Articoli

Le novità in arrivo, cosa cambia e quali obblighi restano invece in vigore

 

Uso di mascherine all’aperto e al chiuso, necessità di green pass base e super green pass sul lavoro, nei ristoranti, al bar. E poi ancora trasporti e obbligo vaccinale: dal 1 maggio cambiano le regole sulle restrizioni anti covid in Italia, con la scadenza al 30 aprile di molte delle limitazioni decise dal governo nei decreti varati nel corso dei mesi. Ecco i principali cambiamenti in arrivo tra pochi giorni.

MASCHERINE

Stando alle ultime dichiarazioni di esponenti del governo, le mascherine dovrebbero rimanere obbligatorie solo a bordo dei mezzi di trasporto, negli ospedali e Rsa, in cinema e teatri. O almeno è quanto ha dichiarato ancora oggi il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa a SkyTg24, sottolineando che tuttavia sul tema “c’è una riflessione in corso nel governo ed entro questa settimana sarà fatta una sintesi”. “Credo che sia giunto il momento di dare fiducia agli italiani e passare alla forte raccomandazione per la mascherina al chiuso passando con la proroga di un mese per l’obbligo in modo da arrivare a un’estate senza restrizioni”, ha aggiunto, per poi sottolineare: “La mascherina rimarrà obbligatoria sul trasporto pubblico, nelle rsa e negli ospedali, nei teatri e cinema ma non negli esercizi commerciali e neanche nei luoghi di lavoro. Per passare poi ad ad una raccomandazione”.
Intanto, in attesa di una nuova decisione sul tema, il decreto covid varato lo scorso 17 marzo, stabilisce fino al 30 aprile l’obbligo generale di mascherine al chiuso; l’obbligo di FFP2 all’aperto che viene mantenuto per concerti e stadi; l’obbligo di FFP2 al chiuso per palazzetti sportivi, cinema e teatri, mezzi di trasporto e funivie negli impianti di risalita.

GREEN PASS BASE E RAFFORZATO

Lo stesso decreto covid del 17 marzo scorso stabilisce inoltre dal 1° maggio l’eliminazione del green pass per l’accesso al luogo di lavoro. Eliminazione del green pass dal 1° maggio anche per bar e ristoranti anche al chiuso; – mense e catering continuativo; – accesso degli spettatori a spettacoli al chiuso (cinema, teatri) e a eventi sportivi ; – studenti universitari; – centri benessere; – attività sportive al chiuso e spogliatoi; – convegni e congressi; – corsi di formazione; – centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso; – concorsi pubblici; – sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; – colloqui visivi in presenza con i detenuti negli istituti penitenziari; – feste al chiuso e discoteche; – mezzi di trasporto.

VACCINO E GREEN PASS: DOVE RESTA L’OBBLIGO

Fino al 31 dicembre 2022 resta invece l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane obbligatorio il green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali. Per le forze dell’ordine, le forze armate, il personale della scuola e delle università, ma anche gli over 50 l’obbligo vaccinale resta in vigore fino al prossimo 15 giugno.

Da martedì 15 febbraio i liberi professionisti e i dipendenti pubblici e privati dai 50 anni in su possono accedere ai luoghi di lavoro solo se muniti di Green Pass rafforzato, il certificato senza scadenza che viene riconosciuto a chi ha concluso l’intero ciclo vaccinale o è guarito dal Covid-19 dopo il ciclo primario da due dosi. Il provvedimento interessa la fascia di popolazione italiana in cui si concentra, secondo le stime ufficiali, il mezzo milione di ultracinquantenni ancora non immunizzati contro il virus.
Per Confagricoltura si tratta di una decisione importante per combattere la diffusione della malattia nei luoghi di lavoro. L’obbligo coinvolge una grande fetta della manodopera agricola, composta al 35% da persone che hanno compiuto o superato i 50 anni. La nuova disposizione del Governo riguarda ben 356.070 operai su un totale di 1.049.336.
Quello che manca ancora, però, è una contestualizzazione più ampia dell’obbligo di Green pass rafforzato “per garantire – come ha dichiarato il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansantigli equilibri utili all’avvio della prossima stagione dei raccolti”. Resta infatti il nodo del mancato riconoscimento della validità dei vaccini utilizzati da Paesi extra-UE. Questione non di poco conto se si tiene presente che, nel settore primario, circa un terzo degli addetti (390mila) è straniero. Di questi il 60% è di provenienza extracomunitaria, percentuale composta anche da persone o non vaccinate, o immunizzate con sieri non riconosciuti dalle autorità sanitarie europee.
Confagricoltura sottolinea come dopo due anni di pandemia mancano ancora soluzioni condivise tra gli Stati per garantire il flusso e la permanenza dei lavoratori agricoli stranieri sul territorio italiano e comunitario. L’associazione degli imprenditori agricoli auspica, quindi, che la vacatio legislativa sulla validità dei vaccini non UE non crei problemi all’impiego dei 42mila addetti stagionali previsti dal decreto Flussi 2022 per il settore primario e alberghiero. Soprattutto oggi, alla luce delle difficoltà che le imprese già riscontrano nel trovare personale sufficiente a garantire l’imminente inizio dei lavori di raccolta nei campi.

