Con riferimento alle precedenti comunicazioni in merito all’argomento delle pratiche commerciali sleali (vedi Newsletter n. 48 del 17 dicembre 2021 e la n. 5 del 4 febbraio 2022) forniamo ulteriori informazioni in merito al D. Lgs. 198/2021 che interviene nelle relazioni fra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari e regolamenta le modalità con cui dette relazioni commerciali si devono svolgere.

Si ricorda che per “contratti di cessione”, devono intendersi quelli aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli o alimentari, ad eccezione di quelli:
a. conclusi con il consumatore (la cui nozione si ricava dall’art. 1469 c.c.);
b. con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito;
c. effettuati a titolo di conferimento da parte di imprenditori agricoli e ittici a cooperative in cui sono soci o ad organizzazioni di produttori in cui siano soci.
La nuova disciplina prevede che le parti contraenti, nell’ambito dei contratti di cessione in esame, siano:
• Il fornitore, definito come “qualsiasi produttore agricolo o persona fisica o giuridica che vende prodotti agricoli e alimentari, ivi incluso un gruppo di tali produttori agricoli o un gruppo di tali persone fisiche e giuridiche, come le organizzazioni di produttori, le società cooperative, le organizzazioni di fornitori e le associazioni di tali organizzazioni;
• L’acquirente, definito come “qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dal luogo di stabilimento di tale persona, o qualsiasi autorità pubblica ricompresa nell’Unione Europea che acquista prodotti agricoli e alimentari”.

Ai sensi dell’art. 3, d.lgs. n. 198/2021, i contratti di cessione devono essere informati ai principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, in ogni fase del rapporto contrattuale.
Essi dovranno inoltre rispettare il requisito della forma scritta, con atto stipulato prima della consegna dei prodotti ceduti e recare obbligatoriamente l’indicazione dei seguenti elementi:
• durata del contratto;
• quantità e caratteristiche dei prodotti;
• prezzo dei prodotti;
• modalità di consegna e di pagamento.
L’obbligo della forma scritta può essere assolto con forme equipollenti, quali documenti di trasporto o di consegna o fatture, solo a condizione che gli elementi contrattuali essenziali di cui sopra siano concordati tra acquirente e fornitore mediante un accordo quadro. Quindi laddove non ci sia un “accordo quadro” a monte, l’inserimento in fattura o nel DDT degli elementi essenziali così come elencati non assolve l’obbligo di legge.
La durata dei contratti di cui all’art. 3 non potrà essere inferiore ai 12 mesi, salvo ricorrano esigenze specifiche, anche legate alla stagionalità dei prodotti.
In tal caso, purché la deroga sia motivata, potrà essere stabilita una diversa durata, concordata tra le parti o risultante da un accordo in deroga stipulato con l’assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, rappresentate in almeno cinque camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, anche per il tramite delle loro articolazioni territoriali e di categoria.
Diversamente da quanto avviene in occasione della conclusione degli accordi di cui all’art. 45, L. 203/1982, il ruolo svolto dalle organizzazioni professionali di categoria in sede di stipula degli accordi in deroga non sarà tanto di rappresentanza degli interessi categoriali, quanto un ruolo più tecnico, di tutela delle parti contrattuali nella definizione del loro programma convenzionale.
Si segnala che l’art. 3 introduce un’innovazione rispetto alla previgente disciplina di cui all’abrogato art. 62, d.l. n. 1/2012, distinguendo i contratti di cessione di prodotti agricoli o alimentari a seconda che la consegna dei prodotti sia pattuita su base periodica o non periodica.
A loro volta, ciascuna delle due tipologie contrattuali individuate dalla normativa può avere ad oggetto la cessione di prodotti deperibili oppure di prodotti non deperibili.

Ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. f, per “contratto di cessione con consegna pattuita su base periodica” si intende un “contratto di fornitura con prestazioni periodiche o continuative”: nel primo caso, si assiste ad un contratto con più prestazioni effettuate in momenti diversi (es: vendita di un prodotto complessivamente quantificato, in cui la consegna avviene in più tempi); nel secondo caso, invece, trattasi di un contratto che prevede un’unica prestazione, la cui erogazione avviene senza soluzione di continuità entro un determinato intervallo temporale (es: vendita di un prodotto complessivamente quantificato, in cui la consegna avviene entro un determinato periodo).
La definizione di “prodotto deperibile” è invece fornita dall’art. 2, co. 1, lett. m, ossia “i prodotti agricoli e alimentari che, per loro natura o nella fase della loro trasformazione, potrebbero diventare inadatti alla vendita entro 30 giorni dalla raccolta, produzione o trasformazione.”
La suesposta categorizzazione dei contratti di cessione di prodotti agricoli incide sull’eventuale integrazione delle pratiche commerciali sleali vietate dell’art. 4, co. 1, lett. a e b, nonché sulle modalità di versamento del corrispettivo dei prodotti.
In particolare, nell’ambito di contratti con consegna pattuita su base periodica, è considerata pratica commerciale sleale vietata dall’art. 4 co. 1, lett. a:
1) il versamento del corrispettivo, da parte dell’acquirente di prodotti agricoli e alimentari deperibili, dopo oltre trenta giorni dal termine del periodo di consegna convenuto in cui le consegne sono state effettuate, oppure dopo oltre trenta giorni dalla data in cui è stabilito l’importo da corrispondere per il periodo di consegna in questione, a seconda di quale delle due date sia successiva;
2) il versamento del corrispettivo, da parte dell’acquirente di prodotti agricoli e alimentari non deperibili, dopo oltre sessanta giorni dal termine del periodo di consegna convenuto in cui le consegne sono state effettuate, oppure dopo oltre sessanta giorni dalla data in cui è stabilito l’importo da corrispondere per il periodo di consegna in questione, a seconda di quale delle due date sia successiva.
Similmente, nell’ambito dei contratti di cessione con consegna pattuita su base non periodica, è considerata pratica commerciale sleale vietata dall’art. 4, co. 1, lett. b:
1) il versamento del corrispettivo, da parte dell’acquirente di prodotti agricoli e alimentari deperibili, dopo oltre trenta giorni dalla data di consegna oppure dopo oltre trenta giorni dalla data in cui è stabilito l’importo da corrispondere, a seconda di quale delle due date sia successiva;
2) il versamento del corrispettivo, da parte dell’acquirente di prodotti agricoli e alimentari non deperibili, dopo oltre sessanta giorni dalla data di consegna oppure dopo oltre sessanta giorni dalla data in cui è stabilito l’importo da corrispondere, a seconda di quale delle due date sia successiva.

Infine, oltre alle pratiche commerciali sleali sempre vietate, previste dall’art. 4, comma 1, il comma 4 prevede ulteriori pratiche commerciali sleali, vietate salvo deroghe concordate precedentemente dalle parti contrattuali, in termini chiari e univoci, nel contratto di cessione, nell’accordo quadro ovvero in altro accordo.

A breve la bozza dell’accordo quadro

 

Contratto di cessione con consegna su base non periodica

Contratto cessione con consegna a base periodica

Avrà luogo venerdì 8 luglio, alle ore 10, presso il Castello di Costigliole, la presentazione ufficiale del progetto NoviAgri (New application Of Vegetation Indexes in AGRIculture), il progetto di ricerca promosso dal Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, finanziato con la Misura 16 Operazione 16.1.1. del PSR dalla Regione Piemonte, che ha come obiettivo il controllo delle malattie in vigneto, tramite la gestione dei trattamenti e la formulazione di protocolli di lotta ad hoc, grazie all’uso di tecnologie innovative.
Promuovendo questa ricerca abbiamo voluto mettere le fondamenta per il futuro della viticoltura e assicurare un orizzonte felice al nostro territorio” ha dichiarato Filippo Mobrici, Presidente del Consorzio Barbera d’Asti e vini del Monferrato. “Senza il Monferrato non esisterebbe nulla di ciò che siamo o facciamo, e abbiamo il dovere di preservarne l’ecosistema e la natura. Siamo ansiosi di vedere l’atomizzatore diventare realtà, l’aspettativa ormai è altissima”. E se è facile dire “gestione ecologica della vigna” è forse meno facile comprenderla e spiegarla. L’obiettivo dello studio è realizzare un prototipo di macchina irroratrice a gestione automatica della distribuzione di fitofarmaci, implementando un’App per smartphone per il miglior settaggio della macchina stessa e definendo un DSS (Decision Support System) sistema di riconoscimento delle piante colpite da patologie che portano a una colorazione deviata della chioma. Un vero e proprio lavoro a 360° che ha visto numerose professionalità all’opera: tecnici Agronomi, l’azienda Spezia Srl depositaria del marchio Tecnovict, il Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali e Alimentari dell’Università degli Studi di Torino (DISAFA) e diverse aziende vitivinicole del Monferrato, che si sono rese disponibili per la sperimentazione in campo iniziata 12 mesi fa. Parallelamente prosegue la fase di sviluppo del
prototipo meccanico. Con il trasferimento di queste innovazioni alle aziende si potrà aumentare l’efficacia delle strategie di difesa, diminuire l’inquinamento dovuto alla deriva dei fitofarmaci e ridurre i costi di gestione; basti pensare che si potrebbe generare un risparmio di agrofarmaco stimato fino al 40% e un risparmio di acqua necessaria al trattamento variabile da un 10 a un 40%, utilizzando in modo complementare le tre soluzioni in via di sviluppo. “Il Monferrato è Green ed ecosostenibile ed è nostra intenzione che continui a essere sempre di più una bandiera della viticoltura sostenibile in Italia”, conclude Mobrici.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2022 il decreto 25 marzo 2022 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali relativo agli “interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 “Parco Agrisolare”.
In particolare con il decreto, nel rispetto degli obiettivi fissati dal regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza, sono fornite le direttive necessarie all’avvio della misura «Parco agrisolare», missione 2, componente 1, investimento 2.2, tramite l’erogazione di un contributo a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale.
L’investimento persegue l’obiettivo di creare e migliorare l’infrastruttura connessa allo sviluppo, all’adeguamento e all’ammodernamento dell’agricoltura, compresi l’accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l’approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico.
Per le aziende agricole di produzione primaria, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti unicamente se l’obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda e se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo di energia elettrica dell’azienda agricola, compreso quello familiare.
La vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo annuale.
Nello specifico, dovranno essere selezionati e finanziati progetti che prevedono l’acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti di fabbricati strumentali all’attività dei soggetti beneficiari, ivi compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica. Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture:
a) rimozione e smaltimento dell’amianto (o, se del caso, dell’eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente: tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell’apposito registro;
b) realizzazione dell’isolamento termico dei tetti: la relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche al fine di migliorare il benessere animale;
c) realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria): la relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aereazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell’aria, anche al fine di migliorare il benessere animale.
Il decreto definisce i criteri e le modalità di erogazione delle risorse e, in particolare:

a) i criteri per la concessione dell’aiuto individuale ai soggetti beneficiari e la relativa entità dello stesso;
b) la procedura per l’ammissione all’aiuto;
c) i criteri di verifica e le modalità di concessione dell’aiuto.

Fino al 3 settembre 18 eventi tra enogastronomia e musica alla scoperta del territorio del Monferrato

Prosegue la 7ª edizione del “MONFERRATO ON STAGE”, la rassegna itinerante che unisce musica ed enogastronomia al fine di valorizzare e far conoscere sempre più il territorio del Monferrato (Piemonte).
Dopo il primo appuntamento tenutosi lo scorso sabato a Portacomaro (AT), venerdì 1 luglio il Monferrato On Stage arriverà in piazza Cavour a COCCONATO (AT), dove il chitarrista e compositore italo-americano MARTIN CRAIG e il quartetto torinese THE BLACK CITY, composto da Juan Carlos Calderin (batteria), Tonino Chiodo (basso), Vito Miccolis (percussioni), Max Rumiano (tastiere) e Paolo Parpaglione (sax), si esibiranno in un concerto caratterizzato da un irresistibile sound funky.
Il programma enogastronomico prevederà la degustazione di Monferrato Tapas Bar abbinate al Grignolino d’Asti.
La sera seguente, sabato 2 luglio, in Piazza Vittorio Veneto a CAVAGNOLO (TO) si terrà “Parole & Musica” con MASSIMO COTTO e EUGENIO FINARDI, uno speciale appuntamento in cui la musica live si alternerà ai racconti, confessioni e aneddoti.
Il menù di questa serata proporrà tre variazioni di carne cruda e insalata monferrina, servite insieme a calici di Ruchè di Castagnole Monferrato.
La proposta dei vini è curata dal Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, mentre, per il terzo anno, il direttore gastronomico del Monferrato On Stage è lo chef Federico Francesco Ferrero in collaborazione con BMA Ecomuseo. Il vincitore della terza edizione Master Chef Italia ha ideato per ogni evento un piatto della tradizione monferrina realizzato in una nuova chiave gourmet che mette insieme tradizione e innovazione. Tutti i piatti proposti nel corso della rassegna verranno realizzati insieme alle Pro loco locali.

Il VII Censimento generale dell’agricoltura dell’Istat “fotografa” il processo di rafforzamento imprenditoriale del settore primario. Dai dati presentati oggi emerge chiaramente il profilo dell’azienda agricola del futuro, con elementi valorizzati più volte da Confagricoltura: imprese di dimensioni maggiori rispetto al passato, che mettono al centro della propria strategia le innovazioni e il digitale. Imprese impegnate nella diversificazione delle proprie attività, a partire dalla produzione di energia rinnovabile.
Il processo in atto – evidenzia Confagricoltura – è testimoniato dalla riduzione del numero di aziende dal 2010 al 2020 (- 29,9%) a fronte di un aumento delle dimensioni, con il traguardo storico di 11 ettari in media per impresa. Senza però dimenticare che, aldilà della posizione in ambito europeo in termini di estensione media delle aziende, l’agricoltura italiana è al primo posto per creazione di valore aggiunto.
Strutture aziendali più organizzate portano anche un innalzamento dell’offerta di lavoro. L’Istat descrive un settore in cui il lavoro familiare resta prevalente, ma che vede una crescita interessante di quello salariale.
Dall’indagine emerge con chiarezza un modello di impresa che coincide, sostanzialmente, con quello a cui guarda Confagricoltura, che tuttavia avverte: “Bisogna allungare il passo. Ad esempio è ancora limitata la presenza di giovani agricoltori che, insieme all’imprenditoria femminile, sono in grado di dare una maggiore spinta verso la modernizzazione”.
L’ultimo Censimento – conclude Confagricoltura – descrive un mondo agricolo vitale e orientato allo sviluppo sostenibile, che può ancora crescere per conquistare nuovi spazi sui mercati interni e a livello internazionale.