COVID-19: le disposizioni in materia di sanità animale e sicurezza alimentare

La Direzione generale della Sanità animale e dei Farmaci veterinari e la Direzione generale per l’Igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della Salute hanno diffuso, in data 2 marzo scorso, un documento concernente gli aspetti di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare.
Il documento ribadisce che allo stato attuale non risulta alcuna evidenza scientifica della trasmissione del virus SARS-CoV-2, agente eziologico della malattia denominata COVID-19, dagli animali domestici all’uomo e attraverso gli alimenti.
Per quanto riguarda le attività veterinarie, di sicurezza alimentare, produttiva e zootecnica nelle zone soggette a restrizione per SARS-CoV-2, nella zona restrizione (“zona rossa”) si prevedono: attività veterinarie che possono essere differite poiché intervengono sulla situazione di rischio limitato e attività veterinarie che non possono essere differite per motivi di rischio sanitario o per elevato impatto economico e di benessere ambientale.
Si precisa che queste disposizioni sono state emanate prima dell’entrata in vigore del Decreto del presidente del consiglio dei ministri dell’8 marzo 2020.
Riteniamo quindi che, a maggior ragione, le attività veterinarie che non possono essere differite per motivi di rischio sanitario o per elevato impatto economico e di benessere ambientale vengano applicate, per estensione, a tutta la nuova zona definita dal Decreto di oggi 8 marzo e, dunque, per quanto riguarda il Piemonte, alle province di Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Alessandria e Asti.
Per quanto riguarda le attività produttive e zootecniche che non possono essere differite per il mantenimento di adeguate condizioni di benessere animale e gestionali il decreto individua:

a) raccolta del latte
b) raccolta delle uova dagli allevamenti e dai centri di imballaggio
c) fornitura di alimenti per animali
d) fornitura di prodotti di origine animale e materiale germinale ivi inclusi quelli provenienti da altri Paesi dell’Unione Europea
e) raccolta e lavorazione dei sottoprodotti di origine animale
f) fornitura di farmaci
g) ricevimento e lavorazioni delle carcasse derivanti da macellazioni speciali d’urgenza nell’ambito delle aree sottoposte a restrizioni di movimentazione
h) gestione di reflui zootecnici ai fini del loro smaltimento
i) gestione impianti di lavorazione / confezionamento di alimenti laddove non sussistano condizioni adeguate di stoccaggio
j) gestione di impianti di lavorazione / confezionamento di alimenti deperibili
k) accudimento e gestione degli animali presenti in impianti zootecnici e di ricovero.
Le disposizioni riguardano anche le movimentazioni da e verso le zone di restrizione SARS-CoV-2 di animali, ivi inclusi quelli provenienti da altri Paesi dell’Unione Europea, che non possono essere differite per il mantenimento di adeguate condizioni di benessere animale e gestionali, quali:
a) spostamento di animali da vita e da macello finalizzato a evitare il sovraffollamento delle strutture nel rispetto e tutela del benessere animale
b) movimentazione di pulcini da incubatoi
c) cattura dei cani vaganti recupero di cani / gatti e altri animali feriti
d) macellazione di animali, comprese quelle d’urgenza.

Siamo in attesa di ricevere ulteriori informazioni al riguardo, che sarà nostra cura trasmettervi con tempestività.

In allegato il documento del Ministero della Salute sulla sanità pubblica veterinaria e la sicurezza alimentare

Ministero della Salute_sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

 

foto tratta da: amoesserebiologico.it