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Il Ministero del lavoro ha modificato il modello UNILAV per introdurre le nuove “prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato”, previste dall’ultima legge di bilancio – in via sperimentale per il biennio 2023-2024 – in sostituzione dei cosìddetti voucher, che sono stati eliminati per il settore agricolo.
Confagricoltura evidenzia però che non sono ancora state date indicazioni utili per la corretta interpretazione ed applicazione della nuova forma contrattuale, che appare ibrida tra lavoro dipendente e occasionale e presenta diverse zone d’ombra che dovranno essere chiarite dalle amministrazioni competenti.
Infatti, la nota del ministero si limita ad aggiornare il modello UNILAV con l’inserimento, nella tabella “contratti” del codice “H.03.03.” che i datori di lavoro agricolo dovranno utilizzare per comunicare l’instaurazione, la modifica o la cessazione della particolare forma di rapporto di lavoro introdotta dalla legge di bilancio del 2023.
Rammentiamo al proposito che è necessario effettuare, prima dell’inizio della prestazione, una vera e propria comunicazione di assunzione, ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto-legge n. 510 del 1996, e dunque attraverso il modello UNILAV.

Confagricoltura ha sottoscritto il Protocollo di Intesa tra Ministero del Lavoro e Organizzazioni datoriali previsto nel quadro di attuazione delle procedure semplificate per gli ingressi per lavoro nell’ambito del decreto flussi adottato per il 2021 e di quello da adottarsi per il 2022 ai sensi del cosiddetto decreto “semplificazioni” (decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73). Con la sottoscrizione del protocollo non sarà necessario presentare la cosiddetta “asseverazione” per le domande di nulla osta al lavoro presentate, per conto degli associati, dalle associazioni datoriali che lo hanno sottoscritto.
Il protocollo impegna per due anni le organizzazioni datoriali firmatarie con riferimento alle istanze di nulla osta al lavoro già presentate a valere sul DPCM 21/12/2021 relativo all’anno 2021 e, ai fini della comunicazione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, per le procedure a valere sul DPCM relativo all’annualità 2022 (ancora da emanare).
Le associazioni firmatarie del Protocollo si impegnano a garantire da parte dei propri associati il rispetto dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni dei contratti collettivi e la congruità delle richieste presentate nell’ambito del decreto flussi rispetto alla capacità economica, ai fini della concessione del nulla osta al lavoro subordinato.
Concretamente, le organizzazioni acquisiranno da parte del datore di lavoro associato una dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti nonché la documentazione comprovante, che dovrà essere conservata per un periodo di cinque anni (come indicato nella circolare n. 3/2022 dell’INL); resta infatti ferma la possibilità, per l’Ispettorato del Lavoro e l’Agenzia delle Entrate, di effettuare controlli a campione su requisiti e procedure.
Usufruendo del canale riservato alle organizzazioni datoriali, il datore di lavoro è esonerato dalla presentazione – unitamente alla richiesta di nulla osta o in fase di sottoscrizione del contratto di soggiorno – dell’asseverazione prevista dalle nuove norme al posto delle verifiche prima a carico dell’ITL.
L’Ufficio Paghe della Confagricoltura di Asti è a disposizione dei datori di lavoro per ulteriori informazioni.

L’INPS di concerto con il Ministero del Lavoro ha disposto il differimento in via amministrativa del pagamento della contribuzione agricola unificata relativa al periodo compreso tra il 10 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021, interessato dall’esonero contributivo disposto dagli articoli 16 e 16 bis della legge n. 176/2020 (per i mesi di novembre e dicembre 2020) e dall’art. 19 della legge n. 69/2021 (per il mese di gennaio 2021).
Il rinvio è stato disposto con il messaggio INPS n. 2263 pubblicato l’11 giugno 2021, motivato dai ritardi dell’Istituto nella predisposizione ed attivazione della procedura di presentazione dell’istanza di sgravio. Il rinvio delle scadenze dei versamenti riguarda tutte le tipologie di contribuenti che rientrano nell’ambito di applicazione delle norme citate, e dunque sia i datori di lavoro che i lavoratori autonomi del settore agricolo; pertanto il differimento riguarda nell’immediato anche la contribuzione relativa agli operai agricoli occupati nel IV trimestre 2020, in scadenza il prossimo 16 giugno.