Si ricorda che, in seguito alle violente grandinate verificatesi all’inizio del mese di luglio, le aziende agricole hanno la possibilità di segnalare al proprio Comune di appartenenza le conseguenze subite da queste pesanti avversità atmosferiche. In questi casi sarà tendenzialmente molto difficile beneficiare di sostegni pubblici, considerando che la grandine è un evento atmosferico assicurabile. E’ tuttavia consigliato effettuare le dovute segnalazioni, in modo tale che giunga il maggior numero possibile di riscontri presso la Regione Piemonte, affinché l’ente stesso prenda piena coscienza del problema che si è abbattuto sul comparto agricolo, e venga richiesto lo stato di calamità naturale. Le segnalazioni devono essere presentate ai Comuni al massimo entro venerdì 30 luglio 2021, utilizzando il modello allegato. L’invio può avvenire anche via PEC.

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A partire dal periodo d’imposta 2016, con l’art. 1, c.70, della L. n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016), è stata introdotta l’esclusione generalizzata dall’IRAP per i soggetti che esercitano le attività agricole ex art. 32 del TUIR, nonché nei confronti delle cooperative e loro consorzi, di cui all’art. 10 del DPR n. 601/73 e di quelle che forniscono servizi nel settore selvicolturale, restando comunque soggette al tributo, con applicazione dell’aliquota ordinaria del 3,9 per cento, le attività di agriturismo, di allevamento eccedenti (con terreni insufficienti a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari), le altre attività rientranti nell’art. 56 bis del TUIR (produzione di vegetali su più piani produttivi, trasformazione e manipolazione di prodotti non rientranti tra quelle indicati nell’apposito decreto ministeriale e prestazioni di sevizi, di cui all’art. 2135, c. 3, c.c.) e quelle di produzione di energia da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti stabiliti dall’art. 1. c. 423, della L. n. 266/2005.
L’art. 24 del c.d. Decreto Rilancio, (D.L. n. 34/2020), la cui rubrica è “Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP”, al fine di agevolare imprese e lavoratori autonomi durante il periodo emergenziale (compresi gli enti non commerciali), ha previsto la possibilità di non versare il saldo IRAP 2019, e la prima rata dell’acconto IRAP 2020 a favore dei soggetti che abbiano conseguito ricavi o compensi non superiori ad euro 250 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto medesimo, (2019).

Per effetto di quanto previsto dall’art. 1, c. 44 della L. n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), per gli anni 2017, 2018 e 2019, e dalle leggi nr. 160/2019 e 178/2020, per il 2020 e 2021, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola. La norma, dunque, prevede l’esclusione, ai fini IRPEF e delle relative addizionali, per i periodi d’imposta suindicati, dei redditi dominicali e agrari dei CD e IAP persone fisiche, iscritti nella previdenza agricola, con l’ulteriore effetto, secondo quanto precisato con circolare dell’AdE. n. 8/E/2017, che non possono beneficiare dell’agevolazione in parola i soci delle società in nome collettivo (Snc) e delle società in accomandita semplice (Sas), che abbiano optato per la determinazione del reddito su base catastale (ex art. 1, c. 1093, L. n. 296/2006), in quanto il reddito che viene loro attribuito mantiene la natura di reddito d’impresa, così espressamente qualificato in capo alle società dal decreto ministeriale n. 213 del 27 settembre 2007. Resta fermo, comunque, che possono beneficiare dell’agevolazione in esame anche le società semplici che attribuiscono per trasparenza ai soci persone fisiche, in possesso della qualifica di CD o IAP, gli stessi redditi redditi fondiari (dominicali ed agrari).
Il reddito dei terreni va indicato nel quadro RA del modello Redditi 2021, riportando i redditi dominicali ed agrari. I redditi dominicali, devono essere dichiarati dal proprietario del terreno o dal titolare di altro diritto reale (ad esempio l’usufruttuario), mentre il reddito agrario deve essere dichiarato dal titolare dell’impresa agricola, sia esso una ditta individuale o una società.
Non sono comprese nel reddito agrario, ai sensi del 2°co. dell’art. 32 del TUIR, le attività agrituristiche, gli allevamenti eccedenti, le attività enoturistiche, etc. nonché quelle cosiddette connesse, secondo il disposto dell’art. 56-bis del TUIR, di produzione di beni e prestazioni di servizi, i cui redditi andranno pertanto dichiarati negli appositi righi del quadro RD. Nel caso di società semplici, in nome collettivo o società di fatto, ovvero, nel caso di imprese familiari, il reddito dei terreni andrà dichiarato dalla società, mentre il socio o il partecipante all’impresa familiare, dovrà dichiarare tali redditi nel quadro RH del proprio modello Redditi. Se i terreni sono di proprietà dei soci o dei singoli familiari dell’impresa, essi dovranno dichiarare nella propria dichiarazione il reddito dominicale (quadro RA), mentre il reddito agrario corrispondente alla loro quota, sarà desumibile dalla compilazione del quadro RH.
Per le società semplici, l’esclusione dall’IRPEF dei redditi attribuiti per trasparenza dalla società ai soci spetta soltanto per i soci in possesso delle qualifiche di CD e IAP, indipendentemente dalla qualifica IAP in capo alla società (segnalata nel quadro RA, colonna 10, Mod. Redditi SP). Della mancanza del requisito professionale di IAP o CD in capo a uno o più soci, per cui oltre all’attribuzione dei redditi dominicali e/o agrari in base alle quote di partecipazione agli utili, va operata l’ulteriore rivalutazione del 30 per cento, di cui all’art. 1, c. 512, della L. n. 228/2012, come modificato dall’art. 7 del D.L. n. 91/2014 conv. in L. n. 116/2014, deve esserne data evidenza attraverso la compilazione del quadro RO, Sez. II.

Il Premio nazionale per l’innovazione in agricoltura, ideato e organizzato da Confagricoltura, arriva alla sua terza edizione. Si aprono infatti oggi i termini per l’invio delle domande di partecipazione per le imprese del settore primario che si contraddistinguono per innovazioni organizzative, di prodotto, di processo e di marketing.
L’edizione di quest’anno è focalizzata in particolare su alcuni temi: transizione ecologica (lotta ai cambiamenti climatici, bioeconomia circolare, gestione del suolo e della sostanza organica, carbon farming), energetica (efficientamento dei processi produttivi, energie rinnovabili), digitale e valorizzazione delle aree rurali collinari e montane.
Il Premio – ricorda Confagricoltura – è nato proprio per valorizzare la varietà e la ricchezza di soluzioni tecnologiche e organizzative delle nostre aziende, con l’obiettivo di enfatizzare il ruolo centrale degli imprenditori agricoli come promotori dello sviluppo socio-economico, non solo aziendale, ma anche territoriale. Ruolo che durante la pandemia è emerso con ancora maggiore evidenza. Le buone pratiche che il riconoscimento punta a raccontare possono riguardare l’azienda, la filiera di riferimento, la connessione con la dimensione urbana, culturale, artistica e sociale.
L’innovazione digitale e tecnologica è stata protagonista anche dell’edizione 2020, che si è conclusa con la premiazione di nove realtà imprenditoriali che con il loro lavoro hanno dimostrato come i nuovi strumenti abbiano migliorato sia la loro produttività, sia il contesto in cui esse operano, con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale e sociale.
Le domande di partecipazione al Premio Innovazione devono essere compilate e presentate online collegandosi al link: https://bit.ly/3ztO6DT. C’è tempo fino al 30 settembre 2021.
La giuria che le selezionerà sarà composta da rappresentanti del mondo imprenditoriale, istituzionale e accademico. La premiazione avrà luogo durante uno specifico evento celebrativo alla presenza delle massime istituzioni.

Agea ha diramato le istruzioni operative relative alla modalità di concessione dei contributi destinati a favore alle imprese agricole di allevamento di bovini di cui ll Decreto Ministeriale 27 novembre 2020 n. 9344698 “Fondo emergenziale per le filiere in crisi – causa Covid”. La domanda di aiuto può essere presentata fino al 6 agosto 2021.
I soggetti che possono accedere all’aiuto sono le imprese agricole di allevamento di bovini di età compresa tra 12 e 24 mesi e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a 6 mesi prima della macellazione e macellati nel periodo giugno-luglio 2020. Per accedere all’aiuto è necessario disporre di un fascicolo aziendale che includa l’indirizzo PEC; l’erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza di un codice IBAN nel fascicolo e nella domanda, nonché alla presenza delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà necessarie alla richiesta della documentazione antimafia. L’aiuto è corrisposto fino a 60 euro per ogni capo macellato nel periodo dal 1° giugno al 31 luglio 2020,nei limiti di spesa di 13.964.803,53 euro.
L’aiuto è riconosciuto in base al numero di bovini di età compresa tra 12 e 24 mesi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a 6 mesi prima della macellazione e macellati in Italia, come registrato nella Banca dati nazionale del Sistema informativo sanitario del Ministero della salute, nel periodo dal 1° giugno al 31 luglio 2020. L’importo unitario dell’aiuto è determinato in base al rapporto tra l’ammontare dei fondi stanziati ed il numero di capi bovini macellati per i quali è stata presentata domanda di aiuto. In caso di superamento dei fondi annuali disponibili, l’OP AGEA procederà ad applicare una riduzione dell’aiuto previsto mediante l’adozione del taglio lineare. Per le domande gli interessati possono rivolgersi al CAA Confagricoltura contattando i tecnici delle Unioni Agricoltori.