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Il decreto “anti rincari” (DL n.21/2022) prima e il decreto “Aiuti” (DL n.50/2022) poi, hanno introdotto e potenziato i crediti d’imposta per calmierare l’aumento dei costi di energia elettrica e gas naturale innescati dalla guerra russa in Ucraina.
Gli aiuti previsti sono rivolti sia ad imprese energivore e/o gasivore (ma tra queste non vi sono normalmente aziende agricole in quanto l’impresa deve consumare energia e/o gas per più di 1 GWh/anno), sia ad imprese non energivore e/o non gasivore (che invece comprendono anche alcune tipologie di aziende agricole).
In particolare per le imprese “non energivore” (che devono però essere dotate di contatori di energia elettrica pari o superiore a 16,5 kW) è riconosciuto un credito d’imposta del 15% della spesa sostenuta per l’acquisto di energia elettrica acquistata e utilizzata nel II trimestre del 2022, purché sia dimostrabile un incremento almeno del 30% del costo dell’energia tra il I trimestre del 2019 ed il I trimestre del 2022. Tale credito d’imposta deve essere utilizzato entro il 31/12/2022 ed è soggetto all’applicazione della disciplina in materia di Aiuti di Stato in regime de minimis.

Come calcolare l’incremento per richiedere il bonus

Per effettuare questi calcoli, la conversione in legge del “Decreto Aiuti” ha stabilito che, qualora l’impresa destinataria del contributo si sia rifornita di energia elettrica o di gas naturale nei primi 2 trimestri del 2022 dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta (cioè entro il 29 agosto ndr.), dovrà inviare al proprio cliente, su sua richiesta (cioè su richiesta del cliente e quindi nel nostro caso dell’azienda agricola), una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre del 2022.

Come effettuare la richiesta al vostro fornitore di energia elettrica

Le comunicazioni tra venditore e imprese devono avvenire tramite posta elettronica certificata (PEC). Quindi affrettatevi a fare la richiesta esclusivamente via PEC al vostro fornitore secondo il modello di comunicazione da noi predisposto e che trovate allegato a questa email (sono semplicemente da inserire i dati anagrafici del fornitore con indirizzo, i dati anagrafici/fiscali dell’azienda ed apporre timbro e firma). Per agevolarvi, indichiamo alcune possibili PEC per l’invio della richiesta, ricordandovi di verificare la rispondenza nella vostra fattura (bolletta):

enelenergia@pec.enel.it

servizioelettriconazionale@pec.servizioelettriconazionale.it

servizioclienti.it@pec.repower.com

sorgenia@legalmail.it

edison@pec.edison.it.

Per aziende fornitrici di energia diverse da quelle sopracitate dovrete verificare il corretto indirizzo PEC indicato sulle fatture/bollette.

Riassumendo e pregando di attenersi a quanto indicato:

 

1) Verificare che il contatore aziendale sia pari o superiore a 16,5 kW (se è inferiore si è fuori dal campo di applicazione di questa norma)

2) Verificare se il fornitore di energia del I trimestre 2019 è lo stesso del I e II trimestre 2022. In tal caso inviare al fornitore via PEC il modello allegato compilato e firmato e far pervenire all’indirizzo attivazioni4@confagriasti.com copia della PEC inviata e della successiva risposta che riceverete (nel caso in cui la vostra PEC sia gestita dall’associazione contattateci per l’invio della PEC)

3) Nel caso in cui il fornitore di energia del I trimestre 2019 sia diverso da quello del I e II trimestre 2022, vi invitiamo a portare ai ns uffici (solo a partire dal 5 settembre) la copia completa delle bollette/fatture dei periodi citati per effettuare i conteggi.

Mentre scriviamo, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cosiddetto “Decreto Aiuti bis” che, tra le altre cose, estende i crediti di imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas, al III° trimestre 2022.

Vi aggiorneremo tempestivamente su eventuali richieste da predisporre anche per il terzo trimestre 2022.

Confagricoltura esprime soddisfazione per la proposta del Ministro delle Politiche Agricole Teresa Bellanova di istituire un ‘bonus’ di 5000 euro a fondo perduto a favore del canale Ho.Re.Ca, sostenendo così i ristoratori e la filiera agroalimentare.
Già alla prima riapertura dei ristoranti dopo il lockdown, Confagricoltura aveva lanciato un appello affinché si acquistassero prodotti italiani, per sostenere l’agroalimentare nostrano in un periodo particolarmente difficile. La proposta del Ministro incentiva quest’operazione, necessaria per dare ossigeno a un intero comparto, quello della ristorazione, che esalta il meglio della produzione agricola ed è fiore all’occhiello del Made in Italy.
Il settore HO.RE.CA. – afferma il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansantiha un ruolo fondamentale per la valorizzazione dei nostri prodotti che ci ha permesso di crescere sul mercato domestico e all’estero. La filiera unita per il rilancio di tutto l’agroalimentare, che vale il 20% del Pil, rafforza la nostra economia e il nostro Paese“.

Le oltre 1.300 aziende agrituristiche del Piemonte riceveranno un contributo regionale a fondo perduto di 2.500 euro. Lo ha annunciato sabato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, spiegando che oltre 37.000 aziende artigianali, commerciali e agrituristiche, per riprendere l’attività dopo due mesi di chiusura riceveranno oltre 88 milioni di euro. Verrà erogato un contributo a fondo perduto di 2.500 euro per bar, gelaterie, pasticcerie, catering per eventi, ristoranti, agriturismi, sale da ballo e discoteche, saloni di barbiere e parrucchiere, 2.000 euro per la ristorazione da asporto e i centri benessere, 1.300 euro per la ristorazione non in sede fissa (gelaterie, pasticcerie, take-away), 1.000 euro per i taxi e i servizi di noleggio con conducente.
L’obiettivo è quello di erogare le risorse nel più breve tempo possibile e per questo motivo sarà sufficiente una e-mail di risposta alla pec che la Regione invierà agli interessati.

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Il Decreto “Cura Italia” ha introdotto, tra le altre misure, alcune indennità di sostegno in favore dei lavoratori le cui attività stanno risentendo dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19.
L’Istituto sta provvedendo a mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati, nel più breve tempo possibile, le procedure telematiche per la trasmissione delle domande ai trattamenti previsti.
Si tratta di indennità previste per il mese di marzo 2020 dell’importo pari ad 600 euro, non soggette ad imposizione fiscale. Ai sensi del decreto Cura Italia di seguito l’elenco delle singole indennità e delle categorie di lavoratori destinatari delle medesime:

Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi

A tale indennità possono accedere:
✓ i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’INPS;
✓ i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.
Ai fini dell’accesso all’indennità, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.

Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria

A tale indennità possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:
✓ Artigiani
✓ Commercianti
✓ Coltivatori diretti, coloni e mezzadri

Ai fini dell’accesso all’indennità le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.

Indennità lavoratori agricoli

A tale indennità possono accedere gli operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché:

o possano fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo
dipendente;
o non siano titolari di pensione.

IMPORTANTE

Le indennità di cui sopra non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

COME FARE DOMANDA

I lavoratori, potenziali destinatari delle suddette indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare in via telematica all’INPS la domanda utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito internet dell’Inps, www.inps.it.
Le domande saranno rese disponibili, entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l’adeguamento delle procedure informatiche.

 

LA LETTERA CHE CONFAGRICOLTURA ASTI INVIERÀ’ AI SUOI ASSOCIATI LA PROSSIMA SETTIMANA

 

Gentile associato,

Ti informiamo che probabilmente già da fine marzo sarà possibile presentare domanda per l’ “indennità COVID” di euro 600 prevista dal Decreto Cura Italia per i lavoratori autonomi iscritti all’Inps. Pur non essendo ad oggi ancora disponibili le necessarie conferme da parte dell’Istituto per quanto attiene ai soci di società ed i coadiuvanti, Ti chiediamo qualora fossi interessato (e non fossi già titolare di pensione) di scrivere esclusivamente a questa mail emergenzacovid@confagriasti.com indicando il Tuo nominativo, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, P.iva ed il Tuo IBAN (specificandone la corretta intestazione), sul quale l’Inps provvederà a bonificare il bonus.

Il D.L. n.18/2020 prevede che tutte le indennità di cui trattasi siano sottoposte ad un limite di spesa, differenziato per ciascuna categoria; in assenza di altri parametri è evidente che l’ordine di arrivo delle domande potrà costituire un criterio di priorità. Pertanto, lo scrivente patronato rispetterà l’ordine di arrivo delle Vs richieste e si solleva da qualsiasi responsabilità qualora il portale INPS dovesse presentare malfunzionamenti causati dal sovraccarico di utenze collegate.
Per questo motivo Ti informiamo che, qualora fossi già fornito di Pin dispositivo INPS, Spid o CNS, puoi procedere in maniera autonoma.

In attesa di più precise comunicazioni da parte dell’Istituto Ti elenchiamo il dettaglio delle singole indennità e delle categorie di lavoratori destinatari delle medesime:

Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi
A tale indennità possono accedere:
✓ i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’INPS;
✓ i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.

Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria
A tale indennità possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:
✓ Artigiani
✓ Commercianti
✓ Coltivatori diretti, coloni e mezzadri

Indennità lavoratori agricoli
A tale indennità possono accedere gli operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché:
o possano fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente;
o non siano titolari di pensione.

A tal proposito, per quanto riguarda i Tuoi eventuali dipendenti OTD, lo scrivente procederà in automatico soltanto per coloro i quali si sono già rivolti allo stesso in questo primo trimestre 2020 per presentare domanda di disoccupazione agricola.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Confagricoltura Asti – Patronato Enapa