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, procede alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità della impresa richiedente, della completezza della domanda e dell’ammissibilità delle spese richieste alle agevolazioni, effettuata sulla base delle informazioni e dei dati forniti nel modulo di domanda.