CREDITO IMPOSTA PER AUMENTO COSTO ENERGIA ELETTRICA

Il decreto “anti rincari” (DL n.21/2022) prima e il decreto “Aiuti” (DL n.50/2022) poi, hanno introdotto e potenziato i crediti d’imposta per calmierare l’aumento dei costi di energia elettrica e gas naturale innescati dalla guerra russa in Ucraina.
Gli aiuti previsti sono rivolti sia ad imprese energivore e/o gasivore (ma tra queste non vi sono normalmente aziende agricole in quanto l’impresa deve consumare energia e/o gas per più di 1 GWh/anno), sia ad imprese non energivore e/o non gasivore (che invece comprendono anche alcune tipologie di aziende agricole).
In particolare per le imprese “non energivore” (che devono però essere dotate di contatori di energia elettrica pari o superiore a 16,5 kW) è riconosciuto un credito d’imposta del 15% della spesa sostenuta per l’acquisto di energia elettrica acquistata e utilizzata nel II trimestre del 2022, purché sia dimostrabile un incremento almeno del 30% del costo dell’energia tra il I trimestre del 2019 ed il I trimestre del 2022. Tale credito d’imposta deve essere utilizzato entro il 31/12/2022 ed è soggetto all’applicazione della disciplina in materia di Aiuti di Stato in regime de minimis.

Come calcolare l’incremento per richiedere il bonus

Per effettuare questi calcoli, la conversione in legge del “Decreto Aiuti” ha stabilito che, qualora l’impresa destinataria del contributo si sia rifornita di energia elettrica o di gas naturale nei primi 2 trimestri del 2022 dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta (cioè entro il 29 agosto ndr.), dovrà inviare al proprio cliente, su sua richiesta (cioè su richiesta del cliente e quindi nel nostro caso dell’azienda agricola), una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre del 2022.

Come effettuare la richiesta al vostro fornitore di energia elettrica

Le comunicazioni tra venditore e imprese devono avvenire tramite posta elettronica certificata (PEC). Quindi affrettatevi a fare la richiesta esclusivamente via PEC al vostro fornitore secondo il modello di comunicazione da noi predisposto e che trovate allegato a questa email (sono semplicemente da inserire i dati anagrafici del fornitore con indirizzo, i dati anagrafici/fiscali dell’azienda ed apporre timbro e firma). Per agevolarvi, indichiamo alcune possibili PEC per l’invio della richiesta, ricordandovi di verificare la rispondenza nella vostra fattura (bolletta):

enelenergia@pec.enel.it

servizioelettriconazionale@pec.servizioelettriconazionale.it

servizioclienti.it@pec.repower.com

sorgenia@legalmail.it

edison@pec.edison.it.

Per aziende fornitrici di energia diverse da quelle sopracitate dovrete verificare il corretto indirizzo PEC indicato sulle fatture/bollette.

Riassumendo e pregando di attenersi a quanto indicato:

 

1) Verificare che il contatore aziendale sia pari o superiore a 16,5 kW (se è inferiore si è fuori dal campo di applicazione di questa norma)

2) Verificare se il fornitore di energia del I trimestre 2019 è lo stesso del I e II trimestre 2022. In tal caso inviare al fornitore via PEC il modello allegato compilato e firmato e far pervenire all’indirizzo attivazioni4@confagriasti.com copia della PEC inviata e della successiva risposta che riceverete (nel caso in cui la vostra PEC sia gestita dall’associazione contattateci per l’invio della PEC)

3) Nel caso in cui il fornitore di energia del I trimestre 2019 sia diverso da quello del I e II trimestre 2022, vi invitiamo a portare ai ns uffici (solo a partire dal 5 settembre) la copia completa delle bollette/fatture dei periodi citati per effettuare i conteggi.

Mentre scriviamo, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cosiddetto “Decreto Aiuti bis” che, tra le altre cose, estende i crediti di imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas, al III° trimestre 2022.

Vi aggiorneremo tempestivamente su eventuali richieste da predisporre anche per il terzo trimestre 2022.