Da oggi è obbligatoria la certificazione verde Covid-19 per tutti i lavoratori

Un decreto del presidente del consiglio dei ministri – DPCM – interviene sulle specifiche regole della piattaforma nazionale per il rilascio delle certificazioni verdi COVID-19, al fine di integrarle e adattarle rispetto ai nuovi obblighi di controllo in ambito lavorativo in vigore da oggi.
In particolare, il decreto prevede che il Ministero della salute renda disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, alcune specifiche funzionalità software allo scopo di agevolare la verifica quotidiana delle certificazioni da parte dei datori di lavoro (art. 13, c. 10)
Oltre all’app “VerificaC19” (già oggi disponibile per qualsiasi smartphone), il DPCM contiene le specifiche tecniche per l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura. In altre parole, sarà possibile integrare i sistemi automatizzati di rilevazione delle presenze con la banca dati delle certificazioni verdi, in modo che il controllo del green pass sia integrato con le presenze/assenze al lavoro.
È inoltre prevista la realizzazione di una specifica funzione sul Portale istituzionale INPS – destinata solo ai datori di lavoro con più di 50 dipendenti – che dialoga direttamente con la Piattaforma nazionale per il rilascio delle certificazioni verdi COVID-19.
È appena il caso di evidenziare che, oltre all’evidente ritardo nella predisposizione di tali strumenti da parte del Governo e delle amministrazioni competenti, si tratta di mezzi che verosimilmente troveranno scarsa applicazione nel settore primario, considerato che le imprese agricole raramente impiegano sistemi automatizzati di controllo per l’accesso ai luoghi di lavoro e che l’applicativo che verrà reso disponibile dall’INPS riguarda soltanto i datori di lavoro con più di 50 dipendenti.
Un’importante precisazione contenuta nel DPCM riguarda invece la possibilità di usare certificazioni equivalenti in caso di mancata disponibilità del green pass con QR code per motivi burocratici (per esempio stranieri con codice fiscale provvisorio che hanno effettuato la vaccinazione ma non riescono ad ottenere il green pass). Viene infatti chiarito che i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde, nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento, potranno avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta (art. 13, comma 12).
A tale proposito va ricordato che la prima dose della vaccinazione è idonea a generare il green pass solo dopo 15 giorni. Quindi anche l’eventuale certificato che attesti l’effettuazione della prima dose potrà essere utilizzato per l’accesso al lavoro solo dopo tale periodo.
Infine si segnala che il Governo ha pubblicato delle FAQ di chiarimento sulla normativa green pass in commento al seguente link:

https://www.governo.it/it/articolo/green-pass-faq-sui-dpcm-firmati-dal-presidente-draghi/18223

Di seguito l’allegato alla Gazzetta Ufficiale di ieri 14 ottobre che pubblica il DPCM sul Green Pass

Gazzetta_Ufficiale_211014_246_Green_Pass