Da lunedì 3 gennaio, dopo 28 settimane in zona bianca, il Piemonte è ritornato in zona gialla. Vediamo cosa cambia per le attività ristorative e ricettive del comparto agricolo.

SERVIZI DI RISTORAZIONE (agriturismi, agri gelaterie, cantine con angolo degustazione, ecc.)
fino al 9 gennaio

– il consumo di cibi e bevande al bancone e al tavolo al chiuso sono consentiti solo a chi sia in possesso del GREEN PASS RAFFORZATO (NO tampone)
– il consumo di cibi e bevande al bancone e al tavolo all’aperto sono consentiti anche a chi sia sprovvisto di GREEN PASS
– la partecipazione alle feste conseguenti a cerimonie civili e religiose (es. matrimoni, cresime, comunioni) è consentita anche a chi sia in possesso di GREEN PASS BASE (SI tampone)

a decorrere dal 10 gennaio e fino al 31 marzo 2022

– il consumo di cibi e bevande al bancone e al tavolo sia all’aperto che al chiuso sarà consentito solo a chi sia in possesso di GREEN PASS RAFFORZATO
– la partecipazione alle feste conseguenti a cerimonie civili e religiose sarà consentita solo a chi sia in possesso del GREEN PASS RAFFORZATO STRUTTURE RICETTIVE (agriturismi con camere)

fino al 9 gennaio

– per usufruire del servizio di alloggio è sufficiente il possesso del GREEN PASS BASE
– per usufruire del servizio di ristorazione al bancone e al tavolo all’aperto non riservato ai clienti della struttura ricettiva non è richiesto il possesso di GREEN PASS
– per usufruire del servizio di ristorazione al bancone e al tavolo al chiuso non riservato ai clienti della struttura ricettiva è richiesto il possesso del GREEN PASS RAFFORZATO
– per usufruire del servizio di ristorazione al bancone e al tavolo sia all’aperto che al chiuso riservato esclusivamente ai clienti della struttura ricettiva è sufficiente il possesso del GREEN PASS BASE a decorrere dal 10 gennaio e fino al 31 marzo 2022 sarà necessario possedere il GREEN PASS RAFFORZATO sia per usufruire dei servizi di alloggio che di ristorazione sia all’aperto che al chiuso per clienti alloggiati ed esterni

Restano esclusi dalle seguenti disposizioni i minori di 12 anni ed i soggetti esenti, sulla base di idonea certificazione medica, dalla campagna vaccinale.

In allegato la tabella riassuntiva con tutte le attività che si possono svolgere in Piemonte SENZA GREEN PASS, con GREEN PASS BASE e con GREEN PASS RAFFORZATO

Piemonte-Zona-gialla

 

Un decreto del presidente del consiglio dei ministri – DPCM – interviene sulle specifiche regole della piattaforma nazionale per il rilascio delle certificazioni verdi COVID-19, al fine di integrarle e adattarle rispetto ai nuovi obblighi di controllo in ambito lavorativo in vigore da oggi.
In particolare, il decreto prevede che il Ministero della salute renda disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, alcune specifiche funzionalità software allo scopo di agevolare la verifica quotidiana delle certificazioni da parte dei datori di lavoro (art. 13, c. 10)
Oltre all’app “VerificaC19” (già oggi disponibile per qualsiasi smartphone), il DPCM contiene le specifiche tecniche per l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura. In altre parole, sarà possibile integrare i sistemi automatizzati di rilevazione delle presenze con la banca dati delle certificazioni verdi, in modo che il controllo del green pass sia integrato con le presenze/assenze al lavoro.
È inoltre prevista la realizzazione di una specifica funzione sul Portale istituzionale INPS – destinata solo ai datori di lavoro con più di 50 dipendenti – che dialoga direttamente con la Piattaforma nazionale per il rilascio delle certificazioni verdi COVID-19.
È appena il caso di evidenziare che, oltre all’evidente ritardo nella predisposizione di tali strumenti da parte del Governo e delle amministrazioni competenti, si tratta di mezzi che verosimilmente troveranno scarsa applicazione nel settore primario, considerato che le imprese agricole raramente impiegano sistemi automatizzati di controllo per l’accesso ai luoghi di lavoro e che l’applicativo che verrà reso disponibile dall’INPS riguarda soltanto i datori di lavoro con più di 50 dipendenti.
Un’importante precisazione contenuta nel DPCM riguarda invece la possibilità di usare certificazioni equivalenti in caso di mancata disponibilità del green pass con QR code per motivi burocratici (per esempio stranieri con codice fiscale provvisorio che hanno effettuato la vaccinazione ma non riescono ad ottenere il green pass). Viene infatti chiarito che i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde, nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento, potranno avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta (art. 13, comma 12).
A tale proposito va ricordato che la prima dose della vaccinazione è idonea a generare il green pass solo dopo 15 giorni. Quindi anche l’eventuale certificato che attesti l’effettuazione della prima dose potrà essere utilizzato per l’accesso al lavoro solo dopo tale periodo.
Infine si segnala che il Governo ha pubblicato delle FAQ di chiarimento sulla normativa green pass in commento al seguente link:

https://www.governo.it/it/articolo/green-pass-faq-sui-dpcm-firmati-dal-presidente-draghi/18223

Di seguito l’allegato alla Gazzetta Ufficiale di ieri 14 ottobre che pubblica il DPCM sul Green Pass

Gazzetta_Ufficiale_211014_246_Green_Pass

Il ddl “Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” è stato incardinato in Senato.
Il ddl è stato assegnato alla Commissione Affari Costituzionali, dove è iniziato l’esame con l’illustrazione del provvedimento
l testo si compone di 11 articoli tra cui si segnalano, in particolare, l’articolo 3 “Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato” e l’articolo 5 “Durata delle certificazioni verdi COVID-19.

Di seguito una breve sintesi degli articoli di maggior interesse.

L’articolo 3 inserisce un ulteriore articolo aggiuntivo (9-septies) nel decreto-legge n. 52 del 2021. In particolare, l’articolo 9-septies (in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato) al comma 1 prevede l’obbligo temporaneo – dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 – di possedere ed esibire, a richiesta, la certificazione verde COVID-19 per tutti coloro che svolgono un’attività lavorativa nel settore privato, al fine di poter accedere ai luoghi in cui la già menzionata attività si svolge.
Viene estesa la stessa prescrizione a tutti coloro che accedono ai medesimi luoghi per svolgere attività lavorativa o formativa o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni. Si escludono dall’obbligo di certificazione verde COVID-19 i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
Si rimette ai datori di lavoro del settore privato la verifica in ordine all’osservanza dell’obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19, specificando che per i lavoratori esterni detto accertamento è posto in capo anche ai rispettivi datori di lavoro.
Viene inoltre demandata ai medesimi datori del settore privato la definizione, entro il 15 ottobre 2021, delle modalità operative per l’organizzazione delle suddette verifiche, da eseguire anche a campione e, preferibilmente, al momento dell’accesso nei luoghi di lavoro, nonché l’individuazione dei soggetti incaricati di accertare le violazioni degli obblighi di certificazione suindicati.
I lavoratori del settore privato, sia nel caso in cui comunichino il mancato possesso sia nel caso in cui risultino privi della certificazione verde al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione di detta certificazione (e comunque non oltre il 31 dicembre 2021), senza corresponsione della retribuzione o di altro emolumento, con diritto alla conservazione del posto di lavoro e senza conseguenze disciplinari.
Per le imprese con organico inferiore a quindici dipendenti si dispone una specifica disciplina: dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata per le ipotesi di cui al comma 6, è prevista la facoltà per il datore di sospendere e sostituire temporaneamente il lavoratore per un periodo massimo di dieci giorni, rinnovabile una sola volta, fermo restando il termine ultimo del 31 dicembre 2021.
Si prevede, infine, la somministrazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di certificazione verde COVID-19, fatti salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari.
L’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 è aumentata da 600 a 1.500 euro nei casi di accesso ai luoghi di lavoro in mancanza della certificazione verde.
L’articolo 5 apporta modifiche all’articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, in ordine alla durata delle certificazioni verdi COVID-19, introducendo al contempo nuove ipotesi di attestazione e di rilascio delle già menzionate certificazioni.
In particolare, la disposizione integra il comma 1 dell’articolo 9 includendo nell’ambito delle vaccinazioni anche quelle riconosciute quali equivalenti con circolare del Ministero della salute; introduce tra le condizioni attestate dalle certificazioni verdi anche quella dell’avvenuta guarigione dopo la prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale, al comma 2 del medesimo articolo 9; prevede poi, al comma 3 dell’articolo 9, l’immediata decorrenza della validità della certificazione verde rilasciata a seguito dell’avvenuta somministrazione di una sola dose di vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2; inserisce, infine, un comma aggiuntivo (4-bis), dopo il comma 4 dell’articolo 9, che prevede il rilascio della certificazione verde COVID-19 a coloro che, risultati positivi al virus SARS-CoV-2 dopo che siano trascorsi quattordici giorni dalla prima dose di vaccino nonché a seguito del prescritto ciclo vaccinale, siano successivamente guariti, stabilendo la validità di detta certificazione in dodici mesi dall’avvenuta guarigione.