Confagricoltura – che è intervenuta di recente a una riunione tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, le organizzazioni ed associazioni di categoria, i rappresentanti delle Regioni, Agea e SIAN – ha chiesto di considerare l’esclusione dalla dichiarazione della vendita di latte da parte dei piccoli produttori a esercizi e negozi alimentari così come la vendita diretta al consumatore, parimenti dovrebbero essere escluse le piccole realtà produttive, prevedendo un limite di 25mila kg per il settore bovino e di 10mila kg per il settore ovicaprino, come già sta attuando l’Austria.
Confagricoltura ha poi evidenziato le problematiche riscontrate nel funzionamento del sistema informatizzato per effettuare le dichiarazioni, soprattutto quelle trimestrali, e la necessità di definire meglio la lista dei prodotti lattiero caseari e dei relativi coefficienti di trasformazione. Ha inoltre rilevato la necessità di stabilire un indice di conversione da litri a chili per il latte ovicaprino. Infine, in merito alle sanzioni, è stata chiesta una maggiore chiarezza sulla loro eventuale applicazione in caso di errata comunicazione dei prezzi medi per il latte bovino, date anche le difficoltà riscontrate dalle cooperative ad indicare un prezzo medio mensile.
Il Ministero, considerate le richieste, prevede di emanare una proroga delle dichiarazioni del settore ovicaprino e di quelle relative alle dichiarazioni trimestrali fino a inizio gennaio 2023. Verrà anche costituita una Commissione composta da rappresentanti del Mipaaf, delle Regioni, del ICQRF, di AGEA e SIAN per discutere le eventuali modifiche ai DM e risolvere le problematiche sollevate dalle Organizzazioni.

La Regione Piemonte ha incrementato la dotazione finanziaria del bando sull’Operazione 4.1.1 – Miglioramento del rendimento e della sostenibilità delle aziende agricole del PSR aperto nel 2021. L’integrazione dei fondi disponibili, richiesta in più occasioni anche da Confagricoltura, è stata possibile grazie all’utilizzo delle economie originate dai bandi precedenti dell’Op.4.1.1, da aiuti di Stato regionali non utilizzati e dalla dotazione finanziaria residua dello stesso bando 2021, il tutto per un ammontare complessivo di oltre 16 milioni di euro, che si aggiungono allo stanziamento iniziale di 28 milioni di euro.
Grazie a queste nuove risorse sarà possibile avviare all’istruttoria i progetti di investimento di ben 180 aziende, che avevano presentato domanda di contributo lo scorso anno ed erano risultate ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi.
Tra qualche giorno verrà approvata la determinazione che consentirà l’ammissione in istruttoria di tutti i progetti a 21 punti per le aree con lettera A, B, C1 e a 18 punti per le aree C2, D.
Conseguentemente gli agricoltori interessati saranno informati via PEC dal competente settore agricoltura e cibo sul ripescaggio delle loro istanze, con indicazioni dei tempi per presentare l’eventuale documentazione integrativa utile al fine di procedere con l’attività istruttoria.

Per ulteriori informazioni consultare l’ufficio tecnico della Confagricoltura di Asti.

Il Settore fitosanitario autorizza a rilasciare passaporti per piante, prodotti vegetali e altri oggetti appartenenti a particolari famiglie, generi o specie e tipi di merci, qualora l’operatore professionale soddisfi entrambe le seguenti condizioni:

– possiede le conoscenze necessarie per effettuare gli esami di cui all’art. 87 del Reg. 2031 riguardanti gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione o gli organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell’art. 30, par. 1 del medesimo regolamento, gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione che possono colpire le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti, nonché i segni della presenza di tali organismi nocivi, i sintomi ad essi collegati e i mezzi per prevenire la presenza e la diffusione di tali organismi nocivi;

– dispone di sistemi e procedure che gli consentono di rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità di cui all’art. 69 del Reg. 2031 (registra i dati che permettono di identificare per ogni unità di vendita di pianta, prodotto vegetale o altro oggetto gli operatori professionali che hanno fornito questo materiale e quelli ai quali è stata fornita, oltre che le informazioni pertinenti relative al passaporto delle piante; conserva i dati registrati per almeno tre anni) e di cui all’art. 70 (istituisce sistemi o procedure di tracciabilità atti a consentire l’identificazione degli spostamenti delle piante, prodotti vegetali e altri oggetti all’interno e tra i siti).

Accreditamento per la produzione di materiali di moltiplicazione

L’accreditamento del produttore vivaista da parte della Regione è finalizzato alla vendita di materiali di propagazione di fruttiferi, orticole e ornamentali per il quale sono richiesti specifici requisiti di qualità sotto il profilo genetico e sanitario. Consente la commercializzazione di questi materiali in tutta l’Unione Europea.
Possono richiedere l’accreditamento i vivaisti iscritti al Ruop anche contestualmente all’iscrizione al registro.

Per approfondimenti si rimanda al sito della Regione Piemonte – Settore fitosanitario

Il Regolamento UE 2031 del 2016 ha istituito il Registro ufficiale degli operatori professionali (Ruop) gestito dal Servizio fitosanitario che lo aggiorna e lo alimenta.

Un recente decreto Mipaaf di fine luglio ha fornito le indicazioni operative per far funzionare il sistema, che sinteticamente illustriamo.

Chi deve richiedere l’iscrizione:

a) l’operatore professionale che introduce o sposta nell’Unione piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è rispettivamente richiesto un certificato fitosanitario o un passaporto delle piante;

b) l’operatore professionale autorizzato a rilasciare passaporti delle piante, prodotti vegetali e altri oggetti ai sensi dell’art. 89 del Reg. (UE) 2031/2016;

c) l’operatore professionale che chiede all’autorità competente di rilasciare i certificati fitosanitari per l’esportazione, la riesportazione e pre-esportazione;

d) l’operatore professionale autorizzato ad applicare il marchio ISPM15 o l’operatore professionale autorizzato a rilasciare qualsiasi altro attestato di cui all’articolo 99 del Reg. (UE) 2031/2016, che fornisce informazioni ai sensi degli articoli 45 o 55 del medesimo regolamento, o le cui attività riguardano le pertinenti piante nelle aree delimitate;

Sono esonerati dall’iscrizione al RUOP:

✓ gli operatori professionali che forniscono esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali piccoli quantitativi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, attraverso mezzi diversi dalla vendita tramite contratti a distanza;

✓ gli operatori professionali che forniscono esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali piccoli quantitativi di semente, escluse quelle che richiedono un certificato fitosanitario in caso di introduzione nell’UE;

✓ chi esercita un’attività professionale riguardante le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti che si limita al loro trasporto per conto di un altro operatore professionale;

✓ chi esercita esclusivamente il trasporto di oggetti di ogni tipo con l’utilizzo di materiale da imballaggio di legno.

Rammentiamo che il 27 settembre scorso è entrato in vigore il decreto del Ministero della Salute n. 134 del 5 agosto 2022 recante un aggiornamento delle disposizioni in materia di identificazione e registrazione degli animali. Tuttavia, con le prime istruzioni operative è stato precisato che le nuove regole saranno applicabili pienamente solo dopo la predisposizione di un manuale operativo, ora in via di definizione in sede ministeriale, la cui adozione è prevista entro 45 giorni dalla pubblicazione, quindi entro l’11 novembre prossimo. Successivamente, il manuale dovrà essere approvato dalla Conferenza stato-regioni, per cui sarà operativo probabilmente da dicembre 2022.
Con la piena applicazione del manuale operativo sul sistema nazionale di identificazione e registrazione (I&R), il registro informatizzato in Bdn sostituirà obbligatoriamente qualsiasi altro registro aziendale cartaceo o su altro supporto previsto da disposizioni precedenti al decreto. Ricordiamo ancora che gli allevatori di bovini, bufalini, ovini, caprini o suini, possono optare sin da subito per la tenuta del registro informatizzato, mentre questa possibilità sarà progressivamente introdotta anche per le altre specie animali e tipologie di stabilimenti. Le aziende che adottano l’opzione informatizzata non necessitano di nessun altro registro cartaceo.
In previsione di questo obbligo, gli allevatori che ancora adottano il registro cartaceo possono contattare le Unioni Agricoltori per valutare le modalità di passaggio alla versione informatizzata in BDN.