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Le novità in arrivo, cosa cambia e quali obblighi restano invece in vigore

 

Uso di mascherine all’aperto e al chiuso, necessità di green pass base e super green pass sul lavoro, nei ristoranti, al bar. E poi ancora trasporti e obbligo vaccinale: dal 1 maggio cambiano le regole sulle restrizioni anti covid in Italia, con la scadenza al 30 aprile di molte delle limitazioni decise dal governo nei decreti varati nel corso dei mesi. Ecco i principali cambiamenti in arrivo tra pochi giorni.

MASCHERINE

Stando alle ultime dichiarazioni di esponenti del governo, le mascherine dovrebbero rimanere obbligatorie solo a bordo dei mezzi di trasporto, negli ospedali e Rsa, in cinema e teatri. O almeno è quanto ha dichiarato ancora oggi il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa a SkyTg24, sottolineando che tuttavia sul tema “c’è una riflessione in corso nel governo ed entro questa settimana sarà fatta una sintesi”. “Credo che sia giunto il momento di dare fiducia agli italiani e passare alla forte raccomandazione per la mascherina al chiuso passando con la proroga di un mese per l’obbligo in modo da arrivare a un’estate senza restrizioni”, ha aggiunto, per poi sottolineare: “La mascherina rimarrà obbligatoria sul trasporto pubblico, nelle rsa e negli ospedali, nei teatri e cinema ma non negli esercizi commerciali e neanche nei luoghi di lavoro. Per passare poi ad ad una raccomandazione”.
Intanto, in attesa di una nuova decisione sul tema, il decreto covid varato lo scorso 17 marzo, stabilisce fino al 30 aprile l’obbligo generale di mascherine al chiuso; l’obbligo di FFP2 all’aperto che viene mantenuto per concerti e stadi; l’obbligo di FFP2 al chiuso per palazzetti sportivi, cinema e teatri, mezzi di trasporto e funivie negli impianti di risalita.

GREEN PASS BASE E RAFFORZATO

Lo stesso decreto covid del 17 marzo scorso stabilisce inoltre dal 1° maggio l’eliminazione del green pass per l’accesso al luogo di lavoro. Eliminazione del green pass dal 1° maggio anche per bar e ristoranti anche al chiuso; – mense e catering continuativo; – accesso degli spettatori a spettacoli al chiuso (cinema, teatri) e a eventi sportivi ; – studenti universitari; – centri benessere; – attività sportive al chiuso e spogliatoi; – convegni e congressi; – corsi di formazione; – centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso; – concorsi pubblici; – sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; – colloqui visivi in presenza con i detenuti negli istituti penitenziari; – feste al chiuso e discoteche; – mezzi di trasporto.

VACCINO E GREEN PASS: DOVE RESTA L’OBBLIGO

Fino al 31 dicembre 2022 resta invece l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane obbligatorio il green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali. Per le forze dell’ordine, le forze armate, il personale della scuola e delle università, ma anche gli over 50 l’obbligo vaccinale resta in vigore fino al prossimo 15 giugno.

La Commissione Europea ha adottato una serie di disposizioni che aumentano il contributo finanziario al sostegno dell’assicurazione del raccolto, consentono di adottare la misura della vendemmia verde anche per il prossimo anno, introducono elementi di flessibilità nella gestione delle misure dell’Ocm vino e incoraggiano l’attivazione dei fondi di mutualizzazione.
Toccherà ora agli Stati membri rendere applicabili le decisioni assunte, che si sintetizzano di seguito.
La Commissione ha adottato la proroga di un anno delle misure eccezionali a sostegno del settore vitivinicolo mediante la modifica dei regolamenti Reg. (UE) n.592/2020, Reg. (UE) n.884/2020 e Reg. (UE) n.1149/216.
Con la modifica al Reg. (UE) n.592/2020 (allegato in bozza) la Commissione ha ritenuto opportuno incentivare maggiormente i viticoltori a stipulare un’assicurazione del raccolto aumentando il sostegno e facendo in modo che l’incentivo copra più di una campagna di commercializzazione. La Commissione ha dunque previsto che, in deroga al Reg (UE) n. 1308/2013:

a) per le operazioni selezionate dal 4 maggio 2020 al 15 ottobre 2021, il contributo finanziario al sostegno dell’assicurazione del raccolto non supererà il 70 % (e non il 50%) del costo dei premi assicurativi pagati dai produttori per l’assicurazione;

b) per le operazioni selezionate dal 16 ottobre 2021 al 15 ottobre 2023, il contributo finanziario al sostegno dell’assicurazione del raccolto non supererà l’80 % del costo di dei premi assicurativi.

Inoltre, la Commissione ha ritenuto opportuno estendere fino al 15 ottobre 2022 la possibilità di incrementare, a parità di budget, la percentuale di contributo per le misure di promozione (70%), ristrutturazione e riconversione (70 % e 90 % nelle regioni meno sviluppate), vendemmia verde (70%) e investimenti (60% e 70 % nelle regioni meno sviluppate).
Con la modifica del Reg. (UE) n. 884/2020 la Commissione ha confermato anche per il 2022 la possibilità di consentire la vendemmia verde per due anni consecutivi sulla stessa particella e non uno solo come prevede il regolamento di base Reg. (UE) n.1308/2013.
Confermate fino al 15 ottobre 2022 le flessibilità per l’attuazione delle misure dell’OCM dando la possibilità agli Stati Membri di consentire la modifica delle misure senza approvazione preventiva e la modifica, con approvazione preventiva, degli obiettivi di una operazione già validata.
Confermata anche la possibilità per gli Stati membri di calcolare il sostegno da versare sulla base della superficie sulla quale è stata realmente attuata la misura di ristrutturazione o la misura di vendemmia verde anche se il beneficiario non ha completato i lavori su tutta la superficie per la quale erano stati richiesti gli aiuti.
La Commissione ha modificato permanentemente il Reg (UE) n.1149/2016 all’art. 25 per incoraggiare l’uso dei fondi di mutualizzazione prevedendo un incremento del contributo per finanziare le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione, passando rispettivamente nel primo, nel secondo e nel terzo anno di attuazione da 10 %, 8 % e 4 % a 20%, 16% e 8%. Questa modifica è prevista fino alla fine del periodo di programmazione 2019-2023.

Green Pass

 

Sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di:

 

  • Certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 (validità 9 mesi) o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);
  • Effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).

 

Questa documentazione sarà richiesta poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti a partire dall’6 agosto prossimo, come stabilito dall’articolo 9-bis del presente decreto:

 

  • Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;
  • Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
  • Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • Sagre e fiere, convegni e congressi;
  • Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
  • Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • Concorsi pubblici.

 

Zone a colori

 

L’incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (bianca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni. Dal primo agosto i due parametri principali saranno:

 

  • Il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19;
  • il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19

 

Si resta in zona bianca 

 

Le Regioni restano in zona bianca se:

 

  • L’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive
  • Qualora si verifichi un’incidenza superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona bianca se si verifica una delle due condizioni successive: il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 15 per cento;

 

Oppure:

 

  • Il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 10 per cento;

 

Da bianca a gialla

 

È necessario che si verifichino alcune condizioni perché una Regione passi alla colorazione gialla

 

  • l’incidenza settimanale dei contagi deve essere pari o superiore a 50 ogni 100.000 abitanti a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15 per cento e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 sia superiore al 10 per cento;

 

  • qualora si verifichi un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona gialla se si verificano una delle due condizioni successive: 1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30 per cento; oppure 2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;

 

 

 

Da giallo ad arancione

 

È necessario che si verifichi un’incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti e aver contestualmente superato i limiti di occupazione dei posti letto di area medica e terapia intensiva prevista per la zona gialla

 

Da arancione a rosso

 

Una Regione è in zona rossa in presenza di un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e se si verificano entrambe le condizioni successive

 

  • Il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è superiore al 40 per cento;
  • Il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è superiore 30 per cento,

 

 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 30 aprile 2021 il decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”. Nel provvedimento sono contenute disposizioni, tra le altre, riguardanti:

– documenti di identità: proroga dal 30 aprile al 30 settembre 2021 dei termini di validità dei documenti di identità con scadenza entro il 31 gennaio 2020
– patenti di guida: con riferimento alle domande presentate nel 2020 per sostenere l’esame di guida, il decreto estende da sei mesi a un anno il termine entro il quale è possibile sostenere la prova teorica per il conseguimento della patente; –
permessi di soggiorno: i permessi di soggiorno in scadenza entro il 30 aprile sono prorogati al 31 luglio 2021. Nelle more, gli interessati possono presentare istanza di rinnovo;
– Golden Power: proroga il termine del “regime temporaneo” per l’esercizio dei poteri speciali (Golden Power) dal 30 giugno al 31 dicembre 2021. In particolare, prevede l’obbligo di notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle acquisizioni, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in aziende che operano in settori critici da parte di soggetti esteri con requisiti differenti a seconda che tali soggetti appartengano all’UE o siano extra UE;
– revisione periodica dei veicoli: si prevede che la revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi possa essere effettuata anche dagli ispettori autorizzati, fino al 31 dicembre 2021.

Il 6 aprile 2021 è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”. Il documento tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, già contenute nei Protocolli condivisi sottoscritti successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, in particolare il 14 marzo e il 24 aprile 2020, sviluppati anche con il contributo tecnico-scientifico dell’INAIL.
Il Protocollo conferma il principio fondamentale secondo cui la pandemia ha natura di rischio biologico generico: il contrasto al virus viene pertanto attuato attraverso i provvedimenti della pubblica autorità e i protocolli, escludendo, quindi, la necessità di effettuare la valutazione dei rischi e l’aggiornamento del relativo documento di valutazione (DVR).
Nelle premesse del protocollo, in cui viene richiamato l’ultimo DPCM in vigore, ossia quello del 2 marzo 2021, sono stati integrate/aggiunte/modificate alcune raccomandazioni, di seguito elencate:

– il massimo utilizzo, ove possibile, della modalità di lavoro agile o da remoto da parte dei datori di lavoro privati;
che le attività professionali siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
che siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
– che sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali rispettino i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le Parti sociali, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020;
– assicurare, fermo restando il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, che negli spazi condivisi vengano indossati i dispositivi di protezione delle vie aeree, fatta salva l’adozione di ulteriori strumenti di protezione individuale già previsti indipendentemente dalla situazione emergenziale.

Di seguito il link al testo completo del Protocollo del 6 aprile 2021

Covid_Protocollo_condiviso_210406