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L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso noto le modalità telematiche per la presentazione delle domande di adesione alla nuova sanatoria per la rottamazione dei ruoli risultanti dai carichi affidati all’agente della riscossione dal 01.01.2000 al 30.06.2022 anche se contenuti in cartelle non notificate. Inoltre, rientrano nella definizione agevolata anche i carichi interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione già in essere ovvero oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una o più delle rate del precedente piano di pagamento.
La procedura di definizione prevede lo stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei ruoli, nonché degli interessi di mora e degli aggi di riscossione. In breve, sono dovuti unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica.
Per accedere alla definizione agevolata deve essere presentata apposita domanda entro il prossimo 30.04.2023 indicando il numero delle rate in cui si intende pagare il debito, per un numero massimo di diciotto rate, con contestuale rinuncia ai giudizi pendenti. Resta comunque fermo l’annullamento “automatico” delle cartelle fino a 1.000 euro contenute nei carichi affidati dal 2000 al 2015.
Successivamente, entro il 30 giugno 2023 l’Agenzia delle entrate-Riscossione provvede a liquidare gli importi da versare, al netto di quanto già pagato o oggetto di “stralcio” automatico.
Il pagamento rateizzato prevede il versamento delle prime due rate con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di definizione agevolata, le restanti rate invece saranno, tra loro, di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.
Per i carichi relativi alle sanzioni per violazioni del Codice della strada (multe), nonché alle altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), la definizione prevede il non pagamento unicamente delle somme dovute a titolo di interessi, compresi quelli di mora e delle somme dovute a titolo di aggio.
Sono previste due modalità alternative per presentare la domanda:
1. utilizzando l’area riservata del sito web dell’Agenzia entrate riscossione, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi, indicando le cartelle o gli avvisi per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla definizione agevolata;
2. accedendo all’ area pubblica compilando un apposito form e allegando un documento di riconoscimento, specificando l’indirizzo e-mail a cui sarà inviata la ricevuta della domanda di adesione.
In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
Una volta presentata la domanda di adesione sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2023), i debiti per le somme dovute a titolo di definizione agevolata e gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.
Alla stessa data, le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la domanda per la “Rottamazione-quater” sono automaticamente revocate. In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione.
Infine, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Gli uffici fiscali della Confagricoltura di Asti sono a disposizione per fornire ulteriori informazioni.

Il Consiglio dei Ministri del 29 gennaio ha approvato un decreto-legge recante disposizioni di proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il testo prevede l’ulteriore differimento, dal 31 gennaio al 28 febbraio 2021, dei termini previsti per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari elencati dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Con il decreto legge n. 129/2020 – Circ. n. 16315 del 2 novembre 2020 sono state emanate disposizioni urgenti in materia esattoriale che prevedono il differimento al 31 dicembre 2020 del termine di sospensione dell’attività di riscossione, precedentemente fissato al 15 ottobre 2020 dal D.L. n. 104/2020, insieme ad altre misure che aggiornano le previsioni in materia di riscossione contenute nei provvedimenti normativi emanati nel periodo di emergenza sanitaria (D.L. n. 18/2020 “Decreto Cura Italia”, D.L. n. 34/2020 “ Decreto Rilancio” e D.L. n. 104/2020 “Decreto Agosto”).

Più in particolare è stabilito:

a) il differimento al 31 dicembre 2020 del termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione, in scadenza dall’8 marzo al 31 dicembre 2020, che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 gennaio 2021;

b) la sospensione fino al 31 dicembre 2020 delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione, nonché dei pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altri trattamenti assimilati e delle procedure cautelari (es. fermo amministrativo o ipoteca);

c) la proroga dei termini, di prescrizione e di decadenza che scadono nel 2020, in merito alla notifica delle cartelle di pagamento, che slittano automaticamente al 31 dicembre 2022.

Va segnalato, inoltre, che per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020, e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste. Inoltre, per i contribuenti decaduti dai benefici della definizione agevolata (“Rottamazione-ter e “Saldo e stralcio”) per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, rimane in vigore la possibilità, introdotta dal DL 34/2020, di chiedere la dilazione del pagamento (ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute.
Infine, si segnala che Il DL n. 129/2020 non è intervenuto sui termini di scadenza della “Rottamazione ter” e del “Saldo e stralcio”, per cui il termine entro il quale i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019, possono effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 è fissato al 10 dicembre 2020. Si ricorda, che non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’art. 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119/2018.