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Il decreto 19 ottobre definisce vari aspetti tra cui le risorse destinate al comparto florovivaistico pari a 25 milioni di euro, erogate con il regime di aiuti noto come “Quadro temporaneo di sostegno all’economia a seguito del conflitto Russo-Ucraino”. La tipologia di aiuto è quella indicata nella sezione 2.1 del Quadro temporaneo relativa agli importi di valore limitato, la cui soglia per il settore agricolo è di 62 mila euro.
Il contributo a fondo perduto ha lo scopo di compensare i maggiori costi (pari almeno al 30% in più) sostenuti dalle imprese dal 1° marzo 2022 al 31 agosto 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021, per l’acquisto di energia elettrica, metano, gpl, gasolio e biomasse per la combustione in azienda.
Le imprese florovivaistiche potranno accedere ai sostegni, calcolati nella misura massima del 30% dei maggiori costi sostenuti, presentando domanda, anche in forma precompilata, secondo modalità che saranno stabilite dall’organismo pagatore e allegando copia delle fatture di acquisto.
Il pagamento del contributo potrà avvenire in una o più tranches. Sarà anche possibile accedere a un acconto (90% dell’importo) da liquidare entro il prossimo 31 dicembre.
L’ufficio tecnico della Confagricoltura di Asti sono a disposizione per fornire la necessaria assistenza agli agricoltori interessati.

In allegato il testo completo del decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

Decreto 19 ottobre 2022

In sede di conversione in legge del Decreto Sostegni viene inserita la proroga del secondo periodo del comma 5 dell’articolo 219 del D.lgs. 152/2006 (TUA), andando così ad uniformare la sospensione dell’obbligo di etichettatura degli imballaggi al 31 dicembre 2021. Inoltre, viene previsto che “i prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte”.
La disposizione emanata rende conto delle difficoltà segnalate dagli operatori e della necessità di utilizzare al meglio le scorte di imballaggi non conformi alle nuove disposizioni, evitando che gli stessi diventino rifiuti.
Si ricorda che il comma 5 dell’articolo 219 del TUA prevede che tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione Europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. Inoltre, spetta ai produttori l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.
Di recente è stata emanata una nota del Ministero della Transizione Ecologica (prot. 52445 del 17 maggio 2021) che chiarisce alcuni aspetti quali:

– i soggetti responsabili dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi di cui all’art. 219, comma 5 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
– Imballaggi neutri, con particolare riferimento a quelli da trasporto;
– Preincarti e imballi a peso variabile della distribuzione;
– Imballaggi di piccole dimensioni, multilingua e di importazione;
– Imballaggi destinati all’esportazione;
– Ricorso al digitale.

Sull’argomento è stato approvato anche l’ordine del giorno 9/3099/135 dell’on. Gallinella (M5S) – che impegna il Governo a valutare l’opportunità di promuovere, per talune tipologie di imballaggi di piccola dimensione, composti da una pluralità di materiali e dove lo spazio per le informazioni è estremamente limitato, l’utilizzo di strumenti informatici, quali piattaforme e siti web, per informare il consumatore sulla raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché le indicazioni circa la natura dei materiali di imballaggio utilizzati.

L’articolo 6 sexies del cosiddetto Decreto Sostegni, al fine di mitigare gli effetti del perdurare dell’emergenza sanitaria Covid-19, introduce l’esenzione dal pagamento della prima rata dell’IMU 2021 nei confronti dei soggetti destinatari del contributo a fondo perduto, di cui all’art. 1 del decreto-legge, tra cui rientrano i titolari di reddito agrario ex art. 32 del TUIR, al verificarsi delle condizioni ivi previste.
Il comma 2 della disposizione precisa che l’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori. Stante la lettera della disposizione, si ritiene che l’esenzione sia applicabile anche in riferimento ai terreni agricoli, per cui non si applicano già altre cause di esenzione (per esempio terreni posseduti e condotti da IAP e CD e terreni in zone montani o collinari) e ai fabbricati strumentali alle attività agricole, a condizione che si verifichino i presupposti del possesso e della conduzione degli stessi immobili da parte dei soggetti passivi al tributo. Sull’argomento restiamo in attesa di spiegazioni ufficiali, con riserva di fornire eventuali ulteriori chiarimenti.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 5/E del 14/05/2021 ha fornito chiarimenti in ordine all’applicazione dell’art. 1, commi 1-9, del D.L. n. 41/2021 che prevede la concessione di un contributo a fondo perduto, sulla falsariga della precedente erogazione del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del D.L. “Rilancio”, a favore degli operatori economici colpiti dall’epidemia COVID 19, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
Richiamando quanto già chiarito con le circolari n. 15/E e 22/E del 2020, in relazione al contributo a fondo perduto ex art. 25 del D.L. n. 34/2020 (Decreto “Rilancio”), nel caso in cui l’attività esercitata da una società di persone prosegua in capo all’unico socio superstite come impresa individuale, l’Agenzia conferma che il soggetto che è venuto ad esistenza a seguito della trasformazione (ditta individuale) può fruire del beneficio in commento assumendo l’ammontare dei ricavi riferibili all’azienda preesistente per quanto riguarda la soglia di accesso al contributo, e considerando il fatturato relativo all’azienda trasformata per il calcolo della riduzione dello stesso fatturato.
Nel ribadire che i contributi a fondo perduto corrisposti nell’ambito dell’emergenza COVID 19 sono diretti a sostenere gli operatori economici in conseguenza dei gravi effetti economici e finanziari che hanno subito a seguito della diffusione della pandemia, l’AdE conferma che gli stessi, da un punto di vista contabile e fiscale, assumono la natura di contributi in conto esercizio in quanto erogati ad integrazione di mancati ricavi registrati dal contribuente a causa della predetta emergenza. Tuttavia, in considerazione del loro carattere di eccezionalità non concorrono alla determinazione della soglia dei ricavi di accesso alla misura di sostegno e non si considerino ai fini del calcolo della riduzione del fatturato medio mensile.
In considerazione della natura economica dell’operazione di assegnazione/estromissione dei beni immobili ai soci da parte della società, che si sostanzia in una distribuzione in natura del patrimonio della società stessa, è precisato che tali operazioni non devono ritenersi riconducibili tra quelle relative alla nozione di fatturato, di cui al predetto art. 1, c. 4, del Decreto “Sostegni”, ancorché le stesse operazioni siano assimilabili, ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, alle cessioni dei beni ai soci.
Tale conclusione deriva dal fatto che la finalità dei contributi a fondo perduto, ancorati alla riduzione del fatturato, è principalmente quella di ristorare i soggetti che risultano maggiormente incisi dalla crisi economica conseguente alla pandemia, cercando di ripristinare, almeno in parte, il livello ordinario dei flussi di liquidità generati dalla propria attività, altrimenti mancanti.
Secondo il parere del’’AdE, atteso che “ai fini della riduzione del fatturato è necessario considerare tutte le somme del periodo di riferimento […], purché le stesse rappresentino ricavi dell’impresa di cui all’articolo 85 del TUIR (o compensi derivanti dall’esercizio di arti o professioni, di cui all’articolo 54, del medesimo TUIR)” e che, come riportato nel paragrafo 3.4 della circolare n. 22/2020, tale principio riguarda anche le somme che costituiscono altri componenti di reddito per cui non deve farsi riferimento esclusivamente ai predetti ricavi di cui all’articolo 85 del TUIR (ovvero ai compensi dell’articolo 54), le somme derivanti dalla cessione di terreni e annessi fabbricati rurali per le quali non è stata emessa fattura, in quanto si tratta di operazioni fuori campo IVA, ai sensi dell’articolo 2, c.3, lett. c), del D.P.R. n. 633 del 1972, concorrono anch’esse nell’ambito della nozione di fatturato, in quanto genererebbero altri componenti di reddito.

Nelle Commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato si sono chiuse le votazioni sugli emendamenti al DL Sostegni. Per il settore primario sono stati approvati alcuni provvedimenti, proposti da Confagricoltura, che verranno più avanti elencati.
Purtroppo la ragioneria di stato, per mancanza di copertura finanziaria non ha approvato la cessione del credito di imposta per le imprese che investono in innovazione nell’ambito del piano “TRANSIZIONE 4.0”. “Ci auguriamo – afferma Confagricoltura – che, per il bene delle imprese italiane, venga trovata quanto prima una soluzione. Favorire gli investimenti è una priorità per la ripresa economica e per il rilancio delle attività, soprattutto se si vogliono raggiungere gli obiettivi dello sviluppo sostenibile“.
E’ passato l’emendamento relativo all’accesso delle imprese agricole al conto termico, che permette l’utilizzo degli incentivi erogati dal GSE per interventi riguardanti l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Molto positiva è l’estensione alle produzioni delle vertical farming delle disposizioni in materia di prodotti di quarta gamma: il provvedimento – ad avviso di Confagricoltura – è importante perché va nella direzione dello sviluppo di un nuovo comparto, assai innovativo, del settore primario.
E’ stata anche approvata la possibilità di commercializzare, fino a esaurimento scorte, i prodotti immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022, pur privi dei requisiti disposti in materia di etichettatura dal decreto legislativo 152/2006.
Su questo argomento – rileva Confagricoltura – occorrerà intervenire nuovamente per risolvere le numerose questioni aperte relative agli imballaggi di numerosi prodotti, dal vino all’olio, alle conserve, ma l’approvazione dell’emendamento rappresenta un elemento positivo in questo periodo di difficoltà per le aziende.
Soddisfazione anche per l’emendamento approvato che prevede che per accedere agli esoneri contributivi ex art.222 del DL Rilancio, i beneficiari della domanda dichiarino di non avere superato i limiti individuali fissati dal Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato. Si tratta di un provvedimento importante – conclude Confagricoltura – perché va incontro all’esigenza di semplificazione espressa a gran voce dalle imprese agricole. Positiva, infine, l’esenzione del canone Rai, per l’anno 2021, per le strutture ricettive. Si tratta di una misura – conclude la Confederazione – che interessa le strutture agrituristiche fortemente colpite dalla pandemia.