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L’8 dicembre 2023, come noto, entrerà in vigore il regolamento (UE) 2021/2117 per quanto concerne i nuovi obblighi di etichettatura dell’elenco degli ingredienti e della dichiarazione nutrizionale dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. Si richiama la Circolare n.16905 inviata l’8 settembre 2023 per maggiori dettagli. Si ricorda che con il Regolamento (UE) 2021/2117 sono state aggiunte ulteriori tre indicazioni obbligatorie da riportare in etichetta per i vini: la dichiarazione nutrizionale, l’elenco degli ingredienti ed il termine minimo di conservazione nel caso di prodotti vitivinicoli dealcolizzati e aventi un titolo alc. inferiore al 10 %. In deroga è stato previsto che:

• la dichiarazione nutrizionale sull’etichetta possa essere limitata al valore energetico espresso mediante il simbolo (E) per l’energia. In tali casi, la dichiarazione nutrizionale completa sarà fornita per via elettronica;
• l’elenco degli ingredienti potrà essere fornito attraverso strumenti elettronici identificati mediante indicazione sull’etichetta o sull’imballaggio. Si evidenzia che sarà consentita la continuazione della commercializzazione, senza le nuove indicazioni obbligatorie in etichetta, dei vini prodotti prima dell’8 dicembre 2023 fino a esaurimento delle scorte.

Quindi anche i vini della vendemmia 2023 se prodotti prima dell’8 dicembre 2023 saranno esentati dai nuovi obblighi. La Commissione europea ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 24 novembre 2023 la Comunicazione C/2023/1190 con sui fornisce importanti chiarimenti tecnici alle domande ricevute dai servizi delle Commissione in relazione all’applicazione delle nuove norme in materia di etichettatura dei vini (allegato 1). Di seguito alcune precisazioni sulle due questioni più rilevanti.

1. Per quanto concerne l’esenzione dei vini prodotti prima dell’8 dicembre 2023, è stato specificato che un «vino spumante» “se prodotto mediante seconda fermentazione alcolica si può ritenere che il vino sia stato «prodotto» soltanto dopo che la seconda fermentazione ha avuto luogo e il prodotto ha raggiunto il titolo alcolometrico e le condizioni di sovrappressione di cui all’allegato VII, parte II, del regolamento OCM”. Si ricorda che il Regolamento OCM prevede che il vino spumante per essere definito tale debba, tra l’altro, essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione e che, conservato a 20°C in recipienti chiusi presenti una sovrappressione non inferiore a 3 bar dovuta alla anidride carbonica in soluzione. La Commissione specifica altresì che “la semplice vinificazione dei vini di base o l’elaborazione della partita (cuvée) prima dell’8 dicembre 2023 non possono giustificare l’esenzione dall’etichettatura nutrizionale”. Le categorie di vini come i vini spumanti, i vini frizzanti, i vini liquorosi e i prodotti vitivinicoli aromatizzati che termineranno la loro elaborazione dopo l’8 dicembre 2023 sono quindi soggetti ai nuovi obblighi di etichettatura ed esclusi dalla cosiddetta “clausola di esaurimento”.
2. Rispetto all’uso di supporto digitale, la Commissione consente l’uso di QR code ma specifica che esso debba essere identificato sull’etichetta con un chiaro riferimento al contenuto delle informazioni fornite per via elettronica. Precisa, infatti, che “Termini o simboli generici (come una «i») non sono sufficienti per soddisfare gli obblighi di questa disposizione”. Se le informazioni fornite per via elettronica, identificate, ad esempio, da un codice QR, riguardano l’elenco degli ingredienti, è necessario utilizzare un’intestazione o farla precedere da un’adeguata indicazione che consiste nella parola “ingredienti” o la comprende. Infine, si informa che a quanto riferito dal MASAF sarà emanata a breve una circolare esplicativa con ulteriori indicazioni di chiarimento anche per la fase di controllo. In particolare, attenzione sarà posta alla tempistica di annotazione nel registro telematico dei prodotti vitivinicoli conformi alla data dell’8 dicembre 2023 alle definizioni merceologiche previste dal Regolamento OCM e, come tali, in deroga rispetto alle nuove regole d’etichettatura. Si evidenzia infatti che la presa in carico sul registro vitivinicolo è considerata una procedura utile per dimostrare che il vino è stato «prodotto» prima dell’8 dicembre 2023

Etichettatura_comunicazione Commissione Europea

L’8 dicembre 2023 entrerà in vigore il regolamento (UE) 2021/2117 per quanto concerne i nuovi obblighi di etichettatura dell’elenco degli ingredienti e della dichiarazione nutrizionale dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. Le modalità di attuazione di queste norme sono state definite nel Regolamento delegato (UE) n. 2023/1606 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’8 agosto 2023. Si ricorda che con il Regolamento (UE) 2021/2117 sono state aggiunte ulteriori tre indicazioni obbligatorie da riportare in etichetta per i vini: la dichiarazione nutrizionale, l’elenco degli ingredienti ed il termine minimo di conservazione nel caso di prodotti vitivinicoli dealcolizzati e aventi un titolo alc. inferiore al 10 %.
• In deroga è stato previsto che la dichiarazione nutrizionale sull’etichetta possa essere limitata al valore energetico espresso mediante il simbolo (E) per l’energia. In tali casi, la dichiarazione nutrizionale completa sarà fornita per via elettronica con riferimento sull’etichetta o sull’imballaggio del supporto digitale dove trovarla. Tale dichiarazione nutrizionale non dovrà figurare insieme alle altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing e non vengono raccolti o tracciati dati degli utenti.
In deroga l’elenco degli ingredienti potrà essere fornito attraverso strumenti elettronici identificati mediante indicazione sull’etichetta o sull’imballaggio. In tali casi: a) non sono raccolti o tracciati dati degli utenti; b) l’elenco degli ingredienti non figura insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing; e c) l’indicazione delle informazioni sugli allergeni figura direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta a esso apposta con la parola «contiene» seguita dal nome della sostanza allergenica. Sarà consentita la continuazione della commercializzazione, senza le nuove indicazioni obbligatorie in etichetta, dei vini prodotti prima dell’8 dicembre 2023 fino a esaurimento delle scorte. Quindi anche i vini della vendemmia 2023 se prodotti prima dell’8 dicembre 2023 saranno esentati dai nuovi obblighi. Con il Regolamento delegato (UE) n. 2023/1606 (allegato 1) sono introdotte ulteriori specifiche per l’elenco degli ingredienti. Di seguito si evidenziano alcuni passaggi più delicati rimandando al testo per ulteriori dettagli:
• Il termine “uve” potrà essere utilizzato per sostituire l’indicazione delle uve e/o dei mosti di uve utilizzati come materie prime per la produzione di prodotti vitivinicoli. Poiché i prodotti vitivinicoli sono sempre ottenuti da uve, la Commissione ha ritenuto opportuno consentire l’uso di un unico termine per indicare la materia prima di base nell’elenco degli ingredienti, indipendentemente dal fatto che il vinificatore utilizzi uve fresche o mosto di uve.
• Il termine “mosto di uve concentrato” potrà essere utilizzato per sostituire l’indicazione “mosto di uve concentrato” e/o “mosto di uve concentrato rettificato” utilizzati per la produzione di prodotti vitivinicoli. Al fine di facilitare la comprensione dei consumatori e la gestione dei vinificatori dell’elenco delle sostanze a base di mosto di uve, la Commissione ha ritenuto opportuno consentire l’uso del termine «mosto di uve concentrato» per designare sia il mosto di uve concentrato che il mosto di uve concentrato rettificato
• L’elenco degli ingredienti deve essere completato con l’indicazione degli additivi utilizzati nella produzione dei prodotti vitivinicoli e dei coadiuvanti tecnologici che possono causare allergie o intolleranze. Le categorie di composti enologici, i nomi e i numeri E (usati in alternativa per indicarli come ingredienti) che devono essere utilizzati nell’elenco degli ingredienti sono quelli indicati nell’allegato I, parte A, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2019/934.
• Gli additivi appartenenti alle categorie “regolatori dell’acidità” e “agenti stabilizzanti” che sono simili o reciprocamente sostituibili possono essere indicati nell’elenco degli ingredienti utilizzando l’espressione “contiene… e/o” seguita da un massimo di tre additivi, se almeno uno di essi è presente nel prodotto finale. Tale previsione consente la flessibilità necessaria per scopi enologici, di etichettatura e commerciali, garantendo nel contempo un’informazione adeguata dei consumatori.
L’indicazione degli additivi che rientrano nella categoria “gas di imballaggio” (anidride carbonica, argo e azoto) nell’elenco degli ingredienti può essere sostituita dall’indicazione specifica “Imbottigliato in atmosfera protettiva” o “Può essere imbottigliato in atmosfera protettiva”. Si ricorda che i gas da imballaggio sono usati per rimuovere l’ossigeno durante l’imbottigliamento dei prodotti vitivinicoli, ma non entrano a far parte del prodotto consumato e talvolta sono decisi ad hoc al momento dell’imbottigliamento, dopo che sono state prodotte le etichette. La Commissione ha voluto così consentire agli operatori di sostituire l’elenco dei gas di imballaggio con un’indicazione più ampia rispetto al nome specifico del gas.
• L’aggiunta dello sciroppo zuccherino e dello sciroppo di dosaggio ai prodotti vitivinicoli può essere indicata dalle indicazioni specifiche “sciroppo zuccherino” e “sciroppo di dosaggio”, da sole o accompagnate tra parentesi da un elenco dei loro componenti di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/934. La Commissione ritiene in merito che la semplice indicazione dei singoli componenti dello sciroppo zuccherino e dello sciroppo di dosaggio insieme agli altri ingredienti potrebbe indurre in errore i consumatori, a meno che non siano raggruppati sotto i termini specifici pertinenti, ed ha pertanto consentito anche solo l’utilizzo dei termini «sciroppo zuccherino» e «sciroppo di dosaggio»
• I produttori di vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico possono decidere di non rivestire il fermaglio con una lamina. Tale opportunità è data per motivi operativi quali risparmi sui costi, la prevenzione dei rifiuti o il miglioramento della commercializzazione, a condizione che sia garantito che l’apertura o la manipolazione involontarie del fermaglio non comportino rischi per la sicurezza del prodotto. La Commissione europea sta lavorando a un documento non ancora ufficializzato di “domande/risposte” che fornisce ulteriori informazioni sulle modalità per indicare le nuove diciture in etichetta (allegato 2). Di questo testo si allega anche una traduzione non ufficiale per agevolarne la lettura (allegato 3). Tuttavia, ci sono ancora alcune questioni aperte su cui Confagricoltura con le altre organizzazioni anche a livello europeo stanno cercando di trovare una soluzione. L’entrata in vigore delle nuove norme grazie anche al chiarimento del corrigendum al Regolamento 1308/2013 così come modificato dal Regolamento (UE) 2021/2117 pubblicato in GU il 31 luglio scorso (allegato 4) ha confermato l’esclusione dalla nuova normativa tutti i vini prodotti prima dell’8 dicembre 2023. Tuttavia, alcune categorie di vini come i vini spumanti, i vini frizzanti, i vini liquorosi e i prodotti vitivinicoli aromatizzati potrebbero terminare la loro elaborazione dopo l’8 dicembre 2023 pur se ottenuti da vini fermi prodotti prima dell’8 dicembre 2023 e ad oggi, in mancanza di chiarimenti specifici da parte della Commissione sarebbero esclusi dalla clausola di esaurimento. A tal fine si sta chiedendo alla Commissione di inserirli al fine di evitare di creare discriminazioni tra le diverse categorie di prodotti.
Altre questioni su cui si sta lavorando per semplificare l’obbligo di riportare in etichetta l’elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale sono una deroga per tutti i prodotti destinati all’esportazione, una facilitazione dell’etichetta digitale tramite l’uso di un simbolo sopra o vicino al Qr code che indichi che il QR code riporta all’elenco degli ingredienti per evitare traduzioni nella lingua del paese di destinazione del vino, l’esclusione dell’obbligo delle nuove diciture nei documenti di accompagnamento. Confagricoltura auspica che la Commissione risponda favorevolmente alle istanze presentate e sarà cura della Direzione Politiche di Sviluppo Economico delle Filiere Agroalimentari fornire le tempestive informazioni non appena disponibili.

Confagricoltura ha partecipato il 13 aprile scorso a una riunione MASAF in cui è stata discussa la bozza di regolamento delegato della Commissione Europea che riporta le nuove indicazioni obbligatorie da riportare in etichetta dal prossimo 8 dicembre 2023. Si rammenta in merito l’obbligo introdotto dalla riforma PAC di indicare in etichetta anche per il vino il valore energetico della porzione in Kcal e la lista degli ingredienti, che potrà essere resa disponibile anche su supporto elettronico. Il Regolamento elenca nel dettaglio le indicazioni degli ingredienti da inserire in etichetta a partire da uve, mosto, mosto concentrato e additivi.
Confagricoltura ha sottolineato l’urgenza di confermare l’esenzione per tutti i vini che sono stati prodotti prima dell’8 dicembre 2023, non necessariamente anche etichettati, dall’obbligo di seguire le nuove norme, in modo da poterli commercializzare fino ad esaurimento scorte. Ha anche richiamato l’esigenza di accelerare l’adozione ufficiale del testo per dare tempo sufficiente ai produttori di vino per mettere in pratica le nuove disposizioni in materia di etichettatura.