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Vino: proroga misure eccezionali Covid-19

La Commissione Europea ha adottato una serie di disposizioni che aumentano il contributo finanziario al sostegno dell’assicurazione del raccolto, consentono di adottare la misura della vendemmia verde anche per il prossimo anno, introducono elementi di flessibilità nella gestione delle misure dell’Ocm vino e incoraggiano l’attivazione dei fondi di mutualizzazione.
Toccherà ora agli Stati membri rendere applicabili le decisioni assunte, che si sintetizzano di seguito.
La Commissione ha adottato la proroga di un anno delle misure eccezionali a sostegno del settore vitivinicolo mediante la modifica dei regolamenti Reg. (UE) n.592/2020, Reg. (UE) n.884/2020 e Reg. (UE) n.1149/216.
Con la modifica al Reg. (UE) n.592/2020 (allegato in bozza) la Commissione ha ritenuto opportuno incentivare maggiormente i viticoltori a stipulare un’assicurazione del raccolto aumentando il sostegno e facendo in modo che l’incentivo copra più di una campagna di commercializzazione. La Commissione ha dunque previsto che, in deroga al Reg (UE) n. 1308/2013:

a) per le operazioni selezionate dal 4 maggio 2020 al 15 ottobre 2021, il contributo finanziario al sostegno dell’assicurazione del raccolto non supererà il 70 % (e non il 50%) del costo dei premi assicurativi pagati dai produttori per l’assicurazione;

b) per le operazioni selezionate dal 16 ottobre 2021 al 15 ottobre 2023, il contributo finanziario al sostegno dell’assicurazione del raccolto non supererà l’80 % del costo di dei premi assicurativi.

Inoltre, la Commissione ha ritenuto opportuno estendere fino al 15 ottobre 2022 la possibilità di incrementare, a parità di budget, la percentuale di contributo per le misure di promozione (70%), ristrutturazione e riconversione (70 % e 90 % nelle regioni meno sviluppate), vendemmia verde (70%) e investimenti (60% e 70 % nelle regioni meno sviluppate).
Con la modifica del Reg. (UE) n. 884/2020 la Commissione ha confermato anche per il 2022 la possibilità di consentire la vendemmia verde per due anni consecutivi sulla stessa particella e non uno solo come prevede il regolamento di base Reg. (UE) n.1308/2013.
Confermate fino al 15 ottobre 2022 le flessibilità per l’attuazione delle misure dell’OCM dando la possibilità agli Stati Membri di consentire la modifica delle misure senza approvazione preventiva e la modifica, con approvazione preventiva, degli obiettivi di una operazione già validata.
Confermata anche la possibilità per gli Stati membri di calcolare il sostegno da versare sulla base della superficie sulla quale è stata realmente attuata la misura di ristrutturazione o la misura di vendemmia verde anche se il beneficiario non ha completato i lavori su tutta la superficie per la quale erano stati richiesti gli aiuti.
La Commissione ha modificato permanentemente il Reg (UE) n.1149/2016 all’art. 25 per incoraggiare l’uso dei fondi di mutualizzazione prevedendo un incremento del contributo per finanziare le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione, passando rispettivamente nel primo, nel secondo e nel terzo anno di attuazione da 10 %, 8 % e 4 % a 20%, 16% e 8%. Questa modifica è prevista fino alla fine del periodo di programmazione 2019-2023.