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Il Mimit, ovvero il Ministero delle imprese e del Made in Italy, ha recentemente pubblicato le disposizioni per la concessione dei contributi da parte della “Nuova Sabatini”, la misura che sostiene l’accesso al credito per investimenti in beni strumentali, quali macchinari, attrezzature e impianti. Con una circolare ministeriale di luglio è stata infatti rivista la disciplina per le agevolazioni a favore delle imprese nei settori dei prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura. In particolare, vengono recepite le novità introdotte dalla Commissione europea in relazione ai regolamenti Aber (aiuti all’agricoltura) e Fiber (pesca).
È stato inoltre aggiornato l’elenco delle certificazioni ambientali di prodotto riconosciute a livello europeo, necessarie per accedere ai sostegni maggiorati previsti per gli investimenti “green”.
Rammentiamo che per tali interventi, compresi quelli 4.0, l’agevolazione è concessa alle micro e piccole – medie imprese nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento ad un tasso d’interesse annuo pari al 3,575 per cento (2,75% per gli altri investimenti).

E’ stato pubblicato il decreto interministeriale 22 aprile 2022, che apporta alcune modifiche alla “Nuova Sabatini” introducendo il sostegno di investimenti in beni strumentali, in beni e attrezzature innovative 4.0 e/o a basso impatto ambientale (green) nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. Le attrezzature e i macchinari finanziati devono essere nuovi e possono acquistati solo dopo la presentazione della domanda.
Il contributo previsto è pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento della durata di 5 anni a un tasso d’interesse annuo pari al 2,75% per i normali beni strumentali e al 3,575% per gli investimenti 4.0 e green.
L’ammontare complessivo dei finanziamenti bancari o dei leasing finanziari deve essere compreso tra 20 mila e 4 milioni di euro, anche se frazionati in più iniziative.
Le imprese interessate devono trasmettere al soggetto finanziatore, unitamente alla richiesta di finanziamento, la domanda di accesso al contributo, con le modalità, i termini definiti dal Mise. L’ufficio tecnico di Asti Agricoltura è a disposizione per assistere le imprese interessate.

Il Fondo si rivolge alle imprese attive nel settore della produzione agricola primaria, della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli. Le imprese non ancora attive nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che intendono realizzare gli investimenti devono attivare il codice ATECO corrispondente all’attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli entro la data di presentazione della richiesta di erogazione.

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di:

  • beni strumentali 4.0, materiali o immateriali, ammortizzabili di cui agli allegati A o B della legge n. 232/2016;
  • beni strumentali ammortizzabili diversi dai beni 4.0

Ai fini dell’ammissibilità, le spese devono:

  • essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione e in tempo utile ai fini del rispetto del termine di presentazione della richiesta di erogazione;
  • essere relative a beni strumentali allo svolgimento dell’attività d’impresa, nuovi di fabbrica, acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato, utilizzati esclusivamente presso la sede legale o l’unità locale ubicate sul territorio nazionale come indicato nella domanda di agevolazione e caratterizzati da autonomia funzionale, fatti salvi i beni strumentali che integrano, con nuovi moduli, l’impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell’ambito del ciclo produttivo dell’impresa;
  • essere pagate esclusivamente attraverso conti correnti intestati all’impresa beneficiaria e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura.

L’investimento relativo all’acquisizione dei beni deve:

  • essere inerente alla trasformazione di prodotti agricoli o alla commercializzazione di prodotti agricoli;
  • essere avviato successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione;
  • essere ultimato entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione;
  • essere mantenuto, per almeno 3 anni dalla data di erogazione del saldo del contributo o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, nel territorio della regione in cui è ubicata la sede legale o l’unità locale agevolata.

Le spese ammissibili per le quali viene richiesto il contributo non possono, in ogni caso, essere di importo inferiore a euro 5.000,00 e il massimo erogabile a fondo perduto è di € 20.000 (a fronte di un investimento di € 50.000).

Le domande potranno essere presentate a partire dal 23 maggio prossimo ed entro il 23 giugno 2022.

Per approfondire i contenuti della domanda di agevolazione e conoscere i necessari documenti a corredo è possibile rivolgersi all’ufficio tecnico di Asti Agricoltura

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto che attiva presso il Ministero dello Sviluppo Economico il Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole con una dotazione di 5 milioni di euro. La misura trae origine dalla Legge di Bilancio 2020, ex articolo 1, comma 123.
Mediante questo decreto sono state definite le modalità attuative connesse all’utilizzo delle risorse del “Fondo”, destinato a favorire la realizzazione, da parte delle imprese agricole, di investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali allo svolgimento dell’attività.
Il Fondo si rivolge alle imprese agricole attive nel settore della produzione agricola primaria, della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli.
Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo a fondo perduto, nella misura del 30 (trenta) per cento delle spese ammissibili, ovvero del 40% nel caso di spese riferite all’acquisto di beni strumentali, materiali o immateriali, compresi negli allegati A o B della legge n. 232/2016. Le agevolazioni sono riconosciute nel limite di 20.000 euro per soggetto beneficiario.
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di beni materiali strumentali e beni immateriali strumentali.
inclusi nell’allegato B della legge n. 232/2016 e riportati nell’allegato n. 2 della presente nota.
L’investimento relativo all’acquisizione dei beni deve essere inerente alla trasformazione di prodotti agricoli o alla commercializzazione di prodotti agricoli, essere avviato successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione, essere ultimato entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione, essere mantenuto, per almeno 3 anni dalla data di erogazione del saldo del contributo o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, nel territorio della regione in cui è ubicata la sede legale o l’unità locale agevolata.
Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative a beni usati, sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria, ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a euro 500 al netto di IVA.
Le spese ammissibili per le quali viene richiesto il contributo di cui al presente decreto non possono, in ogni caso, essere di importo inferiore a euro 5.000.
La concessione delle agevolazioni avviene sulla base di una procedura valutativa a sportello del decreto legislativo n.123/1998.
I termini di presentazione delle domande di agevolazione e gli ulteriori elementi utili a disciplinare l’attuazione dell’intervento agevolativo saranno definiti con successivo provvedimento del Direttore della Direzione generale per gli incentivi alle imprese.
Per la presentazione della domanda l’impresa deve disporre dell’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al Registro delle Imprese e della firma digitale del legale rappresentante. Il Ministero, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, procede alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità della impresa richiedente, della completezza della domanda e dell’ammissibilità delle spese richieste alle agevolazioni, effettuata sulla base delle informazioni e dei dati forniti nel modulo di domanda.

In risposta ad appositi quesiti formulati dalle associazioni di categoria, tra cui Confagricoltura, l’Agenzia delle Entrate – con la circolare n. 9 del 23 luglio scorso – ha fornito importanti chiarimenti in ordine agli aspetti applicativi della normativa riguardante il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, di cui alla legge di bilancio 2021 e alla legge di bilancio 2020.

In particolare:

 

Trasferimento del credito d’imposta dalle società di persone ai propri soci

Questo chiarimento risulta particolarmente importante in quanto in molti casi le società agricole non hanno la possibilità di compensare il credito d’imposta con debiti tributari (che spesso si riducono alla semplice imposta sul valore aggiunto) o previdenziali (limitati molte volte ai soli contributi sui lavoratori dipendenti).

Consentendo la trasferibilità del credito della società ai soci, si apre per questi ultimi la possibilità di compensare il credito stesso con debiti tributari e previdenziali del socio (es. imposte proprie o contributi INPS CD/IAP).

 

Utilizzo del credito d’imposta negli anni successivi anche oltre il triennio canonico di riferimento

Nel caso dunque non fosse possibile esaurire il credito nel triennio sarà possibile utilizzarlo negli anni successivi. Anche questo chiarimento risulta particolarmente importante in quanto evita di fatto il rischio di perdere parte del credito maturato per il solo fatto di non riuscire ad utilizzare in compensazione l’intero importo spettante.

 

Possibilità di trasferire il credito d’imposta nel caso di conferimento d’azienda e di altre operazioni straordinarie e di successione dell’imprenditore mortis causa

Anche per la circostanza riguardante la cessione/donazione d’azienda o della trasformazione in diversa natura giuridica (es. da ditta individuale a società o viceversa) viene confermata la possibilità di trasferire il credito nell’ambito dell’operazione straordinaria.

La stessa possibilità viene consentita nel caso di trasferimento a seguito di decesso dell’imprenditore e passaggio dell’azienda ad un erede.

 

Modalità di fruizione del credito d’imposta per gli acquisti effettuati nel periodo dal 16 novembre 2020 al 30 giugno 2021

Come noto per gli acquisti effettuati nel periodo dal 16 novembre 2020 al 30 giugno 2021., viene a verificarsi una parziale sovrapponibilità della nuova disciplina (credito d’imposta del 50% con utilizzo triennale nel caso di beni 4.0 oppure del 10% con utilizzo in unico esercizio nel caso di beni non 4.0) con quella previgente (credito d’imposta del 40% con utilizzo quinquennale nel caso di beni 4.0 o del 6% con utilizzo quinquennale nel caso di beni no 4.0).

Secondo l’Agenzia Entrate il coordinamento delle due discipline agevolative sul piano temporale deve avvenire distinguendo il caso degli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020, vale a dire anteriormente alla decorrenza della nuova disciplina, si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20%, dal caso degli investimenti per i quali alla suddetta data non risultino verificate tali condizioni.

Nel primo caso, si ritiene che gli investimenti, sempre se effettuati (vale a dire completati) entro il 30 giugno 2021, restino incardinati nella precedente disciplina di cui alla legge di bilancio 2020 (credito d’imposta del 40% con utilizzo quinquennale nel caso di beni 4.0 o del 6% con utilizzo quinquennale nel caso di beni no 4.0); nel secondo caso si rende applicabile la nuova disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2021 (credito d’imposta del 50% con utilizzo triennale nel caso di beni 4.0 oppure del 10% con utilizzo in unico esercizio nel caso di beni non 4.0).

 

Utilizzo credito nel caso di non coincidenza fra messa in funzione ed interconnessione del bene

Viene chiarito il meccanismo che consente di utilizzare il credito d’imposta in misura ridotta nel caso di non coincidenza fra la messa in funzione del bene e la sua interconnessione alla rete dati. Quindi, nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur senza essere interconnesso, il contribuente può godere del credito d’imposta “in misura ridotta” fino all’anno precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione oppure può decidere di attendere l’interconnessione e fruire del credito di imposta “in misura piena” da tale momento.

 

Viene inoltre confermata la possibilità di utilizzo del credito d’imposta nell’ambito delle reti d’impresa e la facoltà dell’utilizzazione del credito stesso per gli acquisti dei beni “ordinari” in un’unica soluzione.

 

L’area fiscale di Asti Agricoltura è a disposizione per fornire ulteriori indicazioni e chiarimenti in merito.