Entro il 30 settembre 2020 si potranno presentare le domande per ottenere contributi per il bando della misura 4.1.1 del Psr del Piemonte riservato al sostegno delle imprese agricole colpite dai danni della pandemia di Covid-19 che intendano realizzare interventi per lo stoccaggio e per la vendita diretta delle produzioni.
I beneficiari sono gli imprenditori agricoli singoli. Il sostegno prevede un contributo in conto capitale pari al 40% della spesa ammessa, con un massimo di 40.000 euro. La spesa minima ammessa è di 20.000 euro; quella massima di 100.000 euro.
Gli interventi ammessi a contributo, volti a sostenere prioritariamente la realizzazione di investimenti finalizzati a stoccaggio, lavorazione e vendita di prodotti atti all’alimentazione umana, riguardano:
• ristrutturazioni / miglioramenti di strutture esistenti e acquisto di attrezzature e mezzi: ammesse domande che prevedano anche solo l’acquisto di macchine;
• investimenti riferiti ad attività di produzione agricola o alle attività connesse di trasformazione e vendita diretta.
Le spese ammesse riguardano:
• attrezzature per apicoltura;
• attrezzature per commercializzazione prodotti;
• attrezzature per la conservazione dei prodotti;
• attrezzature per la trasformazione dei prodotti;
• celle frigorifere e impianti di refrigerazione del latte;
• autocarri;
• carrelli elevatori;
• furgoni (anche mezzi di consegna a domicilio di prodotti non specificamente attrezzati come frigo e/o negozio mobile);
• miglioramento o ristrutturazione delle cantine (anche vasi vinari fissi in muratura/cemento);
• miglioramento o ristrutturazione dei fabbricati per la commercializzazione di prodotti (spazio per logistica e vendita all’ingrosso e al dettaglio);
• miglioramento o ristrutturazione di fabbricati per la vendita diretta dei prodotti (negozi, spazi per la vendita al dettaglio);
• miglioramento o ristrutturazione di fabbricati per lo stoccaggio e la conservazione prodotti;
• onorari di progettisti e consulenti;
• programmi informatici;
• barriques, botti, contenitori vinari.
Non sono ammesse spese per:
• nuove costruzioni di edifici;
• acquisto o acquisizione di macchine e/o attrezzature usate;
• realizzazione di investimenti riferiti ad abitazioni;
• lavori in economia;
• realizzazione di investimenti riferiti ad adeguamento a norme obbligatorie.

Per le domande di contributo rivolgersi ai tecnici delle Unioni Agricoltori.

Ulteriori informazioni al link che segue

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/psr-2014-2020-op-411-miglioramento-rendimento-sostenibilita-aziende-agricole-bando-2020

Aumentano i prezzi dei prodotti alimentari al consumatore, ma diminuiscono quelli pagati agli agricoltori: la forbice incide pesantemente sulle tasche degli italiani e sul settore primario”. Il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, analizza i dati diffusi dall’Istat che mostrano come negli ultimi mesi i prezzi nelle campagne siano stati sempre più compressi, mentre le filiere alimentari abbiano aumentato quelli al consumatore rispetto allo scorso anno, con un incremento continuo delle quotazioni che è rallentato soltanto negli ultimi due mesi, mantenendo comunque lo stesso andamento. Il costo del carrello della spesa è aumentato del 2,8% a maggio 2020 in confronto allo stesso mese del 2019, e del 2,7% a giugno 2020, ma i prezzi all’origine sono diminuiti rispettivamente del 3,5% e dell’1,7% nello stesso periodo.
Confagricoltura ha inoltre preso in considerazione il 2020, da gennaio ad oggi: dall’analisi emerge che i prezzi all’origine dei prodotti agricoli hanno registrato, mese dopo mese, una riduzione continua. E questo mentre da gennaio a maggio i valori dei prodotti alimentari al consumo hanno avuto aumenti in successione (vedi tabella). “Il fenomeno deve far riflettere – avverte Giansanti – se negli ultimi mesi i prezzi nelle campagne sono stati sempre più compressi, tra l’altro in un periodo particolarmente difficile per l’emergenza coronavirus, le filiere alimentari hanno aumentato i costi per il consumatore rispetto allo scorso anno, con un incremento continuo delle quotazioni che è rallentato soltanto negli ultimi due mesi. E’ evidente che questo penalizza fortemente le imprese agricole in termini di redditività, creando squilibri di rilievo”. Altrettanto preoccupanti sono poi alcune promozioni di questi giorni, proposte da supermercati discount, che mettono in commercio frutta italiana a un centesimo al chilogrammo, procurando un danno economico e di immagine al comparto agricolo che è uno dei fiori all’occhiello del “Made in Italy” a tavola. Un paradosso che penalizza lo stesso la nostra agricoltura.
Il settore primario italiano assicura alta qualità e sicurezza alimentare – commenta il presidente di Confagricolturaè indispensabile trovare l’equilibrio che riconosca il lavoro degli agricoltori, remunerandoli, e garantisca il giusto prezzo ai consumatori che scelgono la qualità italiana”.

 

TABELLA VARIAZIONE PREZZI

Agea lo scorso 29 luglio ha emanato la circolare che riporta le istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di giacenza dei vini e/o mosti per la campagna 2019/2020. Tale adempimento è richiesto ai detentori di vini e/o mosti, diversi dai consumatori privati e dai rivenditori al minuto. Con la dichiarazione di giacenza i soggetti obbligati sono chiamati a dichiarare i quantitativi, espressi in ettolitri, detenuti alla mezzanotte del 31 luglio. I quantitativi di vini e/o mosti viaggianti alla mezzanotte del 31 luglio sono dichiarati dal destinatario. Le dichiarazioni di giacenza 2019/2020 possono essere presentate a partire dal 1° agosto e non oltre il 10 settembre 2020, per non incorrere nelle sanzioni amministrative per ritardata presentazione ovvero alle sanzioni pecuniarie anche attraverso la più complessa disciplina del ravvedimento operoso. Le dichiarazioni sono inoltrate ad Agea esclusivamente con modalità telematica mediante registrazione nel sistema informativo. Inoltre, al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle aziende viticole, sono disponibili servizi telematici opzionali che consentono di predisporre la dichiarazione di giacenza a partire dai dati del registro dematerializzato da carico e scarico. Precisiamo, infine, che la dichiarazione di giacenza da registro, una volta predisposta, non è modificabile ed eventuali successive rettifiche devono essere effettuate con le ordinarie procedure previste (Ravvedimento Operoso o Diffida dell’O.d.C.).

La Direzione Generale Agricoltura dell’Unione europea ha pubblicato la “tabella di marcia” per la “Visione a lungo termine per le aree rurali”, per ora disponibile soltanto in inglese al link: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12525-Long-term-vision-for-rural-areas
A settembre verrà lanciata una consultazione pubblica on-line sull’argomento. Il documento precisa che le regioni prevalentemente rurali ospitano 96 milioni di persone e coprono il 45% del territorio dell’UE. Gli studi – si legge nel documento – hanno dimostrato che molte persone in queste aree rurali si sentono politicamente trascurate. Secondo l’Unione europea molti servizi ecosistemici (produzione di alimenti, mangimi, materie prime, regolamentazione delle acque, biodiversità, etc.) dipendono e sono generati nelle zone rurali. Inoltre, la crisi Covid-19 può introdurre cambiamenti significativi nella società (aumento del telelavoro, apprezzamento per gli spazi verdi) di cui le aree rurali potrebbero beneficiare. Su queste basi è previsto un ampio processo di consultazione per garantire che la voce di tutte le parti interessate siano ascoltate. La consultazione pubblica che partirà a settembre sarà resa nota in tutte le lingue dell’UE sul sito web della Commissione “Dite la vostra”. Sulla base delle prove raccolte e delle necessità individuate, la comunicazione fornirà indicazioni per future iniziative di approfondimento.

Le imprese agricole che non sono assicurate contro le calamità atmosferiche e naturali non possono ottenere risarcimenti in caso di danni, anche gravi. Il rimborso, per legge, non può essere corrisposto per i danni conseguenti da “eventi assicurabili”. Le Regioni possono però chiedere al Governo di dichiarare lo stato di calamità, qualora il danno sia pari ad almeno 2/3 della produzione lorda vendibile: in tal caso scattano alcuni benefici fiscali.
Come precisa infatti l’Agenzia delle Entrate se un fondo rustico costituito per almeno 2/3 da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali non sia coltivato, neppure in parte, per un’intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, il reddito dominicale, per l’anno in cui è chiusa l’annata agraria, è ridotto al 30%.
In caso di perdita per eventi naturali di almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo, il reddito dominicale, per l’anno in cui si è verificata la perdita, si considera inesistente.
A tal fine, la perdita deve essere causata da eventi naturali e non da atti dolosi o colposi. Inoltre, la perdita deve essere misurata avuto riguardo al prodotto dell’intero fondo. L’evento dannoso deve essere denunciato dal possessore danneggiato entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell’inizio del raccolto. La denuncia deve essere presentata all’Agenzia del Territorio, che provvede all’accertamento della diminuzione del prodotto, sentito l’Ispettorato provinciale dell’agricoltura e la trasmette all’Agenzia delle Entrate.
Se l’evento dannoso interessa una pluralità di fondi rustici, l’Agenzia del Territorio, su richiesta dei sindaci dei Comuni interessati o di altri soggetti, provvede alla delimitazione delle zone danneggiate e all’accertamento della diminuzione dei prodotti e trasmette agli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
IlSole24Ore, commentando le disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 del TUIR, precisa che “l’impatto di queste norme è oggi meno significativo rispetto al passato. Ciò a causa dell’introduzione dell’Imu e delle agevolazioni introdotte per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza i cui redditi agrari, grazie alla previsione di cui all’articolo 1, comma 44 della legge 232 del 2016 sono stati di fatto azzerati per il quadriennio 2017-2020 e dimezzati per il 12021. Nel caso di terreni non affittati, l’Imu sostituisce le imposte sui redditi e le addizionali sul reddito dominicale mentre il reddito agrario continua a essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi. Se il terreno non affittato è esente dall’Imu risulta dovuta l’Irpef. Per i terreni affittati sono dovute sia l’Irpef che l’Imu”.

Leggi l’articolo su Il Sole 24 Ore

